L’impatto della Riforma Cartabia sulla gestione dei sinistri da parte delle compagnie - Il Broker.it

L’impatto della Riforma Cartabia sulla gestione dei sinistri da parte delle compagnie

L’impatto della Riforma Cartabia sulla gestione dei sinistri da parte delle compagnie

A cura degli Avv.ti Massimiliano Perletti e Federica Bargetto, Roedl & Partner Milano, dipartimento di contenzioso assicurativo.

La Riforma Cartabia è intervenuta anche su due importanti istituti stragiudiziali (cd. ADR “alternative dispute resolution”) ovvero la mediazione e la negoziazione assistita, cercando di incentivare concretamente il ricorso a tali istituti e la partecipazione effettiva delle parti. Ciò anche al fine di ridurre il carico dei Tribunali.

Come noto, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, le controversie in materia di contratti assicurativi sono soggette alla mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Fino ad oggi, tuttavia, l’adesione delle Compagnie assicurative alle procedure di mediazione è stata piuttosto scarsa.

La recente Riforma Cartabia è intervenuta quindi con alcune modifiche al D.Lgs. 28/2010 tese a stimolare l’effettiva partecipazione delle parti (e delle Compagnie) al procedimento di mediazione.

In particolare, il neo-introdotto art. 12 bis ha previsto che:

  1. il Giudice possa trarre un argomento di prova ex art. 116 c.p.c. dalla mancata partecipazione di una parte alla procedura senza giustificato motivo;
  2. la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo venga condannata al pagamento del doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
  3. il Giudice possa condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione “al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione”;
  4. quando provvede ai sensi del secondo comma dell’art. 12 bis (i.e. condanna al pagamento del doppio del contributo unificato), il Giudice trasmetta copia degli atti all’autorità di vigilanza competente che, nel caso delle assicurazioni, è l’IVASS. Spetterà a quest’ultima il potere di irrogare eventuali sanzioni alle Compagnie.

Questo sistema si inserisce in quanto già previsto all’art. 13 in punto di spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione.

Appare evidente che, soprattutto lo spettro di una sanzione IVASS, sia da tenere in seria considerazione.

A ciò si aggiunga che, come noto, al mediatore è consentito avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali e che, ora, a seguito della Riforma Cartabia, al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della relazione del consulente, in deroga all’art. 9 (dovere di riservatezza) ed, in tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’art. 116 co. 2 c.p.c.

Questo significa che occorre prestare attenzione anche alle attività istruttorie e alle relazioni di eventuali esperti ottenute in sede di mediazione, anticipando in sostanza la scelta della strategia difensiva alla fase stragiudiziale.

Anche la negoziazione assistita, che costituisce condizione di procedibilità in materia di RC auto (rectius danni da circolazione di veicoli e natanti), esce rafforzata dalla Riforma.

E’ stata infatti introdotta l’opportunità per le parti di prevedere nella convenzione di negoziazione la possibilità di:

  1. acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, nascendo così di fatto la figura del cd. Informatore;
  2. acquisire dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste.

Il verbale contenente le dichiarazioni dell’informatore può essere prodotto nel giudizio tra  le parti ed in tal caso è valutato dal giudice ai sensi dell’art. 116, co. 1, c.p.c. Il giudice può inoltre sempre disporre che l’informatore sia escusso come testimone.

Parimenti, il documento contenente la dichiarazione della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse è richiesta può essere prodotto nel giudizio iniziato dalle parti ed il rifiuto ingiustificato di rendere dichiarazioni è valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell’art. 96 co.1, 2, 3 c.p.c.

Il messaggio complessivo che si ricava dalla Riforma è certamente votato a spingere per la composizione conciliativa delle controversie, anche nel settore assicurativo, allo scopo di consentire un’apprezzabile deflazione del contenzioso giudiziale.

Per iscriversi all’evento: Le novità giudiziali per il responsabile ufficio sinistri)

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