Responsabilità civile per l'arbitro-avvocato - Il Broker.it

Responsabilità civile per l'arbitro-avvocato

Quest’anno il rapporto della Banca Mondiale degli Investimenti (Doing Buiness 2015) documenta come l’Italia sia salita nella graduatoria dei Paesi affidabili, passando da una posizione vicina al Burkina Faso alle posizioni proprie dell’area dei Paesi europei.
La situazione non è ancora ottimale, ma il miglioramento ha avuto un riconoscimento a livello mondiale. Merito di quanti – il Ministro Guardasigilli Orlando in primis – si sono preoccupati di incentivare anche nei tempi le riforme, e merito delle categorie istituzionalmente votate alla soluzione dei conflitti. Si è infatti definito un progetto che si preoccupa soprattutto dell’arretrato – 1.500.000 procedimenti pendenti da molti anni – e di nuovi sistemi di risoluzione dei conflitti al di fuori delle aule giudiziarie. La «Gazzetta Ufficiale» del 10 novembre scorso ha pubblicato il testo consolidato del Dl 132/2004 convertito in legge il 10 novembre 2014 sulle misure urgenti di degiurisdizionalizzazione. Tra questi interventi due in particolare acquistano, per la loro novità e rilevanza, un particolare significato: la translatio iudicii delle cause pendenti che le parti intendono far risolvere, salvando gli atti processuali già formati, da arbitri, e la negoziazione assistita, adottata seguendo il modello francese sulla loi sur l’acte de l’avocat.
L’avvocatura si è messa a disposizione per attuare il programma, che consente alle parti – che non intendono più aspettare tempi troppi lunghi davanti ad un giudice ordinario – di rimuovere dagli uffici giudiziari la causa. Il programma prevede che il fascicolo sia trasferito al Presidente dell’Ordine forense competente, e che il procedimento prosegua sotto forma di arbitrato.
Le parti scelgono gli arbitri e, in caso che non provvedano o di loro dissenso, la scelta è fatta dal Presidente dell’Ordine tra avvocati iscritti all’albo da almeno 5 anni, che non abbiano procedimenti penali o disciplinari pendenti o pregressi, e che siano competenti. La legge precisa che si applicano le regole del codice di procedura civile, e quindi si tratta di una procedura corretta, controllata, e affidabile.
L’arbitrato che noi conosciamo e che è praticato ormai sempre più spesso, attesi i tempi lunghi della giustizia ordinaria, non è una novità: è una forma di giustizia “privata” (ma controllata) che risale addirittura al medio evo.
Gli arbitri-avvocati rispondono della loro attività alle parti secondo le regole della responsabilità civile, e secondo le regole del codice deontologico, che prevede norme apposite per garantire l’indipendenza, la correttezza, l’imparzialità e la competenza di chi svolge questa funzione.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha equiparato l’arbitrato formale a un procedimento giurisdizionale e il lodo a una sentenza. E d’altra parte il lodo arbitrale può essere impugnato, sì che le parti hanno tutte le garanzie possibili per essere sicure che gli arbitri svolgeranno debitamente il loro impegno.
Non mi soffermo sulla negoziazione assistita o sulla mediazione, perché si tratta di pratiche più semplici da comprendere per il comune cittadino. Ma mi fa piacere sottolineare che proprio questa settimana nella quale si sta celebrando la IX edizione della giustizia alternativa presso le Camere di Commercio si sono diffusi i dati raccolti dal ministero della Giustizia: da essi emerge che anche per la mediazione i risultati ottenuti dall’Avvocatura tramite le Camere di conciliazione istituite presso gli Ordini forensi sono eccellenti: la percentuale dei conflitti risolti è la più alta, insieme con quella delle Camere di Commercio, rispetto a quella degli altri organismi di conciliazione. Segno che l’Avvocatura dà garanzie di trasparenza e affidabilità, oltre che di competenza.
Fonte: Il Sole 24 Ore

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