Avv. Salvatore Iannitti - Partner Norton Rose Fulbright - Legge annuale in materia di concorrenza (approvazione del “DDL Concorrenza”) – Novità principali in ambito assicurativo - Il Broker.it

Avv. Salvatore Iannitti – Partner Norton Rose Fulbright – Legge annuale in materia di concorrenza (approvazione del “DDL Concorrenza”) – Novità principali in ambito assicurativo

Avv. Salvatore Iannitti – Partner Norton Rose Fulbright
Dopo una lunghissima gestazione, il 2 agosto scorso il Senato ha approvato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (“Legge Annuale Concorrenza”) presentato alla Camera dei Deputati il 3 aprile 2015 dal Ministro per lo Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Salute, dell’Economia e delle Finanze e della Giustizia.
La portata applicativa della Legge Annuale Concorrenza risulta in ogni caso molto ampia, considerato che in aggiunta a numerose disposizioni in materia di RC auto, lo stesso contiene diverse disposizioni in materia di RC professionale e RC medica, nonché alcune norme generali sulla durata dei contratti assicurativi danni accessori all’RC auto ed alcune disposizioni relative a contratti assicurativi connessi a mutui o finanziamenti.
Divieto di clausole di tacito rinnovo delle polizze danni (qualsiasi ramo). Durata delle coperture dei rischi accessori all’RCA.
Dopo un ampio dibattito pubblico (molto spesso basato su indicazioni giornalistiche fuorvianti), la Legge Annuale Concorrenza è ritornata alla sua formulazione originaria, con la quale si estende(va) il principio della durata annuale della polizza RC auto e del divieto di tacito rinnovo ai contratti stipulati per i rischi accessori (come ad esempio gli atti vandalici o il furto) al rischio principale RC auto, a condizione che le due polizze (ossia la polizza principale RC auto e quella accessoria) fossero state stipulate in abbinamento nello stesso contratto o in due contratti contestuali.
E’ state dunque eliminata la previsione, introdotta dal Senato in prima lettura ed eliminata dalla Camera in seconda lettura, con la quale si estendeva il divieto di tacito rinnovo a tutte le polizze assicurative rientranti nei rami danni.
Diversi saranno naturalmente i punti da chiarire in fase di implementazione, a partire dall’eventuale applicazione ai contratti in corso.
Periodo di ultrattività obbligatorio per le polizze r.c. professionale.
Similmente a quanto previsto per la polizza di RC degli avvocati, la Legge Annuale Concorrenza prevede che, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le polizze di responsabilità civile professionale debbano offrire un periodo di ultrattività decennale per fatti accaduti durante il periodo di efficacia della polizza. La disposizione è oscura in diversi punti, sia perché non è chiaro in che termini si possa articolare la libertà contrattuale delle parti (ad esempio: se si possa ammettere una deroga tout court della previsione), sia perché non è chiaro se l’offerta del periodo di ultrattività debba tradursi in una opzione a favore del contraente, o piuttosto in un’estensione automatica di copertura.
La regola si applica anche alle polizze in vigore alla data di entrata in vigore della legge. A richiesta del contraente, le compagnie devono offrire la rinegoziazione indicando le nuove correzioni di premio.
Trasparenza nelle polizze assicurative connesse a mutui o finanziamenti.
Viene ulteriormente rivista la materia delle polizze connesse a mutui o finanziamenti, difatti:

  1. l’obbligo per il finanziatore di accettare la polizza reperita dal cliente sul mercato (senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare) viene esteso a tutti i casi in cui la polizza sia obbligatoria, connessa o accessoria all’erogazione del mutuo finanziamento. Ove la polizza sia obbligatoria, la polizza reperita dal cliente dovrà tuttavia avere i requisiti imposti dalla stessa compagnia (requisito invece non applicabile alle polizze meramente connesse o accessorie, per le quali è possibile che intervenga una modifica significativa del regolamento 40 – oggi riguardante le polizze vita obbligatorie – non essendo stata eliminata la delega ad IVASS);
  2. scompare l’obbligo di presentazione di due preventivi di gruppi assicurativi non riconducibili al finanziatore;
  3. viene introdotto un periodo di ripensamento di 60 giorni per tutte le polizze contestuali al finanziamento, che dovrà essere oggetto di apposita informativa fornita dal finanziatore separatamente rispetto al contratto principale; ove la polizza fosse obbligatoria, la stessa andrà sostituita con un’altra reperita dal cliente sul mercato ed avente i requisiti minimi richiesti dal finanziatore.

