11 Settembre 2015

La Valutazione del danno (cenni generali)

Attualità

roberto bevilacquaTrattiamo brevemente la tematica della valutazione del danno, citando sommariamente i principali articoli di riferimento. Approfondiremo successivamente le questioni legate agli aspetti assicurativi.
Fonte primaria è il codice civile: le conseguenze del fatto illecito (art. 2043 cc e seguenti) derivante da responsabilità civile extracontrattuale sono regolate dagli artt. 2056, 2057, 2058 e 2059. Con specifici richiami agli artt. 1223, 1225, 1226, 1227.
Accertato il verificarsi del “danno ingiusto”, il risarcimento si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 cc.
Il danno patrimoniale deve comprendere sia la perdita economica subita dal creditore (danno emergente) sia la mancata acquisizione o mancato guadagno a seguito di nuovi ed ulteriori affari (lucro cessante). Nel primo caso il risarcimento può avvenire in due forme: specifica (ripristinando la situazione anteriore al danneggiamento) oppure per equivalente (versando al danneggiato una somma di denaro corrispondente al danno subito).
Il lucro cessante è invece determinato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso (art. 2056 cc II° comma).
Applicabili al danno patrimoniale sono anche gli artt. 1226 e 1227 cc, mentre la limitazione prevista dall’art. 1225 (prevedibilità del danno) non è contemplata per l’illecito extracontrattuale.
Se il “danno ingiusto” poi non può essere provato nel suo preciso ammontare, il legislatore affida al giudice ex art. 1226 il compito di liquidare il danno con valutazione equitativa.
Il risarcimento è poi diminuito se ricorrono le circostanze previste dall’art. 1227: concorso nel fatto colposo da parte del danneggiato/creditore (ai fini della quantificazione del danno rilevanti saranno la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze) ed addirittura non dovuto in relazione a quei danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Per quanto riguarda invece la lesione alla persona, argomento che in verità necessita di una rubrica tutta sua, gli articoli di riferimento sono il 2057, 2058 e 2059 cc, oltre le leggi speciali.
Detto del danno patrimoniale (danno emergente + lucro cessante), per le menomazioni alla persona sono riconosciuti il danno biologico e non patrimoniale, categoria quest’ultima comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore della persona costituzionalmente garantito. Il danno biologico, inteso quale lesione dell’integrità psico-fisica della persona suscettibile di valutazione medico legale, trova invece disciplina specifica negli artt. 138-139 del codice delle assicurazioni, in tema di circolazione stradale, e può essere ricompreso nella categoria del danno non patrimoniale nel cui ambito confluiscono anche il danno morale soggettivo e il danno esistenziale (art. 2059 cc).
Nella prossima rubrica affronteremo la disciplina specifica del risarcimento del danno in ambito assicurativo con specifici riferimenti al codice delle assicurazioni.
Roberto dott. Bevilacqua