Il 22 dicembre 2017 è stata approvata definitivamente dal Senato una Legge di riforma del Registro delle Opposizioni (di seguito la “Legge”), istituito con il DPR n. 178/2000 e nel quale i soli titolari di numeri di telefono fisso contenuti in elenchi pubblici potevano iscriversi al fine di non esser contattati telefonicamente in relazione ad iniziative di marketing o ricerche di mercato. Alla data di approvazione definitiva della Legge, risultano iscritti nel Registro delle Opposizioni poco più di 1,44 milioni di persone, pari a circa l’1% dei numeri attivi in Italia e dunque ad una quota abbastanza esigua della popolazione.
La Legge è stata pubblicata solo recentemente (in data 3 febbraio 2018) e, in base a quanto riportato sul sito del Registro delle Opposizioni, la sua operatività è comunque subordinata all’emanazione di un regolamento attuativo che avrà il compito di disciplinare le modalità di iscrizione degli utenti al nuovo Registro delle Opposizioni e gli obblighi a carico degli operatori.
Le principali novità della Legge possono essere riassunte come segue:
1. Iscrizione delle numerazioni mobili
La prima importante novità riguarda le numerazioni che potranno essere iscritte nel Registro delle Opposizioni: mentre ad oggi infatti è possibile iscrivere soltanto le numerazioni telefoniche fisse presenti negli elenchi telefonici pubblici, la Legge provvede ad estendere l’iscrizione alle numerazioni fisse non iscritte in tali elenchi e a quelle relative agli apparecchi mobili.
2. Revoca automatica dei consensi
Con l’iscrizione di una numerazione nel Registro delle Opposizioni l’interessato revoca automaticamente tutti i consensi da lui espressi prima dell’iscrizione al Registro delle Opposizioni. La revoca opera relativamente a quei consensi che autorizzano il trattamento della propria numerazione, tramite un operatore con l’impiego del telefono, per fini di pubblicità o di vendita, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali. La revoca non opera però relativamente a quei consensi prestati nell’ambito di specifici contratti per la fornitura di beni o servizi ancora in essere o comunque cessati da meno di 30 giorni dall’iscrizione della numerazione nel Registro delle Opposizioni e per quei consensi specifici rilasciati dall’interessato dopo l’iscrizione della numerazione nel Registro. Alla luce di tale deroga, è verosimile che gli operatori provvederanno a scadenzare i propri sistemi in modo tale da richiamare i loro clienti entro i primi 30 giorni dalla cessazione di un contratto, al fine di non incorrere nel rischio di non poterlo più fare in futuro a causa di una loro iscrizione al Registro.
Rilevante infine risulta essere la possibilità per l’interessato di revocare la propria opposizione nei confronti di uno o più operatori in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica e per periodi di tempo determinati.
3. Divieto di trasferimento a terzi delle numerazioni iscritte nel Registro delle Opposizioni
Con l’entrata in vigore della Legge sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento, e la diffusione dei dati personali degli interessati iscritti al Registro delle Opposizioni per fini di pubblicità o di vendita, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali non riferibili all’attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.
Al fine di garantire un controllo sull’effettiva implementazione di questa misura, in caso di cessione a terzi di una numerazione telefonica, il titolare del trattamento sarà tenuto a comunicare all’interessato (ossia al titolare della numerazione) gli estremi identificativi del soggetto a cui tale numerazione è stata ceduta.
4. Responsabilità in solido tra titolare del trattamento ed il call center
Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della Legge, in caso di affidamento a terzi dell’attività di call center per l’effettuazione delle chiamate telefoniche.
5. Obbligo di consultazione del Registro delle Opposizioni
Gli operatori che utilizzano sistemi di pubblicità telefonica, di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque prima di ogni campagna commerciale, il Registro delle Opposizioni e di aggiornare le proprie liste di clienti contattabili.
6. Messa al bando dei compositori telefonici
La Legge vieta poi l’utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri di telefono anche non inseriti negli elenchi telefonici pubblici.
7. Nuovi adempimenti per i call center
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge, l’AGCOM provvederà ad individuare due codici o prefissi specifici che i call center dovranno utilizzare per garantire la piena attuazione dell’obbligo di identificazione della linea chiamante. Tali codici o prefissi avranno la funzione di identificare e distinguere le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistica da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato ed attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. Tale obbligo si applica a tutti gli operatori esercenti l’attività di call center verso numerazioni nazionali fisse o mobili, i quali avranno 60 giorni di tempo dall’emanazione del provvedimento dell’AGCOM per adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle nuove numerazioni telefoniche.
8. Regime sanzionatorio
Al fine di incentivare gli operatori al rispetto degli obblighi fino a qui descritti, la Legge introduce diverse tipologie di sanzioni in base alla gravità della violazione commessa, ed in particolare prescrive:
(i) una sanzione amministrativa da un minimo di 10.000 Euro ad un massimo di 120.000 Euro in caso di violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti 3 e 6 ed in generale in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla Legge. Qualora però l’operatore perseveri nella medesima violazione, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
(ii) le sanzioni di cui all’articolo 1 commi 29, 30, 31 e 32 della Legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali sanzioni vanno dalla sospensione della licenza alla comminazione di sanzioni pecuniarie fino ad arrivare, in caso di false comunicazioni, alla reclusione da uno a cinque anni).
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In attesa del regolamento attuativo con cui verranno definiti i dettagli della riforma, non resta che constatare come tale Legge si vada ad aggiungere alle novità normative introdotte la scorsa estate con la Legge annuale per il mercato e la concorrenza che ha prescritto (i) da un lato per i servizi di pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche che la tariffazione della telefonata ha inizio solo con la risposta dell’operatore, e (ii) dall’altro che gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione e le società di carte di credito che forniscono assistenza telefonica ai propri clienti debbano garantire il servizio ad un costo non superiore rispetto alla tariffa ordinaria urbana. Relativamente al punto (ii) non risulta chiaro quali servizi vadano inclusi all’interno della nozione di “assistenza telefonica”: si auspica sul tema un intervento congiunto delle autorità di vigilanza al fine di chiarire meglio l’ambito di applicazione della disposizione.
Al netto delle critiche mosse dalle associazioni dei consumatori che speravano regole più rigorose, la Legge in commento fornisce una stretta ulteriore alle attività di direct marketing telefonico che – laddove il Registro delle Opposizioni diventerà uno strumento di più largo utilizzo da parte della popolazione e lo stesso sarà accompagnato da controlli effettivi ed efficaci – assesterà verosimilmente un duro colpo a quella pletora di società che negli anni si sono specializzate nella raccolta e commercializzazione di dati degli utenti telefonici a favore di società operanti nel mondo bancario ed assicurativo, le quali dovranno rivedere i loro modelli di business.
Avv. Salvatore Iannitti
Dott. Gabriele Alessandra
Riforma del Registro delle Opposizioni: cosa cambia.
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