Ben ritrovati a tutti i lettori. Ogni settimana riceviamo più di 30 domande e stiamo cercando di catalogare le stesse per il libro VADEMECUM che uscirà, ancora più completo e maggiormente interessante, per i contenuti medesimi che voi ci avete suggerito.
Domanda: Gentile Avvocato il conducente di un veicolo quando investe un pedone è sempre in torto? Mi spiego: ero a bordo del mio scooter fermo ad un semaforo. A segnale di favore ho ripreso la marcia quando da un furgone posto alla mia destra è spuntato improvvisamente un ragazzo che non ho potuto evitare. Preciso, peraltro, che in quel punto non è previsto attraversamento di pedoni per intersezione con altra strada. L’attraversamento per i pedoni è posto a circa 30/40 metri dal semaforo.
Risposta: Il sinistro che coinvolge un pedone è un caso molto frequente di incidente stradale.
In queste situazioni il conducente del mezzo deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare l’investimento secondo la regola stabilita dall’art. 2054 del codice civile: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”
La disposizione configura un’ipotesi di responsabilità diretta o per fatto fatto proprio fondata su una presunzione relativa di colpa del conducente.
Infatti, se il conducente riesce a dimostrare che il pedone non si è attenuto alle regole stabilite dal Codice della Strada può ottenere una riduzione del risarcimento del danno in proporzione all’incidenza che il comportamento del danneggiato ha avuto nel verificarsi dell’impatto.
L’estrema difficoltà di fornire questa prova nella pratica comporta che la responsabilità del sinistro viene quasi sempre addebitata al conducente del veicolo.
La responsabilità del conducente prevista dall’art. 2054 c.c. è esclusa infatti solo quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento.
Tale situazione ricorre quindi quando il pedone ha tenuto una condotta imprevedibile e anormale, tanto che l’automobilista si è trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass. 20307/2014).
Il conducente del veicolo, infatti, non solo deve rispettare le norme generiche di prudenza ed ex art. 140 C.d.S, ma ha altresì l’obbligo di prevedere le eventuali imprudenze e trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui.
Il conducente deve quindi prestare la massina attenzione e porre in essere tutte quelle azioni necessarie per evitare l’investimento.
La condotta del pedone, infatti, non sempre ha una rilevanza causale sulle conseguenze del sinistro sebbene ne venga dimostrata la colpa, come nel caso d’investimento di pedone fuori dalle strisce pedonali con veicolo che percorre il tratto stradale a velocità non adeguata ai luoghi.
Quindi solo quando la condotta del pedone configuri “una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola a produrre l’evento”, il conducente andrà esente da responsabilità (Cass. 33207/2013).
Secondo la Corte di Cassazione il dovere di attenzione del conducente teso all’avvistamento del pedone si riassume fondamentalmente in tre obblighi comportamentali:
– di ispezione della strada che si percorre;
– di controllo costante del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
– di prevenzione di tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, soprattutto dei pedoni.
In conclusione e per rispondere al nostro gentile lettore, in caso di investimento di pedone, il conducente del veicolo va esente da responsabilità solo se sia accertato che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola idonea a produrre l’evento.
Ciò può accadere solo quando nella condotta del conducente non sia ravvisabile alcun profilo di colpa, e, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di scorgere il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile.
Vi auguro una splendida settimana – Avv. Gian Carlo Soave
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