L'Avv. Soave risponde: "Responsabilità del custode" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità del custode”

Con sentenza n. 14189/2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che, per affermare la responsabilità del custode di un animale per le lesioni da quest’ultimo provocate, non è necessario esserne proprietari ma è sufficiente averne la custodia di fatto.

Nel caso in esame, un soggetto veniva condannato in primo e secondo grado per omessa custodia di un cane di grossa taglia che, invadendo la sede stradale, provocava un sinistro coinvolgendo il conducente di un ciclomotore, il quale riportava lesioni personali.

L’imputato ricorre in Cassazione contestando l’iter logico giuridico seguito dal giudice del merito e lamentando il difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione della prova, in violazione dell’art. 192 c.p.c.

Gli Ermellini rigettano il ricorso, affermando che il fatto che il cane sia un animale in genere mansueto non esonera il proprietario dall’adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le sue possibili e imprevedibili reazioni.

Correttamente nel merito è stato affermato che la posizione di garanzia relativa alla custodia di un animale prescinde dalla nozione di appartenenza: l’obbligo di custodia sorge in presenza della mera detenzione dell’animale.

L’art 672 c.p. che punisce il malgoverno e l’omessa custodia degli animali non richiede, infatti, la proprietà dell’animale, essendo sufficiente la custodia di fatto per poter ritenere il soggetto che lo deve accudire responsabile delle lesioni cagionate dall’animale fuggito alla sua sorveglianza.

Avv. Gian Carlo Soave.

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