L'Avv. Soave risponde: "Guida in Stato di Ebbrezza" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Guida in Stato di Ebbrezza”

Guida in stato di ebbrezza

Si segnala la sentenza n. 3056/2019 con la quale il Tribunale di Bologna ha stabilito che il prelievo ematico effettuato fuori da esigenze cliniche necessita del preventivo consenso dell’imputato, pena l’inutilizzabilità degli esiti dell’accertamento.

Nel caso in esame, un soggetto era rimasto coinvolto in un sinistro stradale; trasportato in ospedale per le cure del caso, veniva sottoposto – su richiesta dei Carabinieri intervenuti successivamente sul luogo dell’incidente – ad un esame del sangue per verificare se avesse fatto uso di bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti.

L’esito dell’esame evidenziava un tasso alcolemico superiore al consentito.

Ciononostante, la pubblica accusa non è riuscita a dimostrare se l’imputato avesse prestato il preventivo consenso al prelievo.

Il giudice aderisce, dunque, all’orientamento secondo il quale il prelievo effettuato fuori da esigenze cliniche necessita del preventivo consenso dell’imputato.

Mancando nel caso in oggetto detta prova, vengono dichiarati inutilizzabili gli esiti dell’accertamento con la conseguente declaratoria di assoluzione del soggetto.

Si evidenzia che recente giurisprudenza (Cass. n. 1758/2019) ritiene non necessaria la prestazione del consenso al prelievo di sangue presso la struttura sanitaria ove il conducente sia stato trasferito a seguito di incidente stradale, per la verifica del tasso alcolemico.

Si sostiene anche che tale accertamento sia illegittimo e processualmente inutilizzabile se effettuato senza consenso dell’interessato in caso di iniziativa dell’organo di polizia a fini processuali.

Pertanto, il consenso del soggetto rileverebbe ai fini dell’esclusione della possibilità di effettuare il prelievo ematico, solo se si fosse in presenza di un “accertamento richiesto dalle forze di polizia con l’unico fine di accertare l’eventuale stato di ebbrezza“.

            Avv. Gian Carlo Soave.

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