L'Avv. Soave risponde: "Risarcimento del danno da fermo tecnico" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Risarcimento del danno da fermo tecnico”

La Cassazione, con ordinanza n. 5447/2020, ha stabilito che per ottenere il risarcimento c.d. da fermo tecnico il relativo danno deve essere specificamente provato, non essendo sufficiente allegare la mera indisponibilità del veicolo a seguito dell’incidente a causa dei danni riportati.

Più precisamente, il proprietario ha l’onere di provare di aver sostenuto una spesa per procurarsi un mezzo sostitutivo, oppure che la mancanza di uso del veicolo ha determinato una perdita economica.

Nel caso in esame era stato rigettato il ricorso della proprietaria di un veicolo coinvolto in un sinistro per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Nessuna prova, infatti, era stata fornita dalla donna circa l’osservanza delle norme sulla circolazione stradale e della comune prudenza; inoltre era stato escluso dal risarcimento il danno da c.d. fermo tecnico, per mancanza di concreta allegazione e di prova dello stesso.

La Suprema Corte conferma detta decisione, rammentando che “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054, secondo comma, c.c., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta“.

Quanto al danno da fermo tecnico, non basta la mera indisponibilità del mezzo a seguito dei danni riportati per ottenere il risarcimento, ma è necessaria una prova più specifica.

Secondo gli Ermellini, infatti, il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo“.

             Avv. Gian Carlo Soave.

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