RUBRICA: "Scusa posso chiederti un parere?" - Avv. Annalisa Righini - Il danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nelle ipotesi di convivenze more uxorio. - Il Broker.it

RUBRICA: "Scusa posso chiederti un parere?" – Avv. Annalisa Righini – Il danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nelle ipotesi di convivenze more uxorio.

Il presente commento viene proposto per rispondere ad un quesito già più volte sottoposto in merito alla risarcibilità del danno non patrimoniale patito dal convivente more uxorio, in caso di morte del partner a seguito di incidente stradale.
Al fine di poter meglio delineare una esauriente risposta, emerge la necessità di fornire alcune precisazione su una serie di qualificazioni (meramente descrittive) attribuite al danno non patrimoniale, che non trovano espressa disciplina nel Codice delle Assicurazioni, ma che a diverso titolo e con una elevata frequenza si inseriscono nel campo della RC auto o sanitaria, meritando quindi un approfondimento soprattutto sotto il profilo della quantificazione del danno.
Un breve excursus dell’evoluzione giurisprudenziale sul tema potrà essere utile al fine di meglio comprendere la soluzione al quesito sovra formulato.
Innanzitutto, occorre evidenziare come le Sezioni Unite della Suprema Corte nel 2008 con le note sentenze di San Martino[1], pur affrontando – e risolvendo in senso negativo – la vexata quaestio circa la possibilità di considerare il danno morale indipendentemente dal danno biologico, avevano altresì confermato la non risarcibilità del danno da morte immediata, suffragando in tal modo l’orientamento della giurisprudenza sino ad allora dominante.
Veniva, invece, ritenuto configurabile il c.d. danno biologico terminale, ovvero il danno da perdita della salute in cui il soggetto, poi deceduto per effetto della lesione subita, fosse rimasto in vita per una tempo apprezzabile; altrettanto, veniva affermata anche la risarcibilità del c.d. danno catastrofale o da “lucida agonia”, inteso come danno morale derivante dalla sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche a cui sia seguita, dopo breve tempo, la morte, purchè abbia mantenuto un certo livello di lucidità psichica, durante l’agonia, tale da far ritenere la permanenza nella persona di una consapevolezza circa la propria fine immediata.
Questo il quadro dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi e confermato nel 2008 dalle Sezioni Unite.
Nel 2014, però, con la famosa sentenza Scarano (Cass. Civ. Sez. III, 23/01/14 n. 1361), che irrompe sulla scena, mettendo in discussione il categorico assunto fatto proprio dalle sentenze del 2008, viene in luce un nuovo aspetto; infatti, secondo quanto argomentato in questa pronuncia, non può ammettersi il fatto che il “bene vita”, primario fra i beni inviolabili garantiti all’uomo, rimanga privo di tutela nelle pronunce della Suprema Corte, laddove queste hanno escluso la risarcibilità del danno da morte immediata.
Il ribaltamento proposto dalla Sentenza Scarano avviene a partire proprio dalla stessa definizione di danno che viene riqualificato come danno da perdita della vita, in luogo di danno da morte immediata, di fatto ribaltando non solo dal punto di vista letterale, ma semmai dal più importante punto di vista ontologico, il senso di tale locuzione.
Merita, per l’intrinseco significato, di essere citato il seguente stralcio: “la morte ha per conseguenza la perdita non già solo di qualcosa bensì di tutto; non solamente di uno dei molteplici beni, ma del bene supremo della vita; non già di qualche effetto o conseguenza, bensì di tutti gli effetti e conseguenze, di tutto ciò di cui consta(va) la vita della (di quella determinata) vittima e che avrebbe continuato a dispiegarsi in tutti i molteplici effetti suoi propri se l’illecito non ne avesse causato la soppressione”.
In questo modo, la configurazione del danno in tali termini garantirebbe il diritto di credito al risarcimento in funzione compensativa per la perdita del bene primario patita, diritto che per sua stessa natura potrebbe essere trasmesso agli eredi.
La conseguente liquidazione, però, diversamente dalle altre tipologie di danno, parametrabili su base convenzionale o tabellare, sarebbe dovuta avvenire mediante una valutazione equitativa.
L’orientamento così sviluppato e proposto dalla sentenza Scarano, però, non è stato confermato dalle Sezioni Unite – alle quali con l’ordinanza n. 5056 del 4/03/14 la questione era stata rimessa – che, con la sentenza n. 15350/2015, ha ritenuto preferibile escludere la risarcibilità iure hereditario del danno subito dalla vittima in conseguenza della morte, anche se nella giurisprudenza di merito non mancano pronunce favorevoli al principio espresso dalla sentenza Scarano (cfr. Tribunale Venezia, 15/06/2009; Tribunale Roma, 27/11/2008).
Infine, ulteriore locuzione di danno non patrimoniale non espressamente codificata, risulta essere il danno da perdita o compromissione del rapporto parentale.
Tale danno si verifica ogni qual volta vi sia stata la morte o la grave menomazione permanente della vittima primaria, rispetto alla quale colui che richiede il risarcimento si trovi in una situazione di titolarità di una posizione qualificata di contatto con la vittima primaria[2].
Normalmente, la casistica sul tema si identifica con la disciplina dei rapporti familiari, non esaurendoli, poiché è stato dato doverosamente risalto anche a certi particolari legami di fatto.
La suddetta situazione qualificata di contatto configura, ma al tempo stesso limita, l’ambito giuridico di coloro che risultano meritevoli di tutela, poiché la mera titolarità di tale rapporto non può essere considerata necessaria ma nemmeno bastevole a fondare il diritto a richiedere il risarcimento.
Occorre, infatti, di volta in volta accertare la consistenza e tipologia del legame affettivo invocato e l’incidenza che la lesione subita dalla vittima primaria abbia avuto sulla relazione affettiva, compromettendola.
Tutto ciò si presume (salvo prova contraria) nell’ambito di un nucleo familiare stabile e convivente, ma dovendosi escludere la configurabilità di tali danni in re ispa[3] (poiché, ben potrebbero esistere all’interno di un nucleo familiare convivente anche dissidi e rancori profondi al punto da turbare la relazione affettiva, presupposto della pretesa risarcitoria), sarà necessario che il soggetto istante fornisca:

  • la prova della effettività del rapporto affettivo e solidale avuto con la vittima primaria che si esprima in termini di saldo e duraturo legame affettivo rinvenibile laddove vi sia condivisione di pesi ed oneri di assistenza personale, oltre che di collaborazione e contribuzione economico/domestica;
  • la prova dello sconvolgimento causato sulla relazione precedentemente intercorsa.

Sul solco di tale argomentazione si innestano le considerazioni che conducono a fornire risposta positiva al quesito sottoposto.
Infatti, in generale può affermarsi – condividendo l’assunto rinvenibile in una pronuncia di merito del Tribunale di Chieti (30/03/04) – che, sul piano non patrimoniale, il pregiudizio sofferto dai sopravvissuti consiste non solo nella semplice sofferenza conseguente al lutto, ma è un “pregiudizio ulteriore, di natura permanente, specificatamente individuato nel mancato godimento di rapporti familiari in cui il normale esplicarsi costituisce di per sé un diritto costituzionalmente garantito”.
Partendo da tale assunto si deve ammettere che anche nelle c.d. convivenze di fatto si verifichi, in caso di perdita del partner, tale mancato godimento e, quindi, non può escludersi la configurabilità di un risarcimento del danno non patrimoniale al convivente more uxorio che subisca la perdita del partner a seguito di incidente stradale.
Infatti, è agevole individuare un’analogia tra la convivenza more uxorio e il vincolo matrimoniale quando sia stata fornita la prova di una seria, stabile e duratura convivenza, l’esistenza – quindi – di una comunanza di vita e di affetti caratterizzata da vicendevole assistenza morale e materiale (cfr. punto n. 1 ut supra).
A tal requisito di carattere oggettivo, affinchè vi sia effettivo riconoscimento dell’equiparazione tra il vincolo fattuale e quello giuridico matrimoniale, sarà necessario anche rinvenire nella relazione in esame un animus inteso come “inequivoca intenzione di mettere in comunanza ed in reciproco sostegno le loro vite”.
L’onere della prova incombente su colui che invoca tale tutela risarcitoria potrà essere assolto con ogni mezzo[4].
In presenza di tali elementi congiuntamente considerati e una volta assolto l’onere probatorio in tal senso gravante, potrà farsi luogo al risarcimento del danno non patrimoniale per morte del convivente more uxorio.
 
Avv. Annalisa Righini
NOTE
[1]                Trattasi delle cosiddette sentenze gemelle nn. 26972 e ss. Datate 11/11/2008, in cui in maniera rivoluzionaria si affronta, mutandola, l’analisi del danno morale, poiché attraverso le citate pronunce sono stati ridefiniti la natura ed i confini del pregiudizio morale che, da lì in avanti, verrà considerato come dotato di una propria autonomia. Soprattutto nella prima delle sentenze citate è stato stabilito che il danno patrimoniale è una categoria generale non suscettibile di frazionamenti in eventuali sottocategorie, poiché il danno non patrimoniale ha natura univoca, pur essendo parte integrante del più ampio e generale danno biologico e così di fatto rimarcandone la mancanza di autonomia del primo rispetto al secondo.
Si dovrà aspettare sino al 2011 con la sentenza n. 24082 della III sezione della Suprema Corte per leggere il riconoscimento dell’autonomia ontologica del danno morale rispetto al biologico; infatti, nella sentenza viene individuato ed identificato il pregiudizio morale indipendentemente dalla presenza di una patologia. Nel caso affrontato, in cui un padre aveva perso la figlia a seguito di un incidente stradale, la Corte ha stabilito che il danno, per cui il ricorrente aveva richiesto il risarcimento, trovava la propria causa immediata e diretta proprio nell’evento dannoso (incidente) e la prova del pregiudizio si rinveniva, invece, nel vincolo familiare di coabitazione che i coniugi avevano con la vittima (la figlia). Attraverso l’argomentazione affrontata dalla Cassazione si è così giunti a rimarcare l’autonomia del danno morale pur in assenza di una lesione psico-fisica atta ad integrare il c.d. danno biologico.
[2]                In questo senso si è espressa la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 1/07/2002 n. 9556.
[3]                La coabitazione, infatti, non è stata ritenuta elemento da solo sufficiente a dimostrare i caratteri richiesti di stabilità e durata necessari a tal fine.
[4]                Secondo Cass. Civ. 28/03/1994 n. 2988 “non sono sufficienti né le dichiarazioni rese dagli interessati ai fini della formazione di un atto di notorietà, né le indicazioni dei medesimi fornite alla pubblica amministrazione per fini anagrafici”.

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