L'Avv.Soave risponde: "Risarcimento del danno biologico" - Il Broker.it

L’Avv.Soave risponde: “Risarcimento del danno biologico”

La Cassazione, con ordinanza n. 9865/2020, ha stabilito che, in tema di risarcimento del danno biologico da c.d. micropermanente, non può essere esclusa la sussistenza dell’invalidità permanente per il solo fatto di non essere documentata da un referto strumentale per immagini.

La radiografia non è l’unico mezzo utilizzabile dal medico legale, ma è necessario accertare la lesione dell’integrità psico-fisica in base a criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi.

La Suprema Corte rammenta che l’art. 139 Codice Ass.ni Private è volto a prevenire accertamenti del danno biologico permanente, in caso di lesioni di lieve entità, fondati sul c.d. “criterio anamnestico”, ovverosia sulla raccolta delle sensazioni psicofisiche riferite dal paziente e, come tali, soggettive. La norma citata indica i criteri della medicina legale per accertare e valutare il danno biologico senza, però, vincolare l’efficacia probatoria dei metodi utilizzati dal medico legale.

Ne consegue che l’esame clinico strumentale non si configura come l’unico mezzo utilizzabile dal medico legale, il quale dovrà applicare correttamente i criteri di indagine per verificare l’esistenza di una invalidità biologica derivata dalla lesione alla salute.

Ciò che resta esclusa è una valutazione meramente probabilistica.

Secondo gli Ermellini la sentenza impugnata ha errato nell’affermare che la risarcibilità del danno da invalidità permanente fosse vincolata solo al riscontro fornito da esami strumentali.

Il ricorso dell’infortunato – al quale era stato riconosciuto il risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea, senza alcun riconoscimento di postumi permanenti né del danno morale – contro la sentenza di appello viene, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio.

           Avv. Gian Carlo Soave.

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