Regolamento della Commissione Europea 2017/1469 in tema di Documento Informativo per le polizze assicurative non vita. Consultazione sullo schema di disciplina per la semplificazione dell’informativa precontrattuale delle polizze di assicurazioni danni - Avv. Salvatore Iannitti - Il Broker.it

Regolamento della Commissione Europea 2017/1469 in tema di Documento Informativo per le polizze assicurative non vita. Consultazione sullo schema di disciplina per la semplificazione dell’informativa precontrattuale delle polizze di assicurazioni danni – Avv. Salvatore Iannitti

 
L’11 agosto scorso la Commissione Europea ha emanato il Regolamento di Esecuzione 2017/1469 (di seguito il “Regolamento”) al fine di stabilire un formato standardizzato del documento informativo previsto dall’articolo 20 paragrafo 5 della Direttiva UE 2016/97 (di seguito la “IDD”) per i prodotti assicurativi non vita (di seguito il “Documento Informativo”).
La IDD impone al soggetto che realizza un prodotto assicurativo non vita di redigere un documento standardizzato in grado di fornire al cliente le informazioni necessarie che gli consentano di prendere una decisione informata sul prodotto che si appresta ad acquistare. Tale Documento Informativo è destinato a prendere il posto dell’attuale nota informativa prevista dal Regolamento IVASS n. 35/2010, la quale dovrebbe continuare ad applicarsi ai prodotti assicurativi vita.
Il Regolamento prevede in dettaglio quello che sarà il formato ed il contenuto di tale documento, ed in particolare il Documento Informativo:
(i) nella sua versione stampata non dovrà generalmente occupare più di due pagine di formato A4 (in via del tutto eccezionale viene però consentita una lunghezza massima di tre pagine);
(ii) avrà un contenuto, una struttura ed una grafica standard per tutti i Paesi membri dell’Unione Europea;
(iii) dovrà contenere le seguenti sezioni in tale ordine: a) «Che tipo di assicurazione è?» b) «Che cosa è assicurato?» c) «Che cosa non è assicurato?» d) «Ci sono limiti di copertura?» e) «Dove vale la copertura?» f) «Che obblighi ho?» g) «Quando e come devo pagare?» h) «Quando comincia la copertura e quando finisce?» i) «Come posso disdire la polizza?»; 
(iv) dovrà contenere per ciascuna sezione un’icona, posta al suo inizio, che ne rappresenti visivamente il contenuto, come ad esempio:
a) in testa alle informazioni sui principali rischi assicurati figura l’icona di un ombrello, di colore bianco su fondo verde o verde su fondo bianco; o
b) in testa alle informazioni sull’ambito geografico della copertura assicurativa figura l’icona di un mappamondo, di colore bianco su fondo azzurro o azzurro su fondo bianco.
Il Regolamento entrerà in vigore il 1° settembre 2017 (venti giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea), ma il suo contenuto non sarà vincolante per gli operatori del settore fino a quando il nostro ordinamento non darà attuazione alla IDD.
Nel frattempo il 30 agosto 2017 IVASS ha posto in pubblica consultazione uno schema di disciplina per la semplificazione dell’informativa precontrattuale delle polizze di assicurazioni danni; il provvedimento mira in particolare, tramite una modifica al Regolamento 35, a semplificare la documentazione pre-contrattuale dei prodotti danni, sostituendo la Nota Informativa con il Documento Informativo. E’ tuttavia altresì previsto l’utilizzo di un ulteriore documento informativo (IPID aggiuntivo) nel quale raccogliere le informazioni aggiuntive ed aggiuntive rispetto al Documento Informativo sopra menzionato.
Lo schema di provvediemento lascia intendere che, tramite lo stesso, IVASS possa anticipare (in tema di informativa precontrattuale) le disposizioni di cui alla IDD.
Norton Rose Fulbright parteciperà alla pubblica consultazione, sottoponendo i propri commenti, ed ha costituito una task force per la predisposizione dei documenti per la propria clientela.
Salvatore Iannitti | Partner
Avvocato, qualified in Italy – Norton Rose Fulbright Studio Legale

0 Comments

Leave A Comment