D.LGS 231 - Rubrica Avv. Mario Dusi - Il Broker.it

D.LGS 231 – Rubrica Avv. Mario Dusi

Avv. Mario Dusi
Avv. Mario Dusi

Abbiamo il piacere di ospitare un importante Avvocato e nostro grande amico Avv. Mario DUSI – Avvocato in Milano e Monaco di Baviera – che ci parlerà nel tempo del tanto temuto D.Lgs. 231/01. Lasciamogli subito la parola e vi auguriamo buona lettura. 
IL D.LGS. 231/2001: A CHI SI APPLICA
Troppo spesso in questi anni, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa/penale delle aziende, in occasione di attività di divulgazione (seminari, workshops, ecc.) è capitato di sentire, al termine dell’intervento svolto, gli imprenditori ed il pubblico in generale reagire indicando che (secondo loro!) la norma non trovava applicazione nei casi di aziende “più piccole”, ossia società di persone e ovviamente men che meno ad enti di altro tipo (associazioni, fondazioni, comitati ecc.).
Va evidenziato invece che la normativa è particolarmente stringente nella sua applicazione ed i reati presupposto (ossia quelli, la cui trasgressione – da parte di soggetti apicali e/o incaricati dai medesimi nell’azienda – comporta l’applicazione della norma e quindi delle sanzioni in capo alla azienda), il cui numero è notevolmente aumentato dalla data di entrata in vigore della norma ad oggi, hanno di per sé una potenziale “platea” assai ampia, se non smisurata.
DUSI LAW
DUSI LAW

La sentenza della Corte d’Appello di Milano numero 1937 del 3 giugno 2014, ha chiarito infatti in modo inoppugnabile la piena applicabilità della normativa ex D.Lgs. 231/2001 a tutti gli enti, anche stranieri e soprattutto quelli esercenti attività bancarie, con una sentenza che letteralmente indica: “Le disposizioni in contestazione si applicano a invero a tutti gli enti forniti di personalità giuridica, alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.…… Pertanto ricadono nel perimetro applicativo della norma le società di capitali, le società di persone, società cooperative, le associazioni con o senza personalità giuridica e con o senza scopo di lucro, gli enti pubblici economici, le fondazioni e i comitati.”.
Chiarito questo determinante aspetto preliminare in ordine all’applicazione della norma, va da sè che i professionisti, i quali svolgono consulenza alle aziende (tra cui auditors commercialisti, avvocati e broker assicurativi) dovranno compiere opera di continua sensibilizzazione, volta alla maggior tutela e ad evitare il rischio degli enti propri clienti.
Ognuno dei soggetti individuati nella sentenza dovrà quindi preoccuparsi di valutare i reati presupposto applicabili al proprio modello di lavoro e sui quali corre rischi di trasgressione, al fine di concepire la creazione di un modello organizzativo (alla cui base è posto il codice etico!) che renda meno rischiosa l’applicazione della norma e delle sanzioni.
Mario Dusi – Avvocato in Milano e Monaco di Baviera

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