Il Romanzo Assicurativo di Francesco Di Prisco - Il pulviscolo che fa morire...Gli "ecoreati" - Il Broker.it

Il Romanzo Assicurativo di Francesco Di Prisco – Il pulviscolo che fa morire…Gli "ecoreati"

IL PULVISCOLO CHE FA MORIRE… E LA LEGGE 68 DEL 22 MAGGIO 2015 CHE INVECE… DA VITA AD UN NUOVO ORDINAMENTO SUGLI “ECOREATI”
Bizzarrie amministrative per la “Riva Fire” e rimedi finalmente contemplati nel D.Lgs.231. Ma in gioco restano sacrosanti diritti alla salute di migliaia di Pugliesi!
Ma quel che avevo visto, letto e approfondito non mi bastava. C’era qualche pezzo mancante e per saperne di più, a fine 2015, ho deciso di volare a Sidney. Lì, un amico di vecchia data, mi avrebbe potuto ragguagliare su ciò che ancora non conoscevo.
Ricordo quanto mi costò decidere di posare le bacchette per oltre un mese, accomiatandomi dai miei compagni di scorribande musicali. Ho coperto la mia Pearl con un lenzuolo enorme perché non si impolverasse, con la stessa amorevole cura con cui una mamma rabbocca le coperte al suo pargolo. Povero illuso che non sono altro… loro (gli altri del gruppo) stavano invece tirando un meritato sospiro di sollievo, felici dell’inattività (almeno temporanea) di un batterista e talvolta chitarrista da strapazzo come me!  
A Sidney per muovermi più agevolmente, ho noleggiato una Classe A. Sebbene lì i mezzi funzionino a menadito è prevalsa la pigrizia. Le raccomandazioni del titolare del Rent a Car erano state molto chiare. Non tiri il collo al motore. Nel traffico, che verso sera è molto intenso, non si spazientisca! Pertanto eviti manovre azzardate. Di notte, se le riesce, ricoveri il veicolo in un’autorimessa.
Ero partito dal Garage convinto fosse una passeggiata! Dopo trecento metri non ne potevo già più e cercavo di accostare, puntando lo sguardo a destra per adocchiare un buco libero.
A destra…? Povero me…! Sul lato opposto… l’avrei dovuto cercare!
Ero già stanco della guida a sinistra, perché in Australia si viaggia così e questo è il motivo per cui un pilota né troppo malvagio né eccelso come il sottoscritto, con qualche decina di rally sul groppone e due trofei racimolati, è andato ben presto in tilt!
Ma voi, ci avete mai provato?! È una delle cose più innaturali in cui ci si possa cimentare. Viaggiare contromano rispetto a quanto si è abituati da una vita. Nel traffico londinese, in India, in Sudafrica, anche a Tokyo, a Melbourne in ogni altro dove gli Inglesi hanno fatto le loro “scampagnate…” seguire il flusso del traffico facilita abbastanza la guida, ma non è detto che chi ti precede vada nella tua stessa direzione. Le svolte a sinistra sono quindi abbordabili. O quasi… Dalla parte opposta… è invece un dramma. Meglio passeggiare, leggere e rilassarsi all’ombra delle enormi betulle che sovrastano le sponde dei tanti viali nel parco di Clyston.
In uno di quei pomeriggi soleggiati di dicembre, che ti sembra di essere a Sanremo, stavo gigioneggiando intento alla lettura di una delle dispense donatemi da Gaetano, quando all’improvviso una voce, con forte accento americano, non nuova al mio udito, mi dice… “Hey Kiko… ma sei tu!!!? Non ci posso credere! Cosa fai tu quiii… in kvesto mondo troppo lontanissimo di tuo?” Levo lo sguardo dal libello e incredulo chi vedo!? Il mio amico Chester… Chester Thompson, il grande… immenso batterista aggiunto dei Genesis, che sta passeggiando sul vialetto che porta al piccolo lago artificiale.
Chester, non ci posso credere! Tu piuttosto… che caspita ci fai qui!?
Ho conosciuto Chester in Olanda a Leiden agli inizi degli anni ’80. Per l’Impresa che garantiva il Service ai Genesis ho lavorato quasi un decennio. Studiavo Diritto (poco…) e facevo l’uomo di fatica (tanta). Montavo ponteggi e impalcature, allestivo percussioni, accordavo strumenti e connettevo cavi elettrici. Intanto giravo il mondo e qualcuno mi insegnava a picchiare bene sui tom e a pizzicare a dovere la chitarra. Così ho imparato a suonicchiare. Oltre a spremere di Chester tutta e forse oltre la pazienza di cui disponeva, a Mike (Rutherford) cercavo di scopiazzare le meraviglie che creava con la dodici! La sua la accordavo sempre io. La mia Eko giace invece ammutolita da anni… su un piccolo supporto di acciaio.