Polizze di r.c. professionale delle società di ingegneria.
Si introduce l’obbligo per lee società di ingegneria di stipulare una  polizza di  assicurazione per  la  copertura dei  rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto.
Servizi telefonici delle compagnie.
Secondo la Legge Annuale Concorrenza, le compagnie di assicurazione (così come gli istituti bancari e le società emittenti di carte di credito) assicurano che l’accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana.
In mancanza di precisazioni in merito, riteniamo che la previsione si attui anche nei confronti delle compagnie comunitarie.
Obbligo a contrarre nell’assicurazione r.c. auto.
La Legge Annuale Concorrenza prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative per la singola violazione o elusione dell’obbligo a contrarre nei confronti di un singolo potenziale assicurato: il range sarà da Euro 4.500 a Euro 15.000. Rimangono inalterate invece le sanzioni (ben più importanti) previste per i casi più gravi di violazione generale dell’obbligo a contrarre, quelle per “zone territoriali” o “singole categorie di assicurati”.
In deroga all’obbligo a contrarre, si precisa che le impresa di assicurazione, accertata l’inesattezza dei dati ricevuti dal contraente in fase precontrattuale, possono rifiutare la proposta rivolta dall’assicurato in base al preventivo formulato sulla scorta delle informazioni inesatte fornite, ma sono tenute a formulare un altro preventivo.
Si afferma infine, esplicitamente, che il contraente e l’intestatario del veicolo possono non coincidere (come invero già avviene di fatto nella prassi).
Vengono dimezzati i tempi assegnati all’IVASS per la trattazione dei reclami in tema di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre.
Obblighi di trasparenza a carico degli intermediari.
Gli intermediari assicurativi, prima della sottoscrizione di una polizza RC auto, sono tenuti ad informare il consumatore (e non le altre categorie di contraenti) in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti dalle imprese di assicurazione di cui sono mandatari in relazione al contratto base. Tale obbligo di informativa viene adempiuto dall’intermediario istituendo un collegamento telematico al preventivatore consultabile (anche direttamente dal consumatore) nei siti internet dell’IVASS e del Ministero dello sviluppo economico.
La presente disposizione, apparentemente: (i) si applica solo rispetto ai clienti consumatori e dunque non dovrebbe rilevare nel caso di clienti professionisti; (ii) non si applica ai broker privi di compagnie mandanti; (iii) nel caso di catene di intermediari, dovrebbe trovare applicazione nei confronti dell’intermediario che abbia il contatto con il cliente, ma non è chiaro se in quel caso tale intermediario debba fornire i premi di tutte le mandanti dell’intermediario con cui collabora; (iv) richiede, ai fini dell’applicazione, l’implementazione di provvedimenti attuativi da parte di IVASS, i quali dovranno regolamentare sia il funzionamento del preventivatore unico da cui attingere le quotazioni, sia le modalità tramite le quali il consumatore che acceda direttamente al preventivatore potrà concludere il contratto tramite agenzia o sul sito della compagnia; (v) prevede la nullità del contratto, invocabile solo dal consumatore, ove l’informativa non sia stata fornita.
Sconti obbligatori nell’r.c. auto.
La Legge Annuale Concorrenza richiede alle imprese di assicurazione di applicare uno sconto sul premio qualora, su proposta dell’impresa: (i) il contraente si renda disponibile a farsi ispezionare il veicolo prima dell’inizio del periodo di polizza; (ii) il contraente accetti l’installazione della scatola nera(i cui costi di installazione, disinstallazoine, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico della compagnia)[1] In ragione del nuovo disposto di cui all’art. 145 bis, le risultanze della scatola nera costituiranno piena prova nei procedimenti civili dei fatti cui si riferiscono (salvo prova del malfunzionamento o manomissione, nel qual caso l’assicurato perderà anche il beneficio dello sconto per il periodo residuo), così risolvendo una questione che aveva dato adito ad un ampio dibattito; (iii) il contraente acconsenta all’inserimento di dispositivi che impediscono l’accensione dell’automobile in caso di tasso alcolemico superiore a quello previsto per legge.
Le ipotesi sub (ii) e (iii) si applicheranno anche nel caso in cui i dispositivi non siano proposti dalla compagnia, ma siano già presenti e siano “portabili” (presumibilmente, anche in questo caso, laddove la compagnia proponga di utilizzare tali dispositivi); le stesse trovano inoltre applicazione anche nei confronti di un assicurato che subisca un sinistro ed a seguito dello stesso decida (senza necessità di attendere la proposta della compagnia?) di installare i medesimi dispositivi (così di fatto attenuando l’incremento di premio altrimenti derivante dal peggioramento di classe).

