Question Time: Famiglia & Assicurazioni - Avv. Patricia Russo - Il Broker.it

Question Time: Famiglia & Assicurazioni – Avv. Patricia Russo

Patricia Russo

Patricia RussoSi segnala un’importante novità in materia di diritto di famiglia: presso il Ministero della Giustizia, per gli anni 2016 e 2017, è stato istituito con la legge n. 208/2015 (legge di stabilità) – attuata dal D.M. del 15.12.2016 – il “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno” per fornire un sostegno economico al coniuge in caso di inadempimento da parte dell’altro all’obbligo di mantenimento.
Il soggetto richiedente può essere il coniuge separato in stato di bisogno convivente con i figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave, non in grado di provvedere al mantenimento proprio e della prole, qualora non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempimento del coniuge obbligato.
Si evidenzia che, in questa fase sperimentale, non è equiparabile al coniuge sopra individuato il convivente di fatto titolare di assegno alimentare (ex art. 1 comma 65, legge n. 76/2016), né il coniuge divorziato. La legge non ha preso per ora in considerazione neppure i figli maggiorenni non indipendenti economicamente, né i genitori di figli nati fuori dal matrimonio.
L’istanza per accedere al Fondo può essere presentata utilizzando apposito modulo predisposto dal Ministero, disponibile dal 13 febbraio 2017 sul sito del Ministero (www.giustizia.it). Deve contenere le generalità, i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente, nonché gli estremi del relativo conto corrente. Inoltre, deve indicare la misura dell’inadempimento del coniuge obbligato a versare l’assegno di mantenimento, specificando che esso è maturato dopo l’entrata in vigore della legge n. 208/2015 e, quindi, successivamente al primo gennaio 2016. Si precisa che anche l’inadempimento parziale o inesatto giustifica l’accesso al fondo. Gli altri requisiti richiesti per la compilazione dell’istanza sono indicati sul sito del Ministero di Giustizia. L’istanza di accesso al Fondo va depositata presso la cancelleria del Tribunale competente. Si sottolinea che il procedimento non è assoggettato al pagamento del contributo unificato.
I Tribunali legittimati a ricevere l’istanza sono quelli aventi sede nel capoluogo dei distretti sede delle Corti di Appello (Tabella A annessa al Regio Decreto n. 12/1941).
Il Presidente del Tribunale o un Giudice delegato, valuta l’ammissibilità dell’istanza nei trenta giorni successivi al deposito. In caso positivo l’istanza viene trasmessa al Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia per la corresponsione della somma richiesta nei limiti di legge. In caso contrario l’istanza viene rigettata con decreto non impugnabile, non suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, l