Tanti, tantissimi “fermo immagine”, mille emozioni che chiacchierando col fenomeno nero, ripercorriamo assieme per quasi due ore. Ti ricordi… ti ricordi….
Nato nel ‘46 a Baltimora, oggi il talentuoso strumentista suona ancora come se di anni ne avesse una trentina in meno e insegna nella sua scuola a fortunati discepoli che lo raggiungono da tutto il mondo! In quei giorni stava girando l’Australia in lungo e in largo per un tour. Non solo a parer mio… resta in assoluto uno dei migliori percussionisti al mondo.
L’indomani mi invita a Klotych, dove sta provando una versione rivista e corretta di “I know what i like”, brano del 1973 che i Genesis hanno lanciato pubblicando l’LP Selling England by the Pound. Da allora è divenuto icona e cavallo di battaglia del gruppo inglese, anche grazie a parecchie rivisitazioni tra le quali la meravigliosa versione elaborata appositamente per l’esibizione in “Second Out”. Chester, mi racconta che a giorni si esibirà come ospite eccellente in un concerto di beneficenza accompagnando una band locale molto tosta, cover dei Genesis.
Alle 9 del mattino… nell’enorme baraccone stracolmo di strumenti musicali e diavolerie elettroniche d’ogni genere, c’è solo lui. Chester. Lui e la sua batteria.
Vedo che non picchia su una Pearl com piatti Paiste come in passato.
Per un attimo la mente mi riporta alle terribili schiacciate di dita che mi procuravo fissando le staffe che sorreggevano i tre tom da 12, 13 e 14 … ognuno dei quali aveva il suo supportino a incastro! Maledetto supportino… maledetto incastro!
Il divino armeggia su una luccicantissima “DW” con piatti Sabian. Ma il fascino è immutato, il suono leggiadro, flessuoso, impeccabile come sempre.
È intendo a perfezionare, provando e riprovando… un paio di ritmiche ad effetto, con battute sul rullante e un piccolo bongo. Mi spiega che nella parte centrale del brano si dovrà in qualche modo integrare l’assenza di Phil Collins, che solitamente proprio qui si esibisce nel famoso numero di tarantella col tamburello. Ad un tratto però si ferma… Bruscamente col dorso della bacchetta che stringe con la mano sinistra pigia il tasto PAUSE del mixer. Ma che gli starà girando per la mente!? Penso tra me e me.
Nel surreale silenzio di quell’enorme hangar, col suo solito modo di masticare ciò che dice, mi intima… “you go ahead…!”
“Brutto faccione di m… che non sei altro”… prima glielo sussurro in italiano, poi alzando il mio tono di voce, gli borbotto qualcosa di simile in inglese. Lui si si fa scivolare di dosso lo sproloquio, come non avessi proferito verbo, e con nonchalance levando le natiche dallo sgabello mi allunga le sue VIV FIRTH 5 ancora calde. Gesto insolito per un batterista, geloso dei suoi mezzi. Eccezionale davvero! Sono impregnate di sudore delle sue mani. Le mie invece gelide, non potranno reggere il confronto. MI toccherà fare una vera figura da pirla. Made in Australia. Ma sempre da pirla sarà! Ciononostante lui non mostra alcuna pietà… Neppure vedendomi così titubante.
Anzi mi sfotte… pure! “Dai, avanti, fammi vedere quello che sai fare… o hai dimenticato tutto quello che ti ho insegnato!? Avanti, forza… che aspetti?”
Il pezzo lo conosco come le mie tasche. Lo ripeto per esercitarmi quasi quotidianamente, sovrapponendomi a lui con le mie miserande percussioni, nella registrazione del live del 2007 dei Genesis a Roma al Circo Massimo. Se volete, vi racconto pure com’era vestito; distinguerei la tonalità di azzurro della t-shirt indossava tra mille altre.