  1. Ulteriori sconti sono previsti nei confronti di:
  2. coloro che, residenti nelle province a maggiore sinistrosità e con i premi medi più elevati, non abbiano causato sinistri (con responsabilità anche solo paritaria) negli ultimi 4 anni e che installino la scatola nera. Tale sconto si somma a quelli sopra indicati;
  3. soggetti che stipulano più polizze assicurative con la medesima compagnia, ciascuna con una clausola di guida esclusiva.

I criteri e le modalità per la concessione degli sconti nell’ambito della costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio saranno determinati tramite provvedimento dell’IVASS, mentre relativamente al quantum la disposizione si limita a precisare che lo sconto (determinato dalla compagnia) dovrà essere “significativo” e distinto per ciascuna delle condizioni che ne determinano l’applicazione. La misura dello sconto dovrà in ogni caso essere indicata sia nel preventivo che nel contratto, nonché pubblicizzata sul sito; la stessa sarà inoltre verificata periodicamente dall’IVASS alla luce dei dati comunicati dalle compagnie alle banche dati.
Per lo sconto relativo alle province con maggiore sinistrosità e premio medio più elevato (individuate da IVASS con cadenza biennale), nell’indicare parametri e criteri, IVASS dovrà tener conto del premio medio applicato a classi corrispondenti di assicurati, nelle province a minor sinistrosità (premi i quali costituiranno dunque, di fatto, il benchmark di riferimento verso cui i premi delle province a maggior sinistrosità dovranno tendere, come espressamente affermato dalla disposizione).
In mancanza, per ora, di interpretazioni ufficiali sul punto, riteniamo che:

  1. le compagnie non saranno obbligate ad offrire l’ispezione del veicolo, l’uso della scatola nera o del dispositivo che rileva il tasso alcolemico e dunque potranno evitare di offrire gli sconti obbligatori indicati;
  2. tuttavia se le imprese di assicurazione (volontariamente, anche in assenza di obbligo) offriranno l’ispezione del veicolo, l’uso della scatola nera o del dispositivo che rileva il tasso alcolemico, riteniamo che gli sconti obbligatori (incluso lo sconto per le provincie a maggiore sinistrosità con installazione della scatola nera) debbano viceversa trovare applicazione.2
  3. è invece in ogni caso obbligatorio lo sconto relativo alle plurime polizze stipulate con la medesima compagnia nella forma guida esclusiva.

Trasparenza delle variazioni di premio e assegnazione della classe di merito.
La legge Annuale Concorrenza richiede alle imprese di assicurazione di indicare (in valore assoluto ed in percentuale) la variazione del premio, in aumento o in diminuzione, applicata all’atto dell’offerta di preventivo della stipulazione di una nuova polizza con clausola bonus malus, ovvero al momento del suo rinnovo.
La Legge Annuale Concorrenza interviene anche sul tema dell’assegnazione della classe di merito in caso di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di una polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, prescrivendo alle imprese di non applicare alcuna distinzione di classe di merito in funzione della durata del rapporto assicurativo o che ostacoli la mobilità tra diverse compagnie e garantendo, nell’ambito della stessa classe di merito, parità di condizioni a parità di rischio.
Testimoni r.c. auto.
La Legge Annuale Concorrenza prevede che, nei sinistri con soli danni a cose, siano ammissibili solo i testimoni già indicati:

  1. nella denuncia di sinistro,
  2. nella prima comunicazione formale del danneggiato all’impresa di assicurazione; o, in mancanza,
  3. in risposta ad una specifica richiesta dell’impresa di assicurazione in proposito.

