Polizze assicurative, i dettagli online - Il Broker.it

Polizze assicurative, i dettagli online

Da Italia Oggi di Sabato 27 Luglio 2013
di Antonio Ciccia
Servizio internet per gli assicurati. Sul sito della compagnia la scheda della propria polizza. È quanto prevede il provvedimento n. 7 del 16 luglio 2013 dell’Isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) attuativo di alcune disposizioni in materia di obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 173 del 25 luglio 2013. Le compagnie sono obbligate a inserire nei propri siti internet apposite aree riservate all’accesso di ciascun contraente il quale può consultare la propria posizione assicurativa (si veda ItaliaOggi del 23 luglio).
Il regolamento prevede informazioni come le coperture assicurative, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti dei premi con le scadenze, per le polizze vita, incluse le polizze unit linked e index linked per le quali è previsto anche il valore della posizione sulla base della valorizzazione corrente delle quote o del valore di riferimento. In caso di operazioni di capitalizzazione, previsto poi anche il valore di riscatto della polizza. L’obiettivo è una informativa completa e personalizzata, compresi l’indicazione dei massimali, del valore del bene oggetto di copertura, la data e l’importo dei premi in scadenza, oltre a ogni altro elemento. La data stabilita è 1° settembre 2013, giorno di entrata in vigore del regolamento. Per i contratti stipulati prima, l’informativa relativa alle condizioni contrattuali potrà anche essere sintetica, ma l’interessato ha il diritto di richiedere la pubblicazione integrale delle condizioni contrattuali sottoscritte. Sulla stessa scia si colloca l’obbligo per le imprese di aggiornare le informazioni contenute nelle aree riservate a scadenze congrue rispetto al le caratteristiche della copertura assicurativa a cui si riferiscono. In ogni caso, le informative devono indicare chiaramente la data di aggiornamento. Le aree riservate dovranno essere individuabili nella home page del sito internet dell’impresa e, a esse, si potrà accedere con credenziali identificative personali rilasciate dall’impresa. Per inserire messaggi pubblicitari nelle aree riservate le compagnie devono avere il consenso preventivo ed espresso del contraente. Gli spot dovranno essere riconoscibili anche per una diversa veste grafica. Per alcuni rischi il regolamento consente alle compagnie di non attivare le aree riservate. Si tratta dei rischi relativi a flotte di veicoli a motore o di natanti, grandi rischi o rischi agricoli o connessi ad eventi circoscritti in un arco temporale, rischi accessori ad un prodotto con premi non superiori ai 100 euro, rischi assicurati con contratti collettivi stipulati per conto di chi spetta.

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