In quel preciso istante però una sorta di improvvisa inquietudine mi crea disagio. Ho persino il respiro alterato. Mi sento come un principiante imbranato che ha da poco approcciato i primi rudimenti. Impacciatissimo, fatico a muovermi e in pochi attimi il film della mia vita si proietta velocissimo su uno schermo senza dimensione, al quale nemmeno la fantasia impedisce di smarrire fotogrammi essenziali.
Paradiddle, tom, ride, pedali, quattro quarti, sedicesimi… Tutto ciò… è il nulla! Trovo solo un filo di voce per pronunciare un paio di parole in uno stentato inglese… “Chest da allora sono passati trent’anni…!”
Irremovibile la bestia nera si stiracchia verso il mixer e ri-pigia PAUSE azionando << per ritornare al punto di partenza. “Ok, ora tocca a te”… e me lo intima con voce ferma e squillante.
MI “toccherà…”! Ma il resto ve lo risparmio!
Alle 11 sono arrivati i ragazzi della band. Tre ore di intenso lavoro per assemblare la successione dei pezzi. Tutto liscio. I concerti, 5 per l’esattezza, verrò a sapere che saranno un vero successo.
Alle quattro del pomeriggio siamo usciti tutti a fare merenda. Lì fuori stazionava un kiosk food car che propinava hot dog, bbq, popcorn, donut, crepes, corn and pies e da bere beer, wine, champagne, spirit, soft drink, fresh juice and packaged products. A fare da cornice a quell’insolito quadretto, nel quale io ero sì e no l’ombra del chiodo che lo sosteneva… rumoreggiava una piccola folla che conosceva Chest e voleva autografi. Anche i ragazzi erano parecchio gettonati. Ovvio che a me non si è rivolto nessuno!
Tre giorni dopo avevo il volo per Roma. La mia scorribanda nel Continente Australiano stava per concludersi. In valigia conservavo però gelosamente ciò che mi interessava. Tre volumi col rapporto completo sul caso Ilva; Gennaro dopo avermi raccontato tutti i particolari dell’intricato caso, mi ha pure donato quattro DVD con filmati, foto e tante, tantissime testimonianze.
Nella tasca esterna del trolley, indovinate un po’… avvolte in un panno bianco, piene di lividi ma belle come il sole avevo posato due meravigliose VF5 che avrebbero preso con me la volta dell’Italia.
Prima di accomiatarmi da Chester, l’ho invitato qui a Verona, dove tra mille e mille fanatici e non solo che vorrebbero stringergli la mano e ascoltarlo, c’è il mio amico Pasquale di Musical Box, anche lui batterista, che come me stravede per Chester Thompson.
A sessant’anni si può vivere anche di qualche salutare illusione. Che dite!!!?
Gennaro vive a Sidney perché dall’Italia, o meglio dalla Puglia, o meglio ancora… da Taranto… è fuggito dieci anni fa! Ma lui le cartine con le prove le ha raccolte e ordinate veramente tutte!
Dal 2001, con il Decreto Legislativo n. 231, nel nostro ordinamento penale ha fatto la sua comparsa un istituto del tutto nuovo: la cosiddetta Responsabilità Amministrativa da Reato degli Enti.
In buona sintesi, nel caso in cui i Rappresentanti (o anche semplici Dipendenti) di un Ente (solitamente un’Impresa o anche un Soggetto privo di personalità giuridica) commettano taluni specifici Reati (il cui elenco raccolto in una decina abbondante di macro-categorie si è via via infoltito negli anni), “nell’interesse o a vantaggio” dell’Ente medesimo, quest’ultimo, a certe condizioni, risponde direttamente dell’illecito in questione con il suo Patrimonio. La relativa gamma delle Sanzioni Amministrative è vasta e comprende, oltre a quelle pecuniarie, anche altre peculiari “pene” come quelle “interdittive”; ad esempio la confisca o il sequestro di beni o attrezzature o l’impedimento temporaneo o perpetuo all’esercizio di attività.
Il D.Lgs 231/2001 ha introdotto questo innovativo meccanismo nel nostro sistema giuridico e penale in particolare (naturalmente recependo, anche in questo caso, precise direttive europee) per provare a colpire (era finalmente ora…), la cosiddetta “criminalità d’impresa” in quello che quest’ultima “ha di più caro”: il Patrimonio, in senso sia materiale che immateriale.
Più precisamente, l’obiettivo di questa fondamentale riforma (di cui, invero, a quindici anni dalla sua introduzione, iniziano a vedersi significative applicazioni giurisprudenziali solo da qualche anno) è quello di provare a distinguere un contesto imprenditoriale al cui interno possono verificarsi accidentalmente dei fatti penalmente rilevanti (reati), nonostante si sia fatto il possibile per prevenire la commissione degli stessi (a mezzo di idonei modelli di gestione, organizzazione e controllo), dal loglio di talune entità imprenditoriali che, invece, non hanno adottato alcuno strumento preventivo in tal senso (per non dire che prevedono, più o meno regolarmente, la possibilità di commissione di reati nel loro esercizio).
Una legge, quindi, che serve anche (almeno nei principi ispiratori) a “ripulire” il Mercato a vantaggio di Chi vuol fare impresa rispettando le Regole.
Nel maggio 2013, nel notissimo procedimento Ilva, il Gip (Giudice per le Indagini preliminari) di Taranto emise un provvedimento sanzionatorio pecuniario pari ad 1,5 milioni di euro (massimo edittale della sanzione pecuniaria) oltre ad un decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per l’equivalente della somma complessiva di una novantina di milioni di euro, proprio in relazione al D. Lgs. n. 231 del 2001. L’enorme importo era stato determinato dai Custodi Giudiziari degli impianti sotto sequestro, nominati dallo stesso Gip, equivalente al costo totale degli interventi necessari al possibile risanamento ambientale dello stabilimento siderurgico. Quella somma, quindi, costituiva l’illegale (illecito) risparmio di spesa di cui avrebbe beneficiato l’Ilva omettendo di adeguare le proprie strutture agli standard ambientali di legge.
Un qualcosa di simile a ciò che accadde a Torino con il caso Tyssen.
Sette mesi dopo però, la doccia gelata della Cassazione: sequestro annullato e restituzione dei “suoi” beni, con tante scuse, alla Holding Riva Fire, Società proprietaria di Ilva spa.
Uno dei principali motivi del provvedimento (che ha ricacciato in gola a migliaia di tarantini l’urlo di riscatto e di speranza di risanamento), che ha disposto la restituzione del “maltolto” alla famiglia Riva, è semplicissimo: dato che il reato di disastro innominato (nella forma di disastro ambientale) contestato, tra gli altri, alla dirigenza Ilva, non rientra tra quelli previsti dalla “legge 231” non si può applicare a questa Società alcuna delle sanzioni lì previste. Dunque, non si possono sequestrare i suoi beni.
Si dovrà attendere il disegno di legge che introdurrà i delitti ambientali nel codice penale, inspiegabilmente impantanato nella “discussione” alle commissioni riunite giustizia e ambiente del Senato, il quale oltre a delineare i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale, di fatto assenti nel nostro ordinamento, disporrà che a entrambi questi due illeciti si possa applicare il D.Lgs. 231, prevedendo in tal senso sanzioni sia di carattere pecuniario che interdittivo (comprendenti, tra l’altro, “l’interdizione dall’esercizio dell’attività o la sospensione” o “la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito”).
Si colmerà, pertanto, uno dei buchi più esiziali esistenti nell’ordinamento a garanzia della tutela anche sotto il profilo penale dell’ambiente.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 Maggio 2015 è stata infatti pubblicata la Legge n. 68 del 22 Maggio 2015, in vigore dal 29 Maggio. In estrema sintesi, il provvedimento, più noto come “Legge contro gli ecoreati”:
• 1. inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro l’ambiente;
• 2. introduce all’interno di tale titolo i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo;
• 3. stabilisce che le pene previste possano essere diminuite per coloro che collaborano con le autorità (ravvedimento operoso);
• 4. obbliga il condannato al recupero e – ove possibile – al ripristino dello stato dei luoghi;
• 5. prevede il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti;
• 6. coordina la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali;
• 7. introduce nel codice dell’ambiente un procedimento per l’estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all’adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro.
Entrando nello specifico, il provvedimento in esame si compone di 3 articoli, di cui il più importante è certamente il primo che, al comma 1, introduce nel libro II del codice penale, il Titolo VI-bis, “Dei delitti contro l’ambiente”, composto da 14 nuovi articoli (dall’art. 452-BIS all’Art. 452-QUATREDECIES),
Con tale Titolo vengono ad essere tipizzati i seguenti nuovi delitti.
• DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE (art. 452-BIS)
La norma punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. (primo comma).
Il secondo comma prevede un’ipotesi aggravata con pena aumentata quando il delitto sia commesso in un’area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;
• DELITTO DI DISASTRO AMBIENTALE (art. 452-QUATER)
punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale (primo comma).
La nozione di disastro ambientale è definita dal secondo comma come:
a) un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema o,
b) un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, o
c) l’offesa alla pubblica incolumità pubblica in ragione della rilevanza oggettiva del fatto, per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero di persone offese o esposte a pericolo.
Il terzo comma prevede un’aggravante quando il delitto di disastro ambientale sia commesso in un’area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
• DELITTI COLPOSI CONTRO L’AMBIENTE (Art. 452-QUINQUIES)
La norma contempla la seguente fattispecie: “Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.
• DELITTO DI TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (art. 452- SEXIES)
La nuova fattispecie penale punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente (primo comma).
Si tratta di un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono aggravanti:
1) ai sensi del secondo comma, la pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento dell’ambiente;
2) ai sensi del terzo comma, se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
• DELITTO DI IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO (art. 452-SEPTIES)
E’ punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisca, intralci o eluda l’attività di vigilanza “eco-controllo” ambientali e di sicurezza e igiene sul lavoro, ovvero ne comprometta gli esiti.
L’impedimento si realizza negando o ostacolando l’accesso ai luoghi, ovvero mutandone artificiosamente lo stato.
• ALTRE PREVISIONI
L’articolo 1, comma 3 della nuova Legge inserisce un comma 4 bis nell’art. 260 del Codice dell’ambiente, in relazione alla commissione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
Il comma 5 novella l’articolo 32-QUATER del codice penale, relativo ai casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. La novella determina l’inserimento – nel catalogo dei delitti ivi previsti – dei nuovi delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (resta dunque fuori il delitto di impedimento del controllo).
Il comma 6 modifica invece l’articolo 157 del codice penale, prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per tutti i nuovi delitti introdotti dal provvedimento in esame.
Il comma 8 interviene sul Decreto Legislativo n. 231 del 2001 in tema di responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, prevedendo all’articolo 25-undecies, comma 1, specifiche sanzioni pecuniarie, espresse in multipli del valore delle quote societarie, per la commissione del delitto di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote) e di associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata (da 300 a 1.000 quote), per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote). Inoltre, con l’inserimento del comma 1-BIS nel menzionato articolo 25-undecies, si specifica che, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, si applicano le sanzioni interdittive per l’ente previste dall’art. 9 del D. Lgs. n. 231 del 2001:
• interdizione dall’esercizio dell’attività;
• sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni;
• divieto di contrattare con la PA;
• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
• divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Vi è inoltre disposizione specifica che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno. Per le ipotesi colpose (previste esclusivamente per i delitti di inquinamento e di disastro ambientale), in base all’introducendo comma 1-ter, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte di un terzo. Infine, il comma 9 introduce nel Codice dell’ambiente la Parte settima, recante la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, costituita da 7 nuovi articoli (artt. da 318-BIS a 318-OCTIES).
Riassumendo la Legge n. 68/2015 entrata in vigore il 29 maggio 2015, oltre ad avere introdotto all’interno del Libro II del Codice Penale il nuovo Titolo VI-Bis interamente dedicato alla disciplina delle nuove fattispecie di reati di Inquinamento Ambientale, ha apportato una significativa modifica all’art. 25-undecies del D.Lgs 231/2001 ampliando quindi l’elenco dei reati presupposto della Responsabilità Amministrativa.
Le sanzioni a carico delle aziende possono arrivare nel caso di delitti associativi, fino ad un massimo di €. 1.549.000 con possibilità di applicazione di tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del D.Lgs 231/2001 fino ad un massimo di 1 anno.
Il mese prossimo incontrerò Gaetano, che ritorna come al solito in Italia per le feste. Dice che l’aria e i sapori della Puglia gli mancano…! Lo capisco. Poi anche dove vive ora non è che sia una meraviglia per via del buco ozonico australiano. Gennaro quando parla di aria, intende quella pulita e profumata di basilico e origano ovviamente!
Chester il Natale lo passerà chissà dove. Gli manderò gli auguri via Internet.
Però vi devo fare una confessione…
Se dovessi scegliere tra “scimmiottare” un suo assolo o “aggredire” un piatto di orecchiette con le cime di rapa… non esiterei un attimo a sedermi… ma con le gambe sotto la tavola e non con le natiche su uno sgabello!
Buon appetito e buona fortuna (che se ne meritano tantissima) ai miei Amici tarantini!
 Francesco Di Prisco – Kiko

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