Si segnala la sentenza n. 10506/2017 con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che la clausola c.d. claims made – contenuta in un contratto di assicurazione per la responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera – che prevede la copertura esclusiva solo se il danno causato dall’assicurato e la richiesta di risarcimento formulata dal terzo avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, è un patto atipico non meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 comma 2 c.c., in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore e pone l’assicurato in una condizione di soggezione.
Nella fattispecie un paziente aveva chiesto la condanna dell’ospedale al risarcimento dei danni da lui patiti a seguito di un intervento chirurgico.
L’azienda ospedaliera aveva chiesto il rigetto della domanda e chiamato in causa la Compagnia di Assicurazioni, la quale sosteneva di non essere tenuta al pagamento dell’indennizzo affermando che il contratto escludeva la garanzia per fatti illeciti commessi dall’assicurato, anche durante la vigenza del contratto, solo se la richiesta di risarcimento fosse pervenuta all’assicurato dopo la scadenza del periodo di assicurazione indicato nella polizza (clausola claims made).
Poichè, nel caso in esame, la richiesta del danneggiato era stata avanzata dopo la scadenza della polizza per effetto della suddetta clausola l’indennizzo non sarebbe stato dovuto.
Nel merito la Compagnia veniva condannata al pagamento dell’indennizzo considerata la vessatorietà della clausola claims made che, nella forma tipica, avrebbe dovuto prevedere una retroattività della copertura assicurativa per i dieci anni precedenti la stipula del contratto.
Secondo la Cassazione la clausola claims made non rende il contratto privo di rischio, non ne comporta la nullità ex art. 1895 c.c. e non è vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c.
Va, però, stabilito caso per caso se essa sia “diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela” ai sensi dell’art.1322 c.c., quando, come nel caso di specie, escluda il diritto all’indennizzo per i danni causati dall’assicurato in costanza di contratto, ma dei quali il terzo danneggiato abbia chiesto il pagamento dopo la scadenza del contratto, ossia in caso di c.d. richieste postume.
Secondo gli Ermellini, nel caso di specie, la clausola non è “meritevole” secondo i criteri di cui al codice civile.
La clausola claims made che esclude le richieste postume non è meritevole di tutela in quanto: attribuisce all’assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato e riduce il periodo di copertura assicurativa dal quale restano esclusi danni causati dall’assicurato in prossimità della scadenza del contratto; pone l’assicurato in una posizione di soggezione, facendo dipendere la prestazione dell’assicuratore della responsabilità civile non solo da un evento futuro e incerto ascrivibile a colpa dell’assicurato, ma da un ulteriore evento futuro ed incerto dipendente dalla volontà del terzo danneggiato, ovverosia la richiesta di risarcimento.
Infine, costringe l’assicurato a tenere condotte in contrasto con il dovere di solidarietà in quanto prevedendo la richiesta del terzo quale “condizione” per il pagamento dell’indennizzo, legittima l’assicuratore a sottrarsi alle proprie obbligazioni nel caso in cui la richiesta sia mancata.
Se l’assicurato adempie spontaneamente la propria obbligazione risarcitoria prima che il terzo glielo richieda la Compagnia potrebbe rifiutare l’indennizzo assumendo che mai nessuna richiesta del terzo è stata rivolta all’assicurato, ditalchè manca la condicio iuris cui il contratto subordina la prestazione dell’assicuratore.
Il ricorso dell’assicuratore deve, pertanto, essere rigettato.
Avv. Patricia Russo
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