L'Avv. Soave risponde: "la responsabilità del produttore" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “la responsabilità del produttore”

La Cassazione, con sentenza n. 21841/2019, ha stabilito che, in caso di lesioni provocate da malfunzionamenti della vettura (es. airbag/cinture di sicurezza), il risarcimento è dovuto dal produttore del veicolo.

La vera difficoltà consiste nell’individuare tale figura, specie laddove più gruppi societari utilizzino lo stesso marchio.

Nella fattispecie, la Corte di merito aveva accolto l’appello del conducente di un veicolo e del terzo trasportato che avevano subito danni, a seguito di incidente stradale, per mancato funzionamento degli airbag e delle cinture di sicurezza, dovuto a difetto di fabbricazione.

La società ritenuta proprietaria del marchio della vettura e condannata al risarcimento ricorre in Cassazione contestando quanto ritenuto nel merito ovverosia di essere la società produttrice del veicolo, in quanto l’adozione del marchio nella denominazione sociale da parte di una società consociata di un gruppo internazionale non è sufficiente a provare la proprietà del marchio medesimo.

Secondo la Suprema Corte, a livello internazionale, i marchi sono registrati dalla società capogruppo ed utilizzati da tutte le società facenti parte del gruppo stesso; pertanto, nel caso in esame, non è provato che la società distributrice del veicolo in Italia avesse apposto sul veicolo il proprio marchio e fosse dunque da considerarsi come produttore.

Ha, dunque, errato la Corte di Appello nell’avere equiparato il distributore in Italia al produttore.

Secondo gli Ermellini neppure pare possibile evincersi se ricorra un’ipotesi di contitolarità o di comunione del marchio ovvero di marchio di gruppo, oppure se non debba ravvisarsi quale mero indice di collegamento dell’impresa dell’odierna ricorrente a quella altrui.

Ne consegue che “la mera apposizione del marchio sull’autovettura da parte della società che distribuisce in Italia il mezzo e che sia consociata a un gruppo internazionale non è idonea a dimostrare la proprietà del marchio stesso e di conseguenza non consente di considerare la stessa produttrice del veicolo in questione”.

Il ricorso è stato, quindi, accolto e la sentenza cassata con rinvio.

          

Avv. Gian Carlo Soave.

0 Comments

Leave A Comment