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Avv. Patricia Russo – Question Time: Famiglia & Assicurazioni – Infortunio all’asilo

Patricia Russo



Si segnala la sentenza n. 213/2018 del Tribunale di Ravenna che si è pronunciata in tema di risarcimento del danno di un bambino a seguito di un infortunio subito all’asilo.
I genitori del piccolo agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subiti da loro figlio.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (sentenza. n.3680/2011) è ravvisabile una duplice responsabilità in capo al Ministero dell’Istruzione o dell’ente gestore di una scuola privata quando gli alunni subiscano danni nel periodo in cui dovrebbero essere vigilati dal personale scolastico: responsabilità contrattuale, se la domanda è fondata sull’inadempimento dell’obbligo di vigilare o di tenere o non tenere una determinata condotta; responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2054 c.c., se la domanda è fondata sulla generale violazione di non recare danno ad altri.
Gli Ermellini ammettono la possibilità di invocare entrambe le responsabilità: «lo stesso comportamento può costituire fonte per il suo autore sia di una responsabilità da inadempimento, sia di una responsabilità da fatto illecito, quando l’autore della condotta anziché astenersene la tenga, ovvero manchi di tenere la condotta dovuta e le conseguenze sono risentite in un bene protetto, non solo dal dovere generale di non fare danno ad altri, ma dal diritto di credito, che corrisponde ad una obbligazione specificamente assunta dalla controparte verso di lui».
Nella fattispecie i genitori del minore leso optano per la responsabilità contrattuale della scuola: essi devono provare titolo, inadempimento e danno; i convenuti devono, invece, provare l’esatto adempimento o l’inadempimento dovuto a caso fortuito, quale unica ragione idonea ad escludere il nesso di causalità tra l’insufficiente vigilanza dei bambini da parte delle maestre ed infortunio.
Il Tribunale ha accolto la domanda attorea, ritenendo che non si possa parlare di caso fortuito essendo “del tutto prevedibile che bambini piccoli possano compiere gesti vivaci ed è onere degli insegnanti quello di non perderli di vista e di evitare qualsiasi tipologia di danno».
L’istituto scolastico deve, infatti, adottare nei confronti degli alunni tutte le misure volte a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi.
Si rammenta che la responsabilità dell’istituto scolastico è diretta fatta salva la possibilità di agire in regresso contro i propri dipendenti in caso di loro condotta dolosa o gravemente colposa.
Avv. Patricia Russo

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