L'Avv. Soave risponde:"I mutui? Cosa dice la Corte di Giustizia Europea? - Il Broker.it

L'Avv. Soave risponde:"I mutui? Cosa dice la Corte di Giustizia Europea?

  Domanda: I consumatori sono tutelati quando stipulano una polizza di assicurazione collegata ad un mutuo?
Risposta: Gentile Signora, recentemente la Corte di Giustizia Europea si è occupata proprio della questione da Lei sollevata in relazione ad una vicenda originata da un’azione giudiziaria esercitata da un cittadino francese che aveva stipulato un contratto di mutuo immobiliare con una banca aderendo ad un «contratto di assicurazione di gruppo», contenente condizioni sfavorevoli in ipotesi di inabilità parziale a seguito di infortunio sul lavoro.
Nella fattispecie, infatti, era previsto che, in caso di inabilità totale, il contraente avrebbe ottenuto una copertura pari al 75% delle rate. A causa di un incidente sul lavoro, il ricorrente era stato giudicato inabile permanente al lavoro, con una invalidità del 72%: di qui la decisione della Compagnia di non coprire le rate.
La Corte di Giustizia, con sentenza 23 aprile 2015, ha affermato che “ le clausole che riguardano l’oggetto principale di un contratto di assicurazione possono essere considerate redatte in modo chiaro e comprensibile se non soltanto sono intelligibili grammaticalmente per il consumatore, ma espongono altresì in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di assicurazione, tenuto conto dell’insieme contrattuale nel quale si inseriscono, in modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze che gliene derivano.”
Poiché, dunque, la clausola assicurativa si inserisce nel contesto di un contratto di mutuo, non si può pretendere dal consumatore la stessa attenzione dedicata all’oggetto principale del contratto, ovverosia al mutuo.
Le clausole devono quindi essere non solo chiare e comprensibili a livello grammaticale, ma soprattutto redatte indicando in modo trasparente il funzionamento della copertura assicurativa, esponendo le conseguenze economiche del contratto di assicurazione e chiarendo i meccanismi operanti nelle ipotesi di rischio.
La citata sentenza della Corte di Giustizia Europea ha stabilito i requisiti minimi delle polizze assicurative concluse dai clienti a garanzia di un prestito.
Quando si richiede il finanziamento può, infatti, accadere che la Banca chieda al cliente una garanzia assicurativa aggiuntiva per far fronte al rimborso del debito in caso di eventi negativi che possano precludere il pagamento delle rate del mutuo.
Per consentire al mutuatario di comprendere quanto effettivamente sottoscrive, la Corte di Giustizia ha stabilito che egli debba essere informato dalla Banca e dalla Compagnia di Assicurazione circa il contenuto delle condizioni dell’impegno che assume.
Deve essergli, dunque, spiegato come l’assicurazione si sostituisce nel pagamento delle rate e devono essergli fornite tutte le informazioni utili per consentirgli di sottoscrivere consapevolmente polizza e prestito, dando la possibilità al mutuatario di valutare le conseguenze economiche derivanti dall’operazione in corso.
Il mancato rispetto degli obblighi di informazione può portare, a seconda della gravità della violazione, all’applicazione di sanzioni da parte dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, la nullità totale o parziale della polizza e l’interpretazione delle clausole ambigue a favore del consumatore.

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