L’avv. Soave risponde: “Avvocato e compenso” - Il Broker.it

L’avv. Soave risponde: “Avvocato e compenso”

Con ordinanza n. 28226/2021, la Cassazione ha stabilito che il libero professionista, che chiede il pagamento dei propri compensi, deve provare il conferimento dell’incarico da parte del committente e il relativo adempimento; il committente, invece, deve dimostrare l’eventuale accordo che prevede la gratuità della prestazione.

Nel caso in esame, un avvocato agiva in giudizio per ottenere il pagamento delle proprie competenze professionali da parte del cliente. L’istanza, respinta in primo grado, veniva accolta in secondo grado e il cliente condannato al pagamento dei compensi professionali; spese compensate. Secondo il Tribunale, infatti, non risultava provato l’accordo tra avvocato e cliente sulla gratuità della prestazione professionale; inoltre, la pretesa gratuità di quest’ultima confermava il mancato pagamento del dovuto in contrasto con l’asserita prescrizione presuntiva eccepita.

L’avvocato ricorre in Cassazione lamentando la compensazione delle spese di giudizio, il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno da “responsabilità aggravata” ex art 96 c.p.c. e contestando l’omessa decisione sulla richiesta risarcitoria per abuso del processo in violazione dell’art. 88 c.p.c. Parte convenuta propone ricorso incidentale sostenendo che la sentenza sia nulla e ribadendo la gratuità della prestazione oggetto del giudizio.

Secondo gli Ermellini la contestazione circa la compensazione delle spese va accolta non essendovi stata reciproca soccombenza e non ricorrendo le condizioni

La Corte di cassazione, pronunciandosi prima sui motivi del ricorso principale accoglie il primo, perché fondato, ma respinge gli altri due e respinge inoltre l’unico motivo del ricorso incidentale. Vediamo le ragioni della decisione.

Per gli Ermellini il motivo relativo alla compensazione delle spese di giudizio è fondato e va accolto per non esservi stata soccombenza reciproca e non ricorrendo le altre condizioni ex art. 92 comma 2 c.p.c. in presenza delle quali il giudice può procedere alla compensazione. Respinti, invece, gli altri motivi: ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno si deve accertare la condotta di controparte in giudizio, ma tale accertamento è precluso in sede di legittimità.

Respinto anche il ricorso incidentale della convenuta; “nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, ….. l’onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell’incarico e l’adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l’eventuale accordo sulla gratuità della prestazione. Per altro verso, questa Corte spiega che l’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento diretto o indiretto del debitore che importi, sia pure implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione da lui assunta non sia stata estinta; e che la relativa valutazione dà luogo ad un apprezzamento di fatto che, se logicamente motivato – come nel caso di specie – è incensurabile in sede di legittimità.”

Avv. Gian Carlo Soave.

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