7 Luglio 2026

Previdenza complementare: la portabilità del contributo datoriale è già sotto assedio

Autori
Risparmio e previdenza

Paolo Botta

Co-founder e CEO Algoritmic Srl

C’è un dato di fatto su cui la riforma della previdenza complementare 2026 non lascia margini di interpretazione: dal 31 ottobre, per legge, il lavoratore che trasferisce la propria posizione da un fondo negoziale a un fondo aperto o a un PIP conserva il diritto al contributo del datore di lavoro. È la lettura che ha circolato con maggiore forza tra gli operatori del settore, ed è corretta sul piano formale. Meno raccontato è che le fonti istitutive dei fondi negoziali — sindacati e associazioni datoriali insieme, in un fronte compatto piuttosto raro — hanno già messo per iscritto la loro contrarietà, con un documento che non si limita a protestare ma propone una contromisura contrattuale operativa. 

Il 26 maggio Cgil, Cisl, Uil e le principali associazioni datoriali — Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confservizi, Confartigianato, Cna, Confcooperative, Legacoop, Agci, Casartigiani e Confapi — hanno sottoscritto un Avviso Comune che affronta di petto la norma sulla portabilità. Il punto centrale del documento è semplice da enunciare e non banale nelle sue conseguenze: le parti sociali ritengono che il contributo datoriale, in quanto elemento costitutivo della contrattazione collettiva, debba restare legato al fondo negoziale individuato dal CCNL, e non possa essere reso liberamente trasferibile verso forme pensionistiche private senza che sia il contratto collettivo stesso, come fonte istitutiva del contributo, a stabilirlo diversamente. 

Non è una posizione di principio senza seguito pratico. L’Avviso Comune allega una formulazione contrattuale-tipo che le categorie firmatarie sono invitate ad adottare nei rinnovi dei CCNL: una clausola che vincola l’obbligo contributivo del datore di lavoro esclusivamente ai lavoratori iscritti al fondo pensione previsto dal contratto, per tutto il tempo in cui permane quella iscrizione. Tradotto in termini operativi: se un lavoratore trasferisce la propria posizione verso un fondo aperto o un PIP, il contratto collettivo — una volta recepita questa clausola nei rinnovi — stabilirebbe che nessun contributo aziendale è più dovuto. È l’esatto rovescio di quanto previsto dalla norma di legge, ottenuto non contestandola frontalmente ma agendo sulla fonte che disciplina il contributo stesso. 

Le argomentazioni a sostegno di questa linea meritano di essere riportate con onestà, perché non sono solo difesa di posizioni acquisite. Le parti sociali richiamano il combinato disposto degli articoli 8 e 14 comma 6 del D.Lgs. 252/2005 e il principio dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi, sostenendo che la ratio della norma sia sempre stata quella di legare la destinazione del contributo datoriale ai fondi di natura negoziale, e che un’eventuale portabilità verso altre forme dovrebbe comunque passare dal CCNL di riferimento. Sul piano economico, il documento cita i dati Covip sull’Indicatore Sintetico di Costo — 0,36% medio per i negoziali su un orizzonte di 35 anni, contro l’1,23% dei fondi aperti e l’1,82% dei PIP — per sostenere che una portabilità indiscriminata rischierebbe di spostare il risparmio previdenziale verso forme di mercato strutturalmente più costose, a scapito del montante finale degli iscritti. C’è anche un argomento di asimmetria concorrenziale: i fondi negoziali sono per definizione “chiusi” e non possono raccogliere iscrizioni fuori dal proprio perimetro contrattuale, mentre fondi aperti e PIP competono liberamente sul mercato; rendere portabile anche il contributo datoriale, secondo questa lettura, produrrebbe una concorrenza asimmetrica a danno proprio dei soggetti più vincolati. 

È qui che si apre un nodo che il racconto prevalente sulla riforma tende a non affrontare. Si è scritto, non a torto, che il contributo aziendale ora accompagna la persona del lavoratore invece di restare vincolato all’ente presso cui è maturato, e che questo introdurrebbe una concorrenza inedita in un mercato che ne era rimasto sostanzialmente privo per vent’anni. È una lettura che descrive correttamente l’intenzione del legislatore. Ma dà per acquisito che quell’intenzione si traduca senza attrito nella prassi contrattuale — mentre le fonti istitutive dei fondi negoziali stanno lavorando, alla luce del sole, per impedire esattamente questo esito attraverso lo strumento che hanno a disposizione: il contratto collettivo. 

