Ivass e i comparatori: nasce la sesta sezione del RUI. - Il Broker.it

Ivass e i comparatori: nasce la sesta sezione del RUI.

NOVITA’!!!

Ivan Dimitri Calaprice
Avv. Calaprice

Abbiamo il piacere di presentare una nuova rubrica dal titolo: Assicurazioni e Nuove Tecnologie che sarà seguita, con un contributo una volta al mese, dal Avv. Ivan Dimitri Calaprice. Siamo orgogliosi di presentarvi il primo contributo sui comparatori e sulla sesta sezione del RUI.
 
 
In queste ore dilagano nel web i commenti sugli esiti delle indagini di Ivass sui comparatori. A voler essere sbrigativi ci si potrebbe accontentare di qualche titolo che evoca bocciature, inadeguatezze del sistema e una microapocalisse già annunciata.
Ma a voler essere un po’ più critici ci si accorgerebbe, invece, non solo del fatto che il tema resta – anche dopo l’intervento del Regolatore – del tutto irrisolto (e forse anche più complicato di quanto non lo fosse in precedenza) ma anche della circostanza che i rilievi cui Ivass perviene sono di natura sensibilmente diversa da quelli mossi illo tempore da alcune voci.
 
ivassAnzitutto una precisazione: il documento emanato da Ivass è denominato “Indagine sui siti comparativi nel mercato assicurativo” ma configura, oltre ad uno studio scientifico sul sistema, un atto di natura composita a parziale contenuto normativo.
Ora, posto che la forma tecnica degli atti normativi ( aventi cioè carattere di astrattezza e generalità) dell’Autorità di Vigilanza, a mente del D. Lgs. 209/2005, può essere solo quella del “regolamento” (di cui agli artt. 9 e 191) o quella della “raccomandazione” (di cui all’art. 9, comma V) parrebbe logico desumere – in mancanza di una consultazione – che il documento di cui si parla debba ascriversi al paradigma del secondo tipo.
Tuttavia, normalmente le raccomandazioni sono contraddistinte da una numerazione progressiva e questo documento ne è invece sguarnito. Tant’è.
Ciò posto, è incontestabile che al profilo scientifico dell’indagine vada affiancato un profilo normativo che pero è rimasto, formalmente, piuttosto sfumato.
Si guardi, poi, al merito.
In primis: lungi dall’avere criminalizzato il canale o parlato di truffe, frodi o pratiche elusive il Regolatore – dopo aver illustrato punto per punto gli aspetti tecnici e le (mancate) aderenze giuridiche dei principali comparatori italiani – ha concluso:
lo scenario che si è delineato a conclusione del ciclo di incontri e dell’indagine svolta evidenzia le potenzialità di uno strumento che, se ben orientato, può produrre significativi vantaggi per i consumatori e per la concorrenzialità del mercato r.c.auto”.
Va da sé che questa sola asserzione – in sé per sé considerata – è già idonea a smentire la pletora di demonizzazioni del modello comparativo e buona parte dei compiaciuti e talvolta un po’ troppo ideologizzati tentativi di demolizione di uno strumento tecnologico obiettivamente utile, in grado, se ben orientato, di affiancare e valorizzare (e non necessariamente sostituire) l’apporto umano.
I comparatori ricevono, dunque, per la prima volta, la certificazione del loro diritto di cittadinanza nel sistema intermediatizio italiano mentre crolla la sostenibilità di qualsiasi tesi volta a sostenere che sono soggetti abusivi dalla operatività vietata.
Piuttosto: il principale argomento critico contro i comparatori (sono irregolari perché non danno l’informativa precontrattuale come gli altri intermediari) è stato seccamente smentito.Si legge infatti nel documento che “L’informativa sulla privacy, le Condizioni Generali di Utilizzo del Servizio o l’Informativa Precontrattuale assicurativa, generalmente presenti, sono collocate a piè di pagina in caratteri grafici ridotti, consultabili tramite link, e sono riproposte, talvolta, nelle pagine di preventivazione r.c. auto o nell’apposita pagina web dedicata alle informazioni sul sito”.
Certo, si può continuare ad opinare sul livello di qualità grafica di resa di tali informazioni (livello comunque normativamente non standardizzato, come accade per altri documenti, ad esempio per la Nota informativa nel Regolamento 35/2010 ) ma anche qui ben potrebbe obiettarsi che – ad oggi – si è trattato comunque di uno standard informativo assimilabile a quello delle note legali dei portali di tante compagnie online.
Sul punto i comparatori non sembrano affatto l’eccezione. Semmai sono la regola. Ci sono anche ed innegabilmente le note dolenti, elegantemente denominate dal Regolatore “profili
di criticità”. Va da sè che la forma è sostanza e che non sembra affatto casuale il vocabolario usato da Ivass, che
non parla mai esplicitamente di “violazioni”.
Del resto, taluni dei profili di criticità evidenziati – come la mancata indicazione del numero di imprese comparate – non potrebbero neanche logicamente (ancor prima che giuridicamente) configurarsi come tali in senso tecnico, non preesistendo una norma (primaria o regolamentare, civilistica o di matrice assicurativa) che prescrivesse il correlato obbligo.
Su altre questioni non è difficile presagire che la vicenda non abbia avuto ancora la parola “fine”.
Ivass rileva, infatti, che a tutt’oggi “la comparazione si basa esclusivamente sul prezzo” e che non sono oggetto di comparazione i contenuti della polizza.
Benissimo. Senza ombra di dubbio sarebbe più rassicurante e corretto orientarsi verso un livello di comparazione a più ampio spettro.
Ma che questo traguardo non sia di obiettiva immediatezza – attesa la natura estremamente eterogenea dei contratti per la rc auto presenti nel mercato – lo attesta il fatto che nemmeno il Regolatore – quando ha strutturato il proprio portale comparativo (parliamo naturalmente del Tuopreventivatore) è riuscito ad assicurare un tale livello di approfondimento e completezza.
