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SPECIALE – Avv. Gian Carlo Soave – Tutela Legale (parte seconda)

Domanda: Quali sono gli elementi dei quali tenere conto sottoscrivendo la polizza “Tutela Legale”?  (Parte Seconda)

RispostaQualora si decida di sottoscrivere l’assicurazione Tutela Legale bisogna tenere in considerazione il massimale, la franchigia e le esclusioni.

polizza_tutela_legaleIn particolare, per quanto riguarda le esclusioni, di norma la garanzia non viene prestata – salvo deroghe espressamente stabilite – in caso di volontaria giurisdizione, divorzi e separazioni, in materia di successioni e donazioni, in materia fiscale e/o amministrativa e restano sempre esclusi, in materia penale, i delitti dolosi e le sanzioni pecuniarie in quanto non assicurabili per legge.

Altri casi di esclusione possono riguardare danni subiti per disastro ecologico, atomico o radioattivo, oppure per fatti sorti a seguito di eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, sabotaggio organizzato.

Un altro importante elemento da considerare è quello delle spese non coperte: durante un contenzioso potrebbe, infatti, sorgere la necessità di produrre documentazioni per la quale la Compagnia non garantisce copertura. E’, quindi, da verificare se essa copra le spese per un secondo legale, le spese di redazione atti, le spese per l’attività stragiudiziale.

Le polizze di tutela legale, pur essendo offerte in versione “stand alone”, sono spesso abbinate ad altre polizze: nell’ipotesi in cui la garanzia sia contenuta in un pacchetto assicurativo comprendente altre coperture, le condizioni contrattuali ed il relativo premio della garanzia tutela legale dovranno essere specificati in un’apposita e distinta sezione del contratto.

Il premio varia, dunque, a seconda degli ambiti e delle caratteristiche contrattuali quali massimali ed ampiezza della copertura.

L’assicurazione di tutela legale contribuisce a rendere effettivo il diritto di difesa previsto dalla Costituzione, garantendo la possibilità di far valere i propri diritti anche a coloro che non hanno grande disponibilità economica senza però versare nelle condizioni previste dalla legge per accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato, quale beneficio concesso solo a coloro che sono titolari di un reddito imponibile inferiore ad € 10.628,16.

Un altro importante aspetto del contratto di assicurazione di tutela legale concerne la scelta del professionista. L’art. 174 del Codice delle Assicurazioni prevede, infatti, che, ai fini della tutela dell’assicurato, il contratto deve espressamente prevedere che il medesimo, qualora necessiti dell’assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi, abbia la facoltà di scelta del professionista, purchè quest’ultimo sia abilitato secondo la normativa applicabile.

Generalmente le polizze prevedono che l’assicurato indichi un legale iscritto presso il Foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia oppure presso il Foro del proprio luogo di residenza o della sede legale.

Se invece l’assicurato sceglie un legale di un Foro diverso dal Circondario dell’Ufficio Giudiziario competente, ciascuna polizza può prevedere una garanzia per gli onorari del legale fissandone un limite.

Se l’assicurato non fornisce alcuna indicazione, la Compagnia segnala il proprio legale.

In caso vi sia “disaccordo tra assicurato e Compagnia circa la gestione del sinistro, le parti possono adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvederà secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto”.

Quando si verifica un sinistro, il contraente deve subito darne notizia per iscritto alla Compagnia, fornendo i mezzi di prova e la documentazione di cui dispone.

La garanzia tutela legale è particolarmente consigliata a chi viaggia molto, soprattutto per lavoro, con auto di proprietà.

Il processo di integrazione in atto nell’Unione Europea comporta che ci si debba relazionare sempre più con soggetti di altri Stati, con conseguenti possibilità di controversie in ambito professionale e nella vita privata, rispetto alle quali è opportuno cautelarsi.

Le polizze Tutela Legale garantiscono la difesa extragiudiziale e giudiziale degli interessi dei propri assicurati anche all’estero. Con riferimento al settore della vita privata alcune polizze consentono di tutelarsi da controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per vertenze che insorgono e devono essere trattate all’estero.

L’assicurato potrà, dunque, godere della copertura delle spese per l’intervento di un legale che tuteli i suoi interessi, qualora acquisti all’estero un bene difettoso oppure non riceva dalla struttura alberghiera alla quale si è rivolto i servizi richiesti.

Ed ancora, anche nei casi di difettosa assistenza o riparazione di un veicolo all’estero, l’assicurato potrà incaricare un legale per fare valere le proprie pretese.

Gli assicurati possono quindi usufruire di un livello di protezione analogo a quello dello Stato nel quale risiedono.

 LIBRO dell’Avv. Soave e Dr.Odepemko

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