L'Avvocato Soave risponde: il diritto di legittima degli eredi. - Il Broker.it

L'Avvocato Soave risponde: il diritto di legittima degli eredi.

Eccoci come ogni settimana con la risposta del nostro Avvocato Gian Carlo Soave alle Vostre domande. Questa settimana usciremo con due risposte per importante concessione dell’Avvocato medesimo.

Domanda: Credo che diversamente da quanto indicato dall’ Avv. Soave, gli eredi possano rivalersi sui premi versati nel caso sia leso il diritto di legittima. Nelle TCM l’ammontare dei premi è solitamente irrisorio, mentre nella polizze vita di capitalizzazione è quasi sempre piuttosto consistente. Cordialità Ciro Morani

Risposta: L’osservazione del nostro lettore è pertinente, ma è opportuno chiarire alcuni concetti al fine di evitare equivoci.

Si è riferito, infatti, che nei contratti di assicurazione sulla vita, il terzo beneficiario  acquista un diritto autonomo e la somma ricevuta non cade in successione. Tale somma pertanto non è soggetta ad imposta di successione, né si computa per formare l’asse ereditario, né per calcolare se vi sia stato lesione della legittima.

La quota di legittima o riserva, è la quota di cui il testatore non può disporre liberamente perché spettante per legge agli eredi necessari (figli, coniuge e, in assenza di figli, genitori).

Se il beneficiario è anche erede, sarà tenuto a restituire ai legittimari che risultassero lesi, l’ammontare dei soli premi pagati in vita dal de cuius.

L’art. 741 c.c. prevede infatti che “E’ soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all’esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti”.
Conseguentemente i premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a favore degli eredi, sono assoggettati a collazione, quindi si imputano all’asse ereditario, ai fini della determinazione delle quote di legittima e della quota disponibile.

Un’assicurazione sulla vita, infatti, non può essere considerata una donazione nemmeno indiretta, in quanto il contratto di assicurazione ha una sua funzione economico sociale distinta da quella tipica degli atti a titolo gratuito.

Buona giornata, Avv. Gian Carlo Soave
 
La rubrica sta per diventare un libro!
Per prenotare, in modo assolutamente non vincolante, potrete spedire email con Vostro nome e cognome a: vademecumsoave@gmail.com

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