Ed anzi, il parametro di cui si stigmatizza radicalmente l’esclusività a fini comparativi è proprio quello che viene presentato come elemento fondativo nel ridetto portale, ove si legge:
Tuopreventivatore è lo strumento per confrontare – in base alla loro convenienza economica – i preventivi r.c auto di tutte le imprese presenti sul mercato”.
Dunque il prezzo per Ivass è o non è determinante?
Si può allora lungamente discettare sul fatto che esiste un modello di comparazione di gran lunga perfettibile ma non si deve sdegnare anche la centralità di un parametro che – fino ad oggi –viene considerato chiave nella comparazione finanche da chi lo contesta.
Un altro tema che suscita qualche perplessità è quello della presunta decettività dei messaggi pubblicitari laddove parlano di “migliori prodotti” o di “migliori imprese” a proposito dei quali Ivass cita anche – sia pure sbrigativamente – il portato di un notissimo orientamento dell’Antitrust.
E’ vero infatti che se ci si palesa sul mercato come “i migliori” occorrerebbe quantomeno indicare sulla base di quali criteri si fa questa affermazione.
Ma – al contempo – l’informazione circa la possibilità di intermediare i prodotti delle compagnie migliori sul mercato (ovvero di poter confrontare le compagnie migliori) non pare profilare una fattispecie assimilabile a quelle ad oggi trattate dall’AGCM ed evocate da Ivass.
E’ anzitutto dato di comune percezione che non esiste – in assoluto – una compagnia migliore o un prodotto migliore attesa la poliedrica eterogeneità dei prodotti e delle compagnie.
Quale potrebbe essere il parametro scientifico per accreditare con certezza una compagnia o un prodotto quale “la migliore” o “il migliore”? Il gradimento della clientela? Il prezzo? Le condizioni contrattuali (e qui: come aggettivare quali migliori o peggiori contenuti giuridici)? La velocità nella liquidazione dei sinistri?
A voler individuare un unico parametro assoluto per incoronare un prodotto o una compagnia quale migliore non si troverebbe mai nulla.
Ciascuna delle sessantotto compagnie autorizzate alla offerta copertura della rc auto potrà essere la migliore in un ambito diverso.
Perché potenzialmente infiniti sono gli ambiti di indagine….
E allora: a chi scrive pare che la fattispecie in parola – in quanto obiettivamente ed evidentemente mai suscettiva di una concreta verifica su basi scientifiche – non possa che inquadrarsi nel paradigma del dolus bonus e che sia, per ciò stesso, del tutto inidonea a condizionare – per usare una espressione d’uso dell’AGCM – il “comportamento economico del consumatore”.
Anche una nota cucina è stata accreditata per anni come “la più amata degli Italiani” ma non per questo poteva ragionevolmente attendersi la strutturazione (e la comunicazione) di un parametro scientifico idoneo a dimostrarlo.
E non è affatto detto che le vendite non premiassero – nel vigore di quella pubblicità – ben altri mobilifici e che i consumatori – in ragione di tale obiettività – risentissero un pregiudizio.
Certo, l’accostamento fra cucine e polizze non vuol essere irriverente, attesa la ovvia diversità dei prodotti ma ci pare che l’esasperazione del tema possa aiutare a comprendere.
E comunque, delle due l’una: o si decide di bandire del tutto l’uso dell’aggettivo “migliore” nella pubblicità assicurativa (come poter decidere, a monte, il parametro scientifico sulla scorta del quale valutarlo ? ) oppure si accetta – come pare più ragionevole – che si tratta di asserzione che – in quanto generica, obiettivamente iperbolica ed ontologicamente evanescente – risulta attratta nella sfera del dolus bonus profilandosi come inidonea a determinare un pregiudizio al consumatore.
Merita infine una breve considerazione anche la questione dei consensi unificati in materia privacy.
L’Ivass stigmatizza la c.d. tecnica dello scrolling utilizzata in genere in tanti portali per evitare alti valori di churn rate.
Il sistema, in parole povere, è questo: Ti do – come prescrive la norma – i consensi separati ma ti do anche la possibilità – chiarendotelo – di confermarmi che se li vuoi accettare tutti potrai con un unico check box.
E’ proprio vero che così facendo – come Ivass sostiene – si indebolisce il livello di consapevolezza dei consumatori sui consensi resi?
Dare una modalità in più (e non in meno) di manifestazione del consenso equivale a confondere o ad agevolare?
Comunque la si pensi, oggi ci sono regole ad hoc.
I comparatori non sono “fuorilegge” come li si è approssimativamente apostrofati da qualche parte e le questioni sollevate da Ivass sono diverse da quelle – di maggior momento – sollevate dai suoi detrattori.
L’Autorità, peraltro, dà pochissimo tempo (appena due mesi) per adattarsi alle nuove regole, in questo mostrandosi molto più intransigente del Garante della Privacy che – di recente – per la sola implementazione sui portali web delle regole per l’informativa sui cookies ha concesso un anno di tempo.
Il dato che resta è il fatto che ci siano – per un comparto che smuove milioni di euro – delle regole ancora non suffragate da un livello normativo primario e che i siti comparativi continueranno comunque ad operare in una situazione ibrida a cavallo fra regolamenti Isvap e Ivass (che parlano di più vecchie fattispecie intermediatizie) e queste nuove indicazioni.
E’ nata, quindi, la sesta sezione del RUI. E la partita non sembra affatto chiusa.
Avv. Ivan Dimitri Calaprice

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