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L’Avv. Soave – sinistro in area privata

Nella fattispecie in esame due genitori hanno radicato un giudizio nei confronti di una compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni a seguito del decesso del figlio minore investito da un veicolo – assicurato con la società convenuta – di proprietà della zia della vittima e condotto dal nonno del defunto.

In primo e secondo grado veniva affermato che l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore non può essere esercitata in quanto il sinistro si è verificato mentre il veicolo si spostava in un cortile privato e non in una via pubblica o ad essa equiparata.

I genitori della vittima ricorrono in Cassazione denunciando altresì la violazione e la falsa applicazione degli artt. 122 e 144 Codice Assicurazioni Private, del D.M. n. 86/2008 e dell’art. 2054 c.c. interpretati dalla Corte di Appello senza tener conto dell’interpretazione data dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 33675/2019, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite che dovrà, dunque, chiarire se la copertura assicurativa valga anche se il sinistro si verifica all’interno di un’area privata, considerata altresì l’interpretazione della Corte di Giustizia Europea in tema di circolazione stradale.

La giurisprudenza di legittimità afferma che la vittima di un sinistro stradale può esercitare un’azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile se il sinistro avviene su strade pubbliche o a queste equiparate, comprese le aree private dove è consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone, anche se queste appartengono a una o più categorie specifiche e anche nel caso in cui l’accesso avviene per finalità o in condizioni particolari.

La giurisprudenza comunitaria, nel ricostruire il significato delle direttive UE, prevede che l’obbligo assicurativo r.c.a. sia legato all’utilizzo del veicolo quale mezzo di trasporto e che ai fini assicurativi della responsabilità civile nella nozione di “circolazione dei veicoli” contenuta della direttiva rientra qualunque uso di un veicolo conforme alla funzione abituale del mezzo stesso.

Si rende, pertanto, necessario rivedere l’interpretazione dell’art. 122 Codice Assicurazioni Private, disapplicando l’art. 3 comma 2, lettera a) D.M. n. 86/2008, in quanto la nozione di circolazione stradale a cui dovrebbe ritenersi collegato l’obbligo assicurativo e la relativa copertura, potrebbe essere riferibile a ogni uso del veicolo purché conforme alla sua funzione abituale.

La Suprema Corte ha, quindi, posto alle Sezioni Unite il seguente quesito giuridico: “se l’art. 122 del codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”.

Si è in attesa dell’esito della pronuncia.

 

Avv. Gian Carlo Soave.

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