Avv. Gian Carlo Soave RISPONDE: Assicurazioni Plurime - Il Broker.it

Avv. Gian Carlo Soave RISPONDE: Assicurazioni Plurime

Come ogni settimana eccoci a pubblicare la domanda con relativa risposta del nostro Avv. Gian Carlo Soave. Ricordiamo a tutti che tale rubrica, molto letta nel tempo, sta per diventare un libro dal titolo: “VADEMECUM”; scritto in collaborazione con Mirko Odepemko.
Per prenotare il libro medesimo, in modo assolutamente non vincolante, potrete spedire email con Vostro nome e cognome a: vademecumsoave@gmail.com
A breve uscirà copertina e indice del libro medesimo.

tribunaleDomanda: Gentile avvocato mi è stato proposto di stipulare una polizza cumulativa con diverse compagnie per lo stesso rischio. Come opera questo tipo di polizza?
Risposta: L’assicurazione plurima o cumulativa è regolata dall’art. 1910 c.c. e si ha quando per un medesimo rischio e per uno stesso periodo di tempo sono stipulate separatamente più contratti di assicurazioni presso diversi assicuratori, senza che tra questi esista un accordo per assumere il rischio in comune.
Si hanno quindi più contratti che tutelano lo stesso interesse contro il medesimo rischio e una volta che si verifica l’evento, gli assicuratori sono tenuti a corrispondere contemporaneamente l’indennizzo a favore dello stesso assicurato. Conseguentemente tutte le assicurazioni sono destinate a funzionare contemporaneamente.
L’assicurazione plurima va tenuta distinta dall’assicurazione complementare, detta anche di secondo rischio, la cui efficacia  è limitata alla parte di danno che eccede l’ammontare coperte dalle altre polizze. Si tratta di una copertura assicurativa che opera quando si è esaurito il capitale o il massimale della polizza base. E’ un contratto diffuso soprattutto nei grandi di rischi di RC.
L’assicurato ha sempre l’obbligo di comunicare a ciascun assicuratore le altre polizze da lui stipulate per il medesimo rischio, infatti l’inadempimento doloso di questo obbligo comporta la decadenza dal diritto all’indennizzo, così come è tenuto a denunciare il sinistro a tutti gli assicuratori. Egli può chiedere, peraltro, a ciascun assicuratore l’indennità dovuta in base al rispettivo contratto, come se questo fosse l’unico contratto stipulato, ma se la somma riscossa è inferiore all’ammontare del danno si applica l’art. 1907 c.c.
La norma stabilisce infatti che se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto. 
Per determinare la somma che l’assicuratore deve corrispondere all’assicurato al fine di risarcire il danno, è necessario tenere conto di quanto è stabilito nel contratto. Le somme complessivamente riscosse, in ogni caso, non devono superare l’ammontare del danno. L’assicurato può richiedere indifferentemente a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto come se questo fosse l’unico contratto. Se l’assicurato consegue la somma corrispondente al danno subito null’altro potrà pretendere dagli altri assicuratori. Se, invece, l’indennizzo percepito non supera l’ammontare del danno, potrà rivolgersi agli altri assicuratori per il residuo in base ai rispettivi contratti.
Gli assicuratori che hanno pagato l’intera indennità dovuta in base al contratto hanno diritto di regresso nei confronti di quelli che non hanno pagato l’indennità o hanno pagato un’indennità ridotta, in modo che la riduzione risulti proporzionalmente applicata a tutti i contratti.
L’assicurazione plurima deve essere tenuta distinta dalle ipotesi di coassicurazione. Anche in questo caso lo stesso rischio viene assicurato presso una pluralità di assicuratori, ma, differenza dell’assicurazione plurima, si basa su di un accordo tra gli assicuratori diretto alla ripartizione, pro quota, del rischio assunto.
Ciascuno dei  coassicuratori è tenuto al pagamento dell’indennità assicurativa soltanto in proporzione alla rispettiva quota.
La  coassicurazione di solito è un contratto unitario. L’assicuratore che ha ricevuto la proposta di assicurazione e che intende ripartire il rischio con altri assicuratori, prima di accettare la proposta  si procura la partecipazione di altri assicuratori e il contratto viene sottoscritto da tutti congiuntamente.Scopo della coassicurazione è la riequilibrazione del rischio tra più assicuratori che in virtù di un accordo si ripartiscono per quote determinate il rischio. La ripartizione del rischio è opponibile all’assicurato solo se ne è a conoscenza.
Quanto il contratto è unico, la gestione è nell’interesse di tutti i coassicuratori mediante la c.d. clausola di delega. All’impresa delegataria è affidato il compito di gestire il contratto compiendo una serie di atti, come la riscossione dei premi, la ricezione delle comunicazioni dell’assicurato, il rilascio di quietanze, ma risponde comunque nei confronti dell’assicurato sempre e soltanto in proporzione alla rispettiva quota, come gli altri coassicuratori. La clausola di delega non comporta, infatti, l’assunzione da parte della delegataria della responsabilità del pagamento dell’intera indennità pattuita.

Vi auguro una Splendida settimana – Avv. Gian Carlo SOAVE

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