L'Avv. Soave risponde: "Omicidio colposo " - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Omicidio colposo “

Giancarlo Soave

Eccoci con l’ultima rubrica di questo mese di agosto dell’avvocato Soave. La prossima rubrica come di consueto sarà online 8 settembre.

Giancarlo Soave

Con sentenza n. 15238/2020, la Cassazione ha stabilito che chi ha la precedenza in un incrocio non deve abusarne, omettendo di rallentare nella sua prossimità, specie se la circolazione avviene di notte.

Nel caso in esame, un automobilista era stato imputato del reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione: la circostanza che un quad si fosse immesso improvvisamente, di notte, nell’incrocio occupato dall’automobilista non esonerava, infatti, quest’ultimo dal rallentare prima di giungere all’incrocio e dal tenere una velocità adeguata alle condizioni dell’illuminazione notturna.

L’uomo ricorre in Cassazione lamentando l’omessa valutazione della condotta nel caso concreto, stante la inevitabilità dell’evento; la mancata assunzione della prova della relazione del consulente tecnico della difesa e dell’eventuale espletamento di una perizia tecnica per verificare se l’evento fosse prevedibile ed evitabile. Evidenzia, inoltre, l’estinzione del reato per essere l’art. 589 comma 2 c.p. stato abrogato dopo l’entrata in vigore dell’art. 589 bis c.p. sull’omicidio stradale e il mancato riconoscimento dell’attenuante ex art. 589 bis comma 7 c.p. (diminuzione della pena fino alla metà se l’evento non è conseguenza esclusiva della condotta del colpevole).

Gli Ermellini respingono il ricorso affermando che “in tema di responsabilità da sinistro stradale, il conducente favorito non deve abusarne ed è, pertanto, tenuto a moderare la velocità in prossimità dell’incrocio, per essere in grado di affrontare qualsiasi evenienza, anche il mancato rispetto della precedenza spettantegli da parte di terzi, nonché quello secondo cui il giudice, nel formulare il proprio apprezzamento sull’eccesso di velocità relativa, ossia la velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente ai prescritti limiti di velocità“.

Nella fattispecie, l’imputato percorreva la strada ad un’alta velocità senza rallentare in prossimità dell’incrocio; quanto al mancato accertamento peritale esso non può costituire oggetto di ricorso in Cassazione, trattandosi non di prova decisiva ma neutra.

Infine, appare infondato anche il terzo motivo di doglianza essendovi continuità normativa tra l’art. 589 comma 2 c.p. e l’art. 589 bis c.p. ed inammissibile il motivo del mancato riconoscimento dell’attenuante perché relativo a un giudizio di merito.

             Avv. Gian Carlo Soave.

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