“Codice degli Appalti alla luce del nuovo decreto correttivo” 26 giugno 2017 - Il Broker.it

“Codice degli Appalti alla luce del nuovo decreto correttivo” 26 giugno 2017

AON

Di seguito una sintesi delle principali novità introdotte dal nuovo decreto correttivo alle gare per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa da parte della Pubblica Amministrazione:

–        Art. 36  per gli affidamento inferiori a €40.000 (affidamento diretto –  si veda nota in calce alla presente): la stazione appaltante può procedere anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
–        Art. 36 per gli appalti di valore superiore a €40.000 ed inferiori alla soglia comunitaria di euro 209.000 per i servizi e le fornitore: le Stazioni Appaltanti possono procedere alla procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici;

–        Art. 95: inserimento di un tetto massimo per l’offerta economica di 30 punti, confermando la necessità ex D.Lgs. 50 del criterio qualità-prezzo (OEPV), laddove il merito tecnico assume quindi valenza per 70 punti.

–        Art. 83: Non è più prevista alcuna sanzione pecuniaria per il soccorso istruttorio.

 

 

APPROFONDIMENTO DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 36 , importi inferiori a 40.000 euro

Da una prima lettura sembrerebbe che con le modifiche al Codice dei contratti introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (il cosiddetto “decreto correttivo”), l’affidamento diretto, torni diretto. Non si tratta di un gioco di parole, ma del fatto che con la piccola modifica introdotta dall’articolo 25, comma 1, lettera b1) del D.Lgs. n. 56/2017 alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 36 vengono sostituite le parole “adeguatamente motivata” con le parole “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” e il testo della citata lettera a) diventa “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici  o per i lavori in amministrazione diretta”.
Con la previgente lettera a) si trattava, nei fatti, di una gara informale, priva di formalità da rispettare per il fatto stesso che non dovevano essere rispettati iter e tempi propri di una gara. Dal 20 maggio prossimo l’affidamento diretto sarà effettivamente diretto per il fatto stesso che le modifiche introdotte dal decreto correttivo sono assolutamente chiare, non soltanto perché vengono cancellate le parole “adeguatamente motivata”, ma anche per l’inserimento delle parole “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”.
In pratica, per importi al di sotto di 40.000 euro non occorrerà più, nel caso di affidamento diretto, alcuna motivazione, anche per il fatto che nella norma è precisato “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”.

Intanto è passato un anno dall’entrata in vigore delle linee guida ANAC n. 4 approvate con determinazione del 26 ottobre 2016 n. 1097, in cui l’Autorità dedicava l’intero paragrafo 3 all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi e  forniture di importo inferiore a 40.000 euro, spiegando in maniera dettagliata al sottoparagrafo 3.3.3 che “L’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici”. Adesso è quindi necessario che l’ANAC provveda, al più presto, ad aggiornare le proprie linee guida.

L’affidamento diretto tornerà quindi ad essere effettivamente diretto quando il valore del contratto è inferiore ai 40.000 euro e le pubbliche amministrazioni potranno procedere, per tali importi, con uno specifico operatore economico senza alcuna procedura comparativa rimanendo comunque l’obbligo di rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità definiti dall’articolo 30, comma 1, del codice.

0 Comments

Leave A Comment