Responsabilità Medica - Riforma Gelli - Avv. Patricia Russo - "Question Time: Famiglia & Assicurazioni" - Il Broker.it

Responsabilità Medica – Riforma Gelli – Avv. Patricia Russo – "Question Time: Famiglia & Assicurazioni"

Patricia Russo

Si segnala la c.d. riforma Gelli in tema di responsabilità medica introdotta con Legge n. 24/2017. La finalità è quella “di garantire la sicurezza delle cure a tutela dei pazienti con quella diassicurare maggiore serenità agli esercenti la professione sanitaria, che al momentosubiscono gli effetti di un enorme contenzioso, che a sua volta determina effetti devastanti” acausa del ricorso “alla cosiddetta medicina difensiva”. La legge, entrata in vigore lo scorso primo aprile, introduce importanti novità in materia disicurezza delle cure e della persona assistita e di responsabilità professionale degli esercenti leprofessioni sanitarie, alcune delle quali diverranno effettive man mano che verranno emanati irelativi decreti di attuazione.Tra le novità già operative è previsto l’obbligo per le aziende sanitarie di fornire, entro settegiorni dalla richiesta degli interessati, la documentazione sanitaria disponibile e le informazionisulla vicenda clinica del richiedente. Eventuali integrazioni dovranno essere fornite entro trentagiorni. Inoltre è previsto l’obbligo per dette strutture di pubblicare i dati sui risarcimenti erogati perresponsabilità medica negli ultimi cinque anni. La legge si riferisce solo alle strutture sanitarie:ne consegue che detto obbligo non gravi sugli studi professionali, il che da luogo ad unadifferenza iniqua per l’eliminazione della quale, presumibilmente, vi sarà l’intervento dellagiurisprudenza che, con un’interpretazione estensiva della espressione “struttura sanitaria”,comprenda ogni luogo in cui vengono erogate prestazioni sanitarie.Già in vigore gli obblighi di comunicazione in capo alle strutture sanitarie ed alle compagniedi assicurazione, chiamate ad avvisare tempestivamente il medico in caso di controversia cheli riguarda. Qualora la comunicazione venga effettuata dopo dieci giorni dall’inizio della causao della trattativa stragiudiziale, l’azienda sanitaria o la compagnia perdono il diritto di agire inrivalsa, in caso di coinvolgimento del sanitario non avvisato tempestivamente.E’ obbligatorio il tentativo di conciliazione mediante ATP preventivo all’instaurazione di unavera e propria causa avente ad oggetto la responsabilità del sanitario, seppure ancora possibileil tentativo di mediazione.Le norme più rilevanti della riforma sono quelle che modificano la responsabilità medica, siasul piano penale che civile. La responsabilità penale dei medici per imperizia viene esclusa laddove il sanitario riesca adimostrare di essersi attenuto alle linee guida validate – da emanare entro il 30 giugno 2017 -o, medio tempore, le buone pratiche clinico-assistenziali.
Quanto alla responsabilità civile viene tracciato il c.d. “doppio binario” per cui coloro cheoperano a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria, risponderanno nei confronti deipazienti solo ai sensi dell’art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale) mentre le strutturesanitarie, private o pubbliche risponderanno a titolo di responsabilità contrattuale. Inoltreviene introdotto il tentativo di conciliazione obbligatoria per le controversie riguardanti i casidi responsabilità medica.La legge produce effetti anche in relazione alla rivalsa, per la quale sono previsti vincolitemporali, quantitativi ed applicativi. Ne consegue che si deve ora tener conto del fatto chel’azione di rivalsa contro il sanitario responsabile del danno è possibile solo entro un anno dalrisarcimento, per massimo tre annualità retributive lorde e solo in caso di dolo o colpa grave.Tra le novità si segnala l’obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private,di stipulare un’adeguata polizza assicurativa per i rischi di responsabilità medica. Stessoobbligo per i professionisti che entrano in rapporto con un paziente, anche se ciò avviene inmodalità intramoenia o tramite la telemedicina.I requisiti minimi delle polizze obbligatorie (per ospedali, cliniche e professionisti), lemodalità e i termini per la comunicazione all’Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sullasicurezza nella sanità (il cui compito è monitorare la colpa nella sanità in base a statistiche suicasi clinici con eventi avversi, loro frequenza e cause, sull’ammontare dei risarcimenti ed onerifinanziari derivanti da eventuale contenzioso) saranno individuati da un decreto del Ministerodello Sviluppo Economico e della Salute entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge. I pazienti, peraltro, possono rivolgersi anche direttamente alle imprese di assicurazione e, incaso di insolvenza, sono garantiti da un apposito fondo di garanzia del quale devono esseredefiniti sia i meccanismi di alimentazione, che le modalità di costituzione e di intervento.Fondo che risarcirà i danni da responsabilità sanitaria, nei casi in cui gli importi eccedano imassimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o dal medicoovvero gli stessi siano assicurati presso una compagnia che al momento del sinistro siasoggetta ad una procedura di insolvenza. Le Compagnie che intendono stipulare polizze sanitarie saranno sottoposte alla vigilanzadell’IVASS, le cui specifiche funzioni saranno in seguito definite.Entro il 30 luglio dovranno essere elaborate le linee guida con le raccomandazioni per glioperatori sanitari il cui rispetto è condizione per l’applicazione dell’esimente in capo alsanitario che commetta errori per imperizia e metro di misura per valutarne la condotta.
Si evidenzia che è pendente nanti il Tribunale di Milano un procedimento per ATP(accertamento tecnico preventivo quale condizione di procedibilità per esperire il giudizio dicognizione ordinaria) che utilizza le novità contenute nella legge Gelli in relazione alla sceltadel Foro competente.Nel caso di specie – decesso di un uomo, per sospetta malnutrizione a seguito di un interventoal ginocchio presso un ospedale – i fratelli del de cuius si sono rivolti al Tribunale Meneghino,spostandosi dal luogo in cui si è verificato l’evento dannoso e radicando la causa ove si trovala sede legale della Compagnia con la quale sono assicurate le strutture sanitarie coinvolte.Grazie alla riforma è, infatti, prevista la possibilità per il paziente vittima di malasanità (o per isuoi eredi) di avviare la causa di risarcimento intentando un’azione diretta verso la Compagniadi Assicurazione della struttura sanitaria ritenuta responsabile. Sarà, dunque, possibile adire ilforo alternativo della sede legale dell’assicuratore, con la conseguenza che il collegio medico-legale nominato potrà offrire, nelle intenzioni dei danneggiati, maggiori garanzie di terzietà diquello che avrebbe potuto essere nominato nel luogo in cui si è verificato l’evento.
Avv. Patricia Russo

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