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Il Mondo RCA: Il contratto di assicurazione

Se a qualsiasi persona che possiede una macchina chiedete qual è l’argomento che più li tormenta, sicuramente vi risponderà “La polizza R.C.A.”. Come biasimarli, si tratta di un contratto senza il quale non si può circolare e che, in ogni caso, richiede un esborso economico molto importante.
È fondamentale, quanto necessario, conoscere per cosa si stanno spendendo questi soldi e quali garanzie otterremo.
A questo punto, la prima domanda da porsi è: che cosa e a cosa serve è un contratto di Assicurazione?
La risposta è descritta all’articolo 1882 del Codice Civile, che recita:download
“L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.”
La norma inizia precisando che l’assicurazione è un contratto. I soggetti di questo negozio giuridico sono l’assicuratore, o compagnia di assicurazione, l’assicurato, ovvero la persona il cui interesse è coperto da assicurazione, ed infine il contraente, colui che stipula la polizza.
Ci sono poi contratti dove l’assicurato ed il contraente sono soggetti differenti. In questo caso sarà il contraente,  persona fisica o giuridica, a stipulare la polizza dando vita a contratti o per conto altrui, o di chi spetta, oppure in nome altrui.
Iniziamo ora un commento dell’articolo analizzandolo per concetti chiave.
Dopo la definizione di assicurazione, viene riportata la frase “verso il pagamento di un premio”. Questo introduce il concetto di premio, ovvero una somma calcolata con metodo probabilistico relativa ad una massa di rischi omogenei. Al momento, per chiarire il concetto possiamo definirlo come la quota che la compagnia chiede al cliente per assicurarlo. Analizzeremo in seguito la composizione di tale somma.
Continuiamo l’analisi della norma, “si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i termini convenuti, dal danno ad esso prodotto da un sinistro”. L’assicuratore che ha ricevuto un premio per l’assunzione del rischio terrà indenne il suo assicurato dai danni prodotti in occasione di un sinistro, ossia quell’evento dannoso per il quale si stipula il contratto di assicurazione.
L’articolo specifica, però, che l’obbligo dell’assicuratore è circoscritto ai termini convenuti. Tali limitazioni possono essere di carattere economico, e prendono, ad esempio, il nome di massimali franchigie e scoperti, oppure di tipologia, assumendo il nome di esclusioni e rivalse. Nelle prossime uscite, approfondiremo il significato di questi termini.
L’ultima parte dell’articolo fa riferimento al contratto sulla vita, esprimendo il medesimo concetto di quello del ramo danni: l’assicuratore si obbliga, nel contratto vita, “ a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”. Inutile dire che l’inesistenza del rischio è causa di nullità del contratto, in quanto va  a mancare l’interesse da assicurare.
Abbiamo visto che l’assicuratore si obbliga a prendere in carico il rischio, dopo averlo valutato. Risulta quindi fondamentale che l’assicurando gli renda informazioni veritiere sul suo stato. Nel caso in cui dovesse dichiarare uno stato di rischio differente, si procederebbe con la valutazione del comportamento del dichiarante.
Qualora le dichiarazioni fossero state rilasciate senza dolo o colpa grave (art. 1892 c.c.), l’assicuratore ha diritto di recesso entro tre mesi da quando ne è venuto a conoscenza. Se nel frattempo si dovesse verificare un sinistro, l’indennizzo verrebbe proporzionalmente ridotto in relazione al premio versato rispetto a quello realmente dovuto.
Molto più gravi, invece, le conseguenze delle medesime dichiarazioni rese con dolo o colpa grave (art. 1893 c.c.) che sono causa di annullamento del contratto e conseguente scopertura per l’assicurato in caso di sinistro. I tempi per l’assicuratore rimangono invariati, tre mesi, con la differenza che in questo caso non si parla di recesso ma di impugnazione del contratto.
L’esplorazione del codice civile continua con due articoli tanto sconosciuti quanto fondamentali: la diminuzione e l’aggravamento del rischio. Riportando la definizione di rischio, vale a dire la probabilità che si verifichi un sinistro, il variare di questa componente diventa fondamentale per la valutazione del relativo premio.
Entriamo nel dettaglio con un esempio pratico analizzando un cliente tipo.
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L’aggravamento del rischio va comunicato tempestivamente all’assicuratore per non incappare nelle conseguenze descritte dall’art. 1898 del c.c. che prevedono, come per le dichiarazioni inesatte o reticenti, la scopertura o la riduzione dell’indennizzo.
Nel caso in cui il cliente decida di acquistare un box per il ricovero della vettura, riducendo i rischi, dovrebbe ugualmente comunicare la diminuzione del rischio.
Nel darvi appuntamento alla prossima uscita vi informo che cliccando qui, troverete un glossario dei termini usati in questo articolo per una rapida e facile consultazione.  Il “dizionario” verrà costantemente aggiornato con le parole utilizzate in ogni articolo.
Federico Savoca

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