L'Avvocato Soave risponde: Risarcimento del colpo di frusta - Il Broker.it

L'Avvocato Soave risponde: Risarcimento del colpo di frusta

DOMANDA:  il colpo di frusta che deriva da un tamponamento con il decreto delle liberalizzazioni non viene più risarcito? Ancora una legge a favore delle compagnie assicurative a danno dei cittadini?
Enrico – Parma
wpid-Giancarlo-Soave.jpgRISPOSTA: la questione che ci propone il lettore è di rilevante attualità, sottoposta ad un vivace dibattito tra gli addetti ai lavori, nonchè ad enfatiche valutazioni parziarie di categoria. Valutazioni, tra l’altro, agevolate, da una tecnica legislativa incerta che ha sollevato più di un dubbio interpretativo ed applicativo del nuovo dettato normativo in tema di micro permanenti.
Ma cosa dice la legge?
All’ art. 139 Cod. Ass. sono stati aggiunti i seguenti commi:
– Comma 3 ter: “In ogni caso le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obbiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
– Comma 3 quater: Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7/09/2005 n.209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.
L’intento del legislatore è evidente ed emerge in tutta la sua chiarezza nella relazione illustrativa alla novella in esame ove si sottolinea che “…  la modifica è volta ad introdurre, per le lesioni di lieve entità, la previsione di assenza di risarcimento del danno biologico permanente in caso di effetti lesivi soggettivi, ovvero solo riferiti  dal paziente ma non obiettivamente contestabili… “
Con l’introduzione della citata norma il legislatore italiano si prefigge lo scopo, coerentemente con quanto avviene negli altri Paesi Europei, di evitare in pratica l’abnorme speculazione sul cosiddetto “colpo di frusta”.
La ratio della legge non è certo quella di non risarcire i danni che, pur di lieve entità, sono “reali”, al contrario , le modifiche vogliono combattere le speculazioni ovvero il risarcimento per danni inesistenti o per danni sovrastimati.
Scopo delle disposizioni, infatti, è solo quello di negare il risarcimento quando non via sia una prova idonea, del danno da micro permanente.
Il problema riguarda in definitiva il livello di prova che il danno alla persona deve avere per essere risarcibile.
Le modifiche inserite hanno il giusto scopo di contenere le speculazioni e le enfatizzazioni, non ha certamente l’intento di modificare le regole del diritto e quindi di abolire il risarcimento per danno ingiunto di lieve entità.
La norma mira ad una maggiore rigorosità medico-valutativa, ad un atteggiamento più scientificamente e medico legalmente orientato per quello che riguarda il concetto di prova del danno.
La norma, quindi, scivola dal piano sostanziale a quello processuale ed è coerente con quell’indirizzo giurisprudenziale, oramai unanime, secondo il quale il danno alla persona è un danno conseguenza e richiede, affinchè sia riconosciuto, che il danneggiato ne dia la prova con ogni mezzo, anche attraverso mere presunzioni.
Se il risarcimento del danno alla persona presuppone sempre la prova del pregiudizio, allora le disposizioni in commento hanno il pregio di avere integrato l’ordinamento vigente stabilendo che per le micro permanenti non sarà sufficiente qualsiasi prova ma solo quella che consentirà di apprezzare la lesione in maniera obiettiva.
La norma, quindi, va interpretata come un richiamo al rigore scientifico nella valutazione clinica delle patologie asseritamente presenti ed al rigore valutativo medico legale nell’affermare la presenza di una lesione e di una menomazione, secondo la rilevanza nel concetto di “prova” ai fini del danno risarcibile.
L’apprezzamento valutativo dovrà quindi seguire necessariamente gli stessi canoni imposti per la valutazione di qualsiasi tipo di danno e, a maggior ragione – seguendo l’attuale intento del Legislatore per le lesioni di lieve entità – con maggior rigore valutativo riguardo al concetto di prova.
Non potranno ritenersi assodati quindi postumi a fronte di sintomatologia dolorosa puramente soggettiva, senza alcun riscontro obiettivo e clinico il cui unico mezzo di prova sono le lamentele del danneggiato.
Un caro saluto.
Avv. Gian Carlo Soave – Twitter: @Avvocato_Soave
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