Le Nuove Regole del Food - Art. 62 DL n.1/2012 - Il Broker.it

Le Nuove Regole del Food – Art. 62 DL n.1/2012

Dal 24 ottobre 2012 una nuova disciplina risulta applicabile nel sistema agroalimentare in base all’art. 62 del DL n. 1/2012 (decreto sulle “liberalizzazioni”) convertito nella legge 27/2012, tutti i contratti che hanno per oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, dovranno essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta.
La preoccupazione tra gli operatori è palpabile e, pur riconoscendo che il settore si basava su anomalie da sanare, si teme che la cura sia decisamente peggiore del male.
In particolare la norma riguarderà ogni esercente il commercio di prodotti agricoli ed alimentari ed ogni titolare di esercizio di somministrazione .
In particolare il quadro normativo introdotto si applica “ai contratti di cui all’art. 62 comma primo e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale”
I contratti dovranno anche stabilire obbligatoriamente i relativi termini di pagamento tra le parti: 30 giorni per le merci deteriorabili e 60 per tutte le altre merci.
In particolare:
A) 30 GIORNI per i PRODOTTI ALIMENTARI DETERIORABILI
Secondo il Decreto, sono quei prodotti alimentari che:
– riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni,
– prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, compresi piante ed erbe aromatiche, anche se posti in involucri protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore ai 60 giorni;
– prodotti a base di carne che presentino determinate caratteristiche fisico-chimiche
– tutti i tipi di latte
B) 60 giorni per TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
In entrambi i casi il termine di pagamento decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, mentre gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine
La violazione di tali obblighi, oltre alla nullità del contratto, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 20.000, a secondo del valore dei beni oggetto di cessione (art.62, comma 5).
I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto, in relazione ai requisiti essenziali, dovranno essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012; i commi 2 e 3 dell’art.62 (in riferimento alle condizioni dei contratti ed ai termini di pagamento) si applicheranno automaticamente a tutti i contratti a partire da oggi, 24 Ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.
Le Compagnie del Credito hanno provveduto ad adeguarsi alla nuova normativa, tutti gli assicurati sono stati avvisati attraverso comunicazioni scritte, ma come previsto i problemi non si sono fatti attendere.
Quello che si viene a creare è un problema di sovrapposizione. La preoccupazione degli Assicurati sono di due ordini: la prima riguarda la difficoltà dei Clienti a far fronte ai pagamenti relativi a fatture relative al mese di Ottobre a fine dicembre; la seconda è la sovrapposizione di scadenze con le fatture precedenti al mese di Ottobre ed ancora soggette al vecchio regime di termini di pagamento.
Ciò vorrebbe dire in molti casi collassare le situazioni economiche di Clienti che non potrebbero far fronte agli impegni assunti, considerando anche le attuali difficoltà nel rispettare i “normali” termini di pagamento.
Le Compagnia si stanno attivando per cercare una soluzione al problema, a quanto pare di non trascurabile entità.
Silvia De Marco

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