FACCIAMO CHIAREZZA: Tasso di interesse e tasso di mora non si sommano - Il Broker.it

FACCIAMO CHIAREZZA: Tasso di interesse e tasso di mora non si sommano

Prendo spunto da una recente sentenza del Tribunale di Milano nella persona della dott.ssa M.T. Zungaro del 31/10/2014 pubblicata da Ex Parte Creditoris, per ritornare sul tema della sommatoria dei tassi che avevo già trattato nell’articolo USURA e ANATOCISMO Bancario “Facciamo Chiarezza” di seguito il link alla sentenza:
Sentenza Tribunale di Milano del 12/11/2014 Leasing
Perché ho ritenuto di ritornare sul tema?
La Sentenza commentata di seguito chiarisce cosa succede quando si promuove un giudizio su base errate.
Oggetto del contendere era un contratto di Leasing per una barca. Il cliente asseriva che fossero stati applicati tassi oltre la soglia usura e perciò in base all’art. 644 del Codice Penale e l’art. 1815 secondo comma del Codice Civile chiedeva la nullità della clausola e conseguentemente degli interessi pagati e futuri secondo l’interpretazione della Sentenza della Suprema Corte di Cassazione 350 del 2013.
Sapete come i consulenti del cliente hanno determinato che i tassi erano usurari? Semplicemente sommando tasso di interesse e tasso di mora.
Alcune strutture di pseudo consulenti usano questa stortura per far cadere in errore il malcapitato di turno, che firma l’incarico, paga migliaia di euro per una perizia convinto di riavere dalla società finanziaria/banca molti soldi.
Sapete com’è andata a finire (se avete già letto la sentenza sì)?
Il giudice ha censurato l’istanza dell’attore (cliente che ha citato la società di leasing), perché tasso corrispettivo e tasso di mora vanno confrontati singolarmente con la soglia usura, dato che essendo applicati in tempi e su somme diverse non posso essere matematicamente sommati.
Il giudice ha ritenuto inoltre che avendo verificato da sé che i tassi presi singolarmente non superavano la soglia usura e che la domanda non era nemmeno corredata da perizia a sostegno, ma semplicemente si presumeva l’usurarietà sulla base della somma degli interessi corrispettivi e di mora, la domanda non era nemmeno meritevole di Consulenza Tecnica d’Ufficio (il giudice in queste cause incarica un tecnico iscritto nel registro dei CTU se ritiene che nell’atto di citazione ci siano elementi che meritano di essere verificati da un tecnico) perché avrebbe avuto carattere esplorativo, cioè non serviva a verificare la correttezza della perizia di parte ma a verificare se ciò che veniva affermato fosse vero.
Finale?
Il giudice rigetta la domanda e condanna l’attore a pagare le spese di lite quantificate in € 12.700,00.
Dalla prossima non vi annoierò più con sentenze ma vi porterò casi reali e mi piacerebbe molto che iniziassero delle discussioni sui casi esposti o che poneste i vostri quesiti.
A presto.
Graziano Cavallini

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