In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.
Ove la precedente disciplina non sia osservata, i testimoni possono essere ammissibili solo in caso di comprovata impossibilità di identificazione tempestiva (eccezione che risulterà particolarmente utile per le compagnie, non direttamente presenti al momento del sinistro).
Lesioni di non lieve entità.
Come noto, per le lesioni di non lieve entità, l’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private prevede l’emanazione tramite decreto ministeriale di una tabella unica per tutto il territorio italiano, da utilizzare per la determinazione di risarcimenti standardizzati in caso di lesioni risarcibili nell’ambito di sinistri RC auto.
Ad oggi la tabella di cui all’art. 138 non è ancora stata emanata.
La Legge Annuale Concorrenza modifica tale articolo in modo tale che la tabella consideri, nella determinazione del quantum dei risarcimenti, anche il danno morale da lesione dell’integrità fisica. In questo modo si intende raggiungere l’obiettivo che il risarcimento del danno ottenuto tramite l’applicazione della tabella sia pieno, e che pertanto sia esaustivo, con esclusione di ulteriori voci risarcitorie (fatto salvo l’incremento sino al 30% applicabile dal giudice laddove sia provata una menomazione rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali, sulla base di un equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato).
Vale la pena notare sin d’ora che alcune opinioni dottrinali ritengono imprecise alcune espressioni del nuovo articolo 138 e sostengono che anche in caso di approvazione potrebbero rimanere spazi per il riconoscimento di ulteriori voci risarcitorie.
Lesioni di lieve entità.
Il nuovo articolo 139 previsto dalla Legge Annuale Concorrenza introduce meccanismi simili all’art. 138 per le lesioni di lieve entità. La Legge Annuale Concorrenza precisa che anche i risarcimenti previsti dal presente articolo devono essere considerati esaustivi e che sono indennizzabili unicamente le lesioni di lieve entità che siano accertabili strumentalmente o che siano oggettivamente rilevabili visivamente (es. cicatrici).
Da notare che le tabelle di cui agli articoli 138 e 139 saranno anche alla base della determinazione degli indennizzi nell’ambito della medical malpractice (si veda da ultimo l’art. 7 della legge 64/2017, c.d. legge Gelli).
Massimali minimi di legge nel settore r.c. auto.
Per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 ed M3 dell’art 47 del Codice della strada i massimali minimi di legge sono determinati in euro 15 milioni per danni alle persone ed euro 1 milione per danni a cose, da intendersi per sinistro e indipendentemente dal numero delle vittime/danneggiati.
Ai fini di tale regola, le categorie citate indicano i seguenti veicoli:
categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.
I massimali si applicano a decorrere dall’entrata in vigore della legge e sono raddoppiati a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge.
Obbligo di comunicazione dei dati alla banca dati sinistri, testimoni, danneggiati.
L’obbligo di comunicare i dati è esteso formalmente anche alle imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica.
Le sanzioni per l’omessa o irregolare comunicazioni dei dati alla Banca dati sinistri, testimoni e danneggiati, e alla banca dati degli attestati di rischio saranno rilevate semestralmente (con un’unica sanzione tra Euro 5.000 ed Euro 50.000) e non con l’inferiore periodicità attuale; la disposizione è evidentemente volta ad evitare il moltiplicarsi degli accertamenti e dunque delle sanzioni, che aveva in passato determinato la reazione del mercato avverso i provvedimenti dell’Autorità.
Archivio informatico integrato.
Premessa: l’archivio riunisce molte banche dati, prima delle quali banca dati sinistri, testimoni, danneggiati. Le imprese di assicurazione che alimentano la banca dati sinistri ricevono automaticamente un flusso di ritorno dall’archivio informatico integrato in materia di rischio frode.
La Legge Annuale Concorrenza prevede inoltre che l’archivio sia in futuro collegato con ulteriori banche dati rispetto a quelle attuali, ovvero: il Casellario centrale infortuni dell’INAIL, il casellario giudiziale, il casellario carichi pendenti, l’anagrafe tributaria (limitatamente alle informazioni anagrafiche), l’anagrafe nazionale della popolazione residente.
 
[1] Relativamente alle imprese che assicurano flotte di veicoli, bisognerà attendere l’emanazione dei provvedimenti di attuazione per comprendere se la disposizione troverà applicazione anche in tale ambito (rispetto alle quali comunque la localizzazione su base provinciale risulterà nella maggior parte dei casi ardua).
Avv. Salvatore Iannitti – Partner Norton Rose Fulbright

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