Il problema giuridico che ne potrebbe derivare non è marginale. Una legge dello Stato può modificare gli effetti di un contratto collettivo già in vigore, ma non può impedire alle parti sociali di ridefinire, nei rinnovi futuri, il perimetro e le condizioni di un istituto — come il contributo datoriale — che è di origine contrattuale prima che normativa. Se le categorie firmatarie recepiranno effettivamente la clausola proposta nell’Allegato 1 dell’Avviso Comune, un lavoratore che dal 31 ottobre trasferisce la propria posizione potrebbe scoprire che il diritto riconosciuto dalla legge si scontra con una previsione contrattuale che lo esclude. Chi ha ragione? La domanda non è retorica: entrambe le fonti — la legge e il contratto collettivo — hanno una legittimazione propria nel nostro ordinamento, e non è affatto scontato quale prevarrà in sede applicativa o, eventualmente, giudiziaria. Diverse fonti giornalistiche che seguono il dossier parlano apertamente di un rischio di contenzioso: un rischio che, va detto, oggi resta più annunciato che materializzato, ma che pesa sulle scelte di chiunque debba consigliare un cliente. 

Per gli intermediari assicurativi questo cambia, e non di poco, la lettura della finestra di opportunità legata alla portabilità. Non si tratta di sminuire la portata della riforma: l’impianto complessivo — adesione automatica, lifecycle di default, flessibilità in erogazione — resta un cambiamento reale e nella direzione giusta. Ma sulla portabilità del contributo datoriale specificamente, la prudenza professionale impone oggi qualcosa in più della semplice comunicazione della norma al cliente. Prima di proporre un trasferimento che faccia leva sulla conservazione del contributo aziendale, occorre verificare puntualmente cosa prevede il CCNL applicato dal datore di lavoro del cliente, se e quando sarà rinnovato, e se le organizzazioni firmatarie dell’Avviso Comune avranno introdotto — o tentato di introdurre — la clausola di esclusione. 

C’è infine un tema di calendario che merita attenzione. La stessa Covip è chiamata ad adeguare le proprie istruzioni operative alla nuova disciplina, e il confronto con le parti sociali su questo fronte risulta ancora in corso. Fino a quando quelle istruzioni non saranno definite — e fino a quando non si capirà se e come le categorie contrattuali daranno seguito alla linea dell’Avviso Comune — parlare di portabilità del contributo datoriale come di un diritto pienamente esercitabile senza condizioni è, quantomeno, prematuro. Non sappiamo ancora se la norma del 31 ottobre troverà applicazione uniforme o se, CCNL per CCNL, si apriranno situazioni difformi tra settori che avranno recepito la clausola di blocco e settori che non lo avranno fatto. 

Questo non significa che la riforma sia destinata a restare lettera morta, né che le fonti istitutive vinceranno il braccio di ferro: significa che il quadro è oggi meno definito di quanto la sola lettura della norma suggerisca, e che chi opera nella distribuzione di prodotti previdenziali farebbe bene a monitorare l’evoluzione dei rinnovi contrattuali di categoria con la stessa attenzione riservata finora al solo dato normativo. La portabilità del contributo datoriale è, allo stato, un diritto di legge che le parti sociali stanno apertamente cercando di ridimensionare per via contrattuale. Come si risolverà questo confronto — nei tavoli negoziali o, se necessario, nelle aule dei tribunali — dirà molto di più sul futuro della previdenza complementare italiana di quanto non dica oggi il solo testo della Legge di Bilancio. 

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Paolo Botta

Co-founder e CEO Algoritmic Srl

Paolo Botta (1962) è imprenditore, Socio Fondatore e Amministratore di Algoritmic Srl, società di consulenza fondata a Roma nel 2021 attiva nella gestione dei dati, nella governance aziendale e nelle operazioni di strategia e M&A. Dottore Commercialista e Revisore Contabile, è stato Vice Direttore Generale di CF Assicurazioni SpA e CF Assicurazioni Life SpA. È stato Consigliere di Amministrazione di Global Broker SpA e Amministratore di Parametrica Consulting Srl. Dal 2007 è Responsabile di forma pensionistica per numerosi fondi pensione e piani individuali per conto di importanti compagnie assicurative. Autore di numerosi articoli scientifici in ambito attuariale e finanziario, è componente del Comitato di Indirizzo dei Corsi di Studio in Scienze Statistiche e Attuariali dell’Università degli Studi del Sannio, ed è appassionato cultore del mondo dell’Intelligenza Artificiale.

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