L'Avv. Gian Carlo Soave risponde:"Certificato Assicurativo contraffatto e azione di rivalsa" - Il Broker.it

L'Avv. Gian Carlo Soave risponde:"Certificato Assicurativo contraffatto e azione di rivalsa"

Domanda: Assicurazione falsa e diritto di rivalsa.
Risposta: Con sentenza n. 6974/2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di sinistro stradale causato da veicolo in possesso di certificato assicurativo formalmente valido, rilasciato però dopo il sinistro e retrodatato fraudolentemente, detta falsità non è opponibile al terzo danneggiato se proviene dall’agente che ha stipulato il contratto. L’assicuratore, dunque, una volta adempiuta la propria obbligazione verso il terzo, ha diritto di rivalsa nei confronti dell’intermediario infedele e diritto di regresso nei confronti dell’assicurato.
La Suprema Corte ha, pertanto, respinto il ricorso di una Compagnia di Assicurazione condannata a risarcire i familiari della vittima di un incidente, deceduto a seguito del ribaltamento di un autobus che non era guidato dal proprietario.
La Compagnia, affermando che la polizza era stata stipulata dopo il sinistro, aveva chiamato in causa l’agente tramite il quale era stata stipulata la polizza stessa e chiesto di essere liberata da ogni responsabilità, sostenendo che al momento del sinistro il contratto non esisteva e, conseguentemente, non se ne potevano invocare gli effetti.  
Sosteneva, inoltre, che non sarebbe stato consentito stipulare un’assicurazione R.C.A. a copertura di sinistri già avvenuti (nulla per inesistenza del rischio ex art. 1895 c.c.) e riteneva che l’esistenza del contrassegno assicurativo poteva essere invocata dalle vittime solo se esso risultava esposto al momento del sinistro, il che, nella fattispecie, non era accaduto.
La Suprema Corte ha evidenziato che la stipula di un contratto di assicurazione per la R.C.A. produce effetto nei rapporti tra assicurato ed assicuratore e nei rapporti tra danneggiato ed assicuratore.
Nel primo caso, il contratto è fonte delle rispettive obbligazioni, per cui se esso manca l’assicurato non ha diritto all’indennizzo. Nel secondo caso il contratto è il presupposto di fatto per la nascita dell’obbligazione dell’assicuratore nei confronti del danneggiato, la cui fonte è la legge.
Poichè il diritto del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile non deriva dal contratto, non ne segue le sorti e sussiste anche quando la polizza, purché esistente, sia inefficace o non operante.
Inoltre, il certificato riveste sia la funzione di pubblicità, in quanto finalizzato a dimostrare ai terzi l’avvenuta stipula del contratto, sia la funzione di incontestabilità, in quanto, una volta emesso, l’assicuratore perde la possibilità di revocarne o contestarne il contenuto.
Il certificato costituisce, dunque, una dichiarazione di scienza a contenuto confessorio, resa dall’assicuratore verso la generalità dei terzi, ditalchè il suo contenuto non può essere contestato dall’assicuratore, salvo che non provi che esso fu rilasciato per errore di fatto o estorto con violenza (art. 2732 c.c.).
Nella fattispecie non ricorre alcuna di queste ipotesi essendo il certificato assicurativo formalmente valido, ma fraudolentemente retrodatato dopo il verificarsi del sinistro.
Poiché l’intermediario assicurativo che ha rilasciato il certificato mendace rappresenta l’assicuratore, gli atti da lui posti in essere producono effetti direttamente nei confronti dell’assicuratore e sono a lui imputabili, salva la possibilità di quest’ultimo di agire nei confronti dell’intermediario infedele per la rivalsa e con regresso verso l’assicurato.
Avv. Gian Carlo Soave

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