23 Febbraio 2015

È valida la polizza firmata da un falso rappresentante

Attualità

Un contratto di assicurazione concluso da un falso rappresentante della società assicurata può essere ritenuto comunque valido se il falso rappresentato ha indotto il terzo, senza colpa, a credere nella validità della sottoscrizione dell’accordo e della polizza.
Lo ha stabilito il tribunale di Padova in una sentenza depositata il 18 settembre 2014.
La posizione del terzo
La vicenda giudiziaria riguardava la pretesa da parte di una compagnia di assicurazione di vedere pagati i premi assicurativi scaduti e dovuti in base ad alcune polizze contratte da una società cliente. Quest’ultima negava ogni obbligo pecuniario in base alla circostanza che le polizze in questione erano state sottoscritte da una persona che non aveva i poteri di rappresentanza e quindi non poteva impegnare la società sul piano contrattuale.
La questione è dunque risolta dal tribunale con l’applicazione dell’importante principio di diritto noto come affidamento del terzo, invocabile nell’ipotesi in cui il soggetto falsamente rappresentato abbia colpevolmente indotto l’altra parte a credere nella validità della sottoscrizione.
In applicazione di questo principio quindi, il contratto formalmente non valido tra le parti potrà comunque impegnare il falso rappresentato se costui abbia in qualche modo indotto l’altra parte in buona fede a credere che il sottoscrittore avesse effettivamente i poteri per concludere l’accordo.
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Fonte: Il Sole 24 Ore