Nel contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo, quest’ultimo ne acquista i diritti con la designazione da parte del contraente della polizza, diventando beneficiario del diritto alla prestazione assicurativa.
Nelle polizze in cui gli eredi legittimi o testamentari sono designati quali beneficiari, verranno identificati come tali coloro che rivestiranno la qualità di chiamati al momento della morte del contraente.
Se, invece, il beneficiario è un terzo identificato ma non legato al contraente da rapporto di parentela o di mantenimento si presume che lo stesso venga designato per spirito di liberalità (donazione indiretta).
Egli, quindi, acquisisce un diritto in forza del contratto di assicurazione – ai sensi dell’art. 1920 c.c. – potendo rivolgersi direttamente all’assicuratore per ottenere la prestazione, sempre che ne sia a conoscenza.
Il terzo identificato beneficiario della prestazione assicurativa dovrebbe, infatti, esserne consapevole all’atto della designazione, ma il condizionale è d’obbligo in quanto, spesso, nella pratica così non è.
A riguardo, il Consiglio di Stato ha sottolineato l’opportunità d’intervenire in materia prevedendo che il termine di prescrizione del diritto del beneficiario decorra dal momento dell’effettiva conoscenza del contratto di assicurazione sulla vita, anche tramite informazione a cura dell’assicuratore.
Tale informativa, invece, non è regolamentata: ne consegue il rischio per il beneficiario di rimanere inconsapevole dell’avvenuta designazione o di esserne tardivamente consapevole.
La previsione di un obbligo d’informazione in capo all’assicuratore nei confronti del beneficiario, nel rispetto dei principi di buona e fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., sarebbe utile per evitare un indebito arricchimento delle Compagnie di Assicurazioni.
Si segnala che con il decreto legge 79/2012 convertito nella Legge n. 221/2012 sono stati fissati in dieci anni i termini di prescrizione per i beneficiari delle polizze vita che hanno maturato il diritto dopo tale data.
Alla luce di quanto sopra, si auspica una modifica della normativa per ridurre il fenomeno delle c.d. “polizze dormienti”.
Avv. Patricia Russo
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