L'Avv.Soave risponde: "Risarcimento del Danno" - Il Broker.it

L’Avv.Soave risponde: “Risarcimento del Danno”

Risarcimento del danno

La Cassazione, con sentenza n. 7748/2020, ha stabilito che può essere provato a mezzo presunzioni il danno morale sofferto dal prossimo congiunto di una persona lesa in modo non lieve a seguito di un sinistro stradale.

In tal senso rileva il rapporto di parentela stretta tra vittima e congiunti, i quali subiscono un danno diretto in relazione al quale non si può chiedere una prova più rigorosa del danno patito chiedendo la dimostrazione di uno “sconvolgimento delle abitudini di vita.”

Nel caso in esame, durante un incidente stradale, causato anche da altro veicolo, decedeva un motociclista mentre il terzo trasportato sul motociclo riportava lesioni gravi.

In primo grado il conducente del veicolo viene riconosciuto responsabile al 70%, mentre il motociclista per il residuo 30%.

In relazione al terzo trasportato viene riconosciuta una responsabilità del 10% per i danni riportati e una somma a titolo risarcitorio, così come ai suoi congiunti per danni riflessi.

La sentenza viene impugnata dalla compagnia assicurativa del veicolo, dal terzo e dai suoi congiunti.

In secondo grado viene negato il risarcimento ai congiunti del terzo e al trasportato stesso, rimasto gravemente ferito, in quanto non provato il danno alla capacità lavorativa e ritenuto quello morale compreso nel biologico.

Ricorrono in Cassazione con ricorso principale il terzo trasportato e i suoi congiunti e con ricorso incidentale gli eredi del defunto.

Nel ricorso principale i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale in capo ai congiunti per le lesioni subite dalla vittima, terzo trasportato. Lamentano, inoltre, il mancato riconoscimento del danno morale e della capacità lavorativa della vittima, nonché la contraddittorietà e insufficienza della motivazione sull’accertamento che ha portato ad attribuire al trasportato una responsabilità del 10% per i danni riportati, secondo la Corte d’Appello, evitabili se avesse indossato il casco.

Gli Ermellini accolgono solo il primo motivo del ricorso, affermando che “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta.”

Non è, quindi, necessario che, a seguito della lesione subita dalla vittima, i congiunti subiscano il “totale sconvolgimento delle abitudini di vita” per ottenere il riconoscimento del danno morale e di quello biologico.

Il danno dei congiunti è iure proprio, pertanto non si può pretendere una prova più rigorosa del danno, bastando quella presuntiva, tra le quali rileva il rapporto di stretta parentela tra la vittima e i suoi congiunti che fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale, che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo.

           Avv. Gian Carlo Soave.

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