Nuove disposizioni RCA: antifrode e calo tariffe convergono in un progetto organico - Il Broker.it

Nuove disposizioni RCA: antifrode e calo tariffe convergono in un progetto organico

Simona Vicari con Enrico Letta
Simona Vicari con Enrico Letta

Ho aspettato qualche giorno a commentare il testo del Decreto Legge Sviluppo che vi abbiamo reso disponibile in anteprima assoluta lo scorso venerdì. VEDI QUI
Ma ora, avendo sedimentato sufficientemente la materia credo sia opportuno analizzarne attentamente il contenuto.
Una premessa è necessaria, il testo contiene nella sua versione attuale una serie di norme che riescono, a parere di chi scrive, a creare adeguato equilibrio tra le due grandi esigenze che potranno, nei prossimi mesi e anni, essere soddisfatte: quella della riduzione dei premi RCA troppo cari – in particolar modo in alcune aree del Paese — sia in termini assoluti sia se confrontati con il resto di Europa e quella di instaurare serie misura antifrode strettamente funzionali al raggiungimento dell’obiettivo di calo tariffario.
Tuttavia il testo potrebbe, nel corso dei prossimi 60 giorni subire modifiche anche moto significative. E’ pertanto opportuno accoglierlo con il giusto entusiasmo ma senza illudersi il contenuto del Decreto che politici e lobby avranno tutto il tempo di stravolgere a loro piacimento.
Entrando ora nel merito della faccenda il Comunicato Stampa del Governo emesso a seguito del CDM n° 40 del 13 dicembre 2013 apre il tema della RCA chiarendo le finalità delle nuove norme: “Le disposizioni approntate mirano, nel pieno rispetto e nel potenziamento della concorrenza tra imprese e della trasparenza del mercato, a conseguire un radicale abbattimento dei premi assicurativi e una ferma lotta alle frodi”.
La finalità è quindi prettamente antifrode e il potenziale calo delle tariffe viene associato indissolubilmente all’introduzione di una serie di norme che, per l’appunto, mirano ad abbattere le frodi premiando quegli assicurati che accetteranno di sottoporsi a una serie di controlli o limitazioni.
Non solo, in un’ottica di equilibrio se da un lato si chiede all’assicurato di rinunciare a una parte delle proprie “libertà” dall’altro si sposa una chiara linea sanzionatoria nei confronti di quelle compagnie che non dovessero applicare le nuove disposizioni a favore degli assicurati consentendo loro di abbattere i premi. In tal senso nel comunicato stampa già citato si legge: “Nessun pregiudizio per l’autonomia negoziale delle compagnie che, al contrario, è preservata ed ampliata per effetto di varie previsioni. Tali compagnie, però, incorreranno in una serie di sanzioni pecuniarie ogni volta in cui violeranno i nuovi obblighi posti a tutela degli assicurati e, più in generale, del mercato. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni confluiranno nel Fondo di garanzia per le vittime della strada”.
Di fatto inoltre il Decreto ribadisce con forza (l’assurdo a parere di chi scrive) l’obbligo a contrarre previsto dal nostro ordinamento: “Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa”.
Si tratta di un obbligo il cui persistere rende a mio parere in parte monco il provvedimento affidando la capacità di selezione delle compagnie al solo aspetto tariffario con conseguentemente penalizzazione economica dei contraenti ritenuti non virtuosi.
Al di la di questa polemica che definirei una “causa persa” un primo utile provvedimento inserito nel Decreto è quello relativo alla possibilità per le compagnie di proporre ispezioni – che divengono volontarie dal punto di vista dell’assicurando – preventive del veicolo da assicurare “Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo”.
Una misura certamente importante che consentirà di rilevare i danni preesistenti identificando non solo sinistri “RCA” pregressi ma anche danni da eventi atmosferici (grandine) ai cristalli o atti vandalici che potrebbero consentire di abbatter anche il costo di alcune coperture specifiche. Purtroppo la norma non fornisce alcuna indicazione circa l’entità dello sconto da concedere a fronte dell’ispezione e, pertanto, rimarrà alla “buona volontà” delle singole compagnie la valorizzazione o meno di questa nuova possibilità.
NORME E LORO IMPATTO SUI PREMI
Il Decreto contiene poi una serie di interventi che vengono definiti  “a tutela degli assicurati mediante riduzione del premio assicurativo a fronte di”:
–      INSTALLAZIONE DELLA SCATOLA NERA: l’assicurazione ha la facoltà di proporre tale installazione all’assicurato, in sede di stipula del contratto. Se acconsente, l’assicurato fruisce di uno sconto di almeno il 7%. Non si tratta in realtà di uno sconto enorme anche se occorre considerare che i costi restano a carico delal compagnia “i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell’impresa che deve applicare, all’atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio”. Lo sconto proposto è quindi di fatto tutt’altro che marginale se consideriamo che il costo iniziale della scatola nera difficilmente sarà inferiore ai 130-140 Euro (che diventano 160-180 con l’installazione). Di contro però i canoni (centrale operativa, traffico dati e licenze maps) per gli anni successivi difficilmente inferiori ai 40-50 Euro/anno saranno invece a carico dell’utente/ assicurato.
–      RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA: l’impresa di assicurazioni stabilirà ogni anno se avvalersi della facoltà di risarcire in forma specifica i danni nei confronti dei propri assicurati e dei terzi. In questo caso si avvale di società di riparazione convenzionate. L’assicurato non vede limitata la sua libertà e può comunque chiedere che la riparazione sia effettuata da un autoriparatore di propria fiducia il quale, previa presentazione di fattura (non più del semplice preventivo), riceverà direttamente dall’assicurazione la somma dovuta. La compagnia che intende avvalersi di tale facoltà deve comunicarlo all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) entro il 20 dicembre di ogni anno (per il 2014 entro il 30 gennaio). Se intende invece risarcire il danno per equivalente, deve darne informativa all’assicurato all’atto della stipulazione del contratto. Cosa più importante il risarcimento in forma specifica dà diritto alla riduzione del premio in misura almeno pari al 5%. In alcune aree ove le frodi assicurative sono più frequenti, aree individuate dal Ministro dello Sviluppo economico sulla base di tre criteri fissati dal decreto (numero sinistri denunciati, ammontare dei rimborsi, numero frodi accertati da autorità giudiziaria), la riduzione non è inferiore al 10 per cento. In questo modo si crea peraltro un differenziale di sconto che mira a “incentivare” – seppur marginalmente – gli automobilisti virtuosi di alcune zone come ad esempio la Campania che oggi sono enormemente penalizzati.
–      NON CEDIBILITA’ DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO: tale divieto, che potrebbe apparire come una limitazione della libertà dell’assicurato, scaturisce in realtà dalla preponderante esigenza di impedire accordi “fraudolenti” tra cedente (danneggiato) e cessionario (es. carrozziere) e consistenti nella cessione (es: al carrozziere) di un credito (il diritto al risarcimento del danno) la cui entità aumenta “artificiosamente” in sede di fatturazione dei lavori con la connivenza di assicurato, riparatore, periti e altri soggetti coinvolti. Con tale intervento normativo il credito sarà cedibile solo con l’assenso della compagnia. Se la compagnia non acconsente alla cessione, però, l’assicurato ha diritto alla riduzione del premio in misura non inferiore al 4 per cento. Naturalmente Carrozzieri e loro associazioni contesteranno questa norma ignorando il fatto che proprio la loro condotta la rende necessaria. Vedremo nei prossimi giorni se le lobby riusciranno ad ammorbidirla.
–      PRESTAZIONI MEDICO-SANITARIE DA PROFESSIONISTI CONVENZIONATI: le assicurazioni dovranno inoltre obbligatoriamente proporre un’ulteriore riduzione del premio nel caso in cui l’assicurato accetti la clausola contrattuale in virtù della quale le prestazioni di servizi medico-sanitari che si dovessero rendere necessari a seguito del sinistro devono essere effettuate da professionisti retribuiti direttamente dalle imprese ed elencati sul sito di queste ultime. In tal caso, la riduzione del premio non può essere di misura inferiore al 7 per cento.
OBBLIGHI PER LE COMPAGNIE
Come anticipato in apertura di articolo il Decreto contiene una linea sanzionatoria nei confronti di quelle Compagnie che non”promuovessero” adeguatamente presso i loro assicurati e assicurandi le possibilità di risparmio previste dal Decreto stesso e/o che non applicassero le scontistiche definite.
–      SANZIONI PECUNIARIE: Si legge infatti nel Comunicato Stampa del Governo “Per tutti i casi previsti e per ognuno di essi, le imprese che non applicano la riduzione del premio incorrono in una sanzione pecuniaria, applicata dall’IVASS, che varia da un minimo di 5.000 a un massimo di 40.000 Euro. Inoltre, all’assicurato spetterà di diritto la riduzione del premio”.
–      OBBLIGHI DI INFORMAZIONE: Il pacchetto di norme prevede poi obblighi d’informazione e trasparenza che si sostanziano anzitutto in pubblicazioni sul sito internet dell’impresa, in comunicazioni all’IVASS e al Ministero dello Sviluppo Economico o in comunicazioni da rendere all’assicurato in sede di stipula del contratto la cui violazione è sanzionata pecuniariamente (da 1.000 a 10.000 euro). Le informazioni che la compagnia è tenuta ad effettuare riguardano, a seconda dei casi: l’entità della riduzione effettuata del premio; l’obbligo di comunicare al contraente l’intenzione di non avvalersi delle facoltà previste dalla legge (installazione della scatola nera, risarcimenti in forma specifica, divieto di cessione del diritto al risarcimento).
–      TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEL CONTRAENTE E CONCORRENZA Ciò perché sia data la possibilità all’assicurato di rivolgersi ad altra compagnia se è sua intenzione stipulare un contratto che prevede l’inserimento della clausola contrattuale. Da tali obblighi di informazione deriverà ovviamente un utile beneficio in termini non solo di trasparenza ma anche di incentivazione della concorrenza e quindi di libero mercato. A tale proposito la nota stampa del Governo afferma senza mezzi termini che “Tale obbligo è profondamente innovativo in termini di trasparenza e di agevolazione della mobilità tra assicurazioni”.
ANTIFRODE
–      DISPOSIZIONI SUI TESTIMONI: Per quanto riguarda la lotta alle frodi a danno delle assicurazioni, per rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti, assumono particolare rilevanza le disposizioni introdotte in materia testimoniale in caso di sinistri. Viene sancito il principio in base al quale, fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute nel luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni deve risultare dalla denuncia di sinistro o dalla richiesta di risarcimento dei danni. L’identificazione avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta. Inoltre in corso di giudizio, il giudice, ove riscontri la presenza di testimoni che negli ultimi tre anni siano stati testimoni in almeno tre cause nel settore di infortunistica stradale, trasmette l’informativa alla Procura della Repubblica competente. Ciò per consentire ulteriori accertamenti e, in particolare, per verificare l’attendibilità del testimone e per assumere eventuali misure coercitive. Insorgeranno naturalmente i garantisti a tutti i costi che già hanno urlato allo scandalo con l’istituzione della Banca Dati dei Testimoni. Poco male, la norma è a mio parere sacrosanta e colpisce alla radice una delle tante espressioni del malcostume italico.
–      TERMINE DI DECADENZA DELLE PROPOSTE DI RISARCIMENTO: Le disposizioni approvate dal Governo introducono un termine di decadenza per le proposte di risarcimento. Vengono inoltre previsti termini più lunghi nell’ambito del procedimento di risarcimento; in particolare, è innalzata da 5 a 10 giorni la disponibilità dell’impresa di assicurazione ad ispezionare le cose danneggiate oggetto di richiesta di risarcimento. Infine una particolare procedura (sospensione dei termini per concludere il procedimento, presentazione di querela contro il danneggiato) è prevista nel caso siano stati accertati l’esistenza di significativi parametri per temere fenomeni fraudolenti è estesa anche in presenza di altri indicatori di frode, quali ad esempio le indicazioni emerse dai dispositivi elettronici installati negli autoveicoli (scatola nera).
Insomma, un Decreto Legge che certo non potrà far contenti tutti ma che nel suo insieme mi pare riesca ben ad unire esigenze antifrode e necessità di abbattere i premi.
Se non sarà stravolto nel corso dei prossimi due mesi potrà, a mio parere, attivare un bel circolo virtuoso contribuendo significativamente a normalizzare l’anomalia RCA del nostro Paese.
Massimo Rosa

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