L'Avv. Soave Risponde (NUMERO SPECIALE): risposta ad una lettrice. - Il Broker.it

L'Avv. Soave Risponde (NUMERO SPECIALE): risposta ad una lettrice.

tribunaleEccoci con un numero speciale per dare risposta ad una lettrice che ha fatto domanda al nostro legale Avv. Gian Carlo Soave.
Domanda “Quanto leggo e’ piu’ che corretto, ma vorrei fare delle riflessioni. Il rapporto di subagenzia si fonda soprattutto su un rapporto di tipo fiduciario tra l’agente e il suo collaboratore subagente. Cosi come e’ palese che un agente non puo’ avere il dono dell’ubiquita’ e dunque non puo’ ne e’ obbligato ad essere fisicamente presente ad esempio nelle trattativa che il subagente svolge con i clienti. Allora Le chiedo: nel caso in cui il subagente svolga una trattativa che, a posteriori, risulti iregolare ovvero nel caso in cui in una fase di post vendita emergano irregolarita’ tali per cui il contratto risultasse nullo o annulabile nullo ( falsificazione dei documenti, falsificazione delle firme del cliente) quale potrebbe essere la responsabilita’ di un agente ignaro di tutto? gradierei un Suo parere sull’argomento. Saluti.
 
Risposta: Gentile lettrice, sotto il profilo civilistico l’agente è responsabile dell’operato del proprio subagente trovando applicazione gli artt. 1228 e 2049 c.c. Trattasi di responsabilità oggettiva o indiretta per fatto altrui che si estende anche ai comportamenti dolosi (falsificazione firma, o documenti) a cui l’agente soggiace, fondato sulla sussistenza di un rapporto di preposizione e di nesso di occasionalità.
L’agente, infatti, traendo vantaggio dall’attività svolta dal proprio subagente ne sopporta anche i rischi. Segnalo una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (04.11.2014 n. 23448) che sul punto affermato, confermando un indirizzo ormai consolidato,  i seguenti principi:
1.     In applicazione del principio dell’apparenza del diritto, riconducibile a quello più ampio della tutela dell’affidamento incolpevole, deve essere tutelato chi ha contrattato con colui che appariva in grado di impegnare altri, alla duplice condizione della buona fede del primo e di una condotta quanto meno colposa dell’ultimo, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentare o di impegnare sia stato effettivamente e validamente conferito a chi ne è apparso, nella contrattazione col terzo, dotato.
2.     In caso di condotte lesive di terzi da parte di un agente di un’impresa intermediatrice di prodotti assicurativi altrui, l’impresa ne risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c. se le modalità delle condotte rientrino comunque, anche in senso lato, nelle incombenze dell’agente. In caso contrario, essa ne risponde, in applicazione del principio dell’apparenza del diritto all’elemento dell’occasionalità necessaria nel paradigma normativo detto, in caso di buona fede incolpevole dei terzi e di mancata dimostrazione dell’adozione delle misure ragionevolmente idonee, in rapporto alle peculiarità della fattispecie concreta, a prevenire le condotte devianti degli agenti. 
L’agente, peraltro, risponde dell’operato del subagente assicurativo, non solo, per avere omesso adeguati ed idonei controlli, (che non si possono limitare a controlli di natura contabile ed ispettiva) ma anche delle condotte del subagente che siano comunque riconducibili, anche solo in parte, alle sue incombenze, in virtù dell’ordinario rischio di impresa posto a base della previsione dell’art. 2049 c.c., e della riconducibilità, all’attività posta in essere dal subagente.
 
Buon fine settimana
Avv. Gian Carlo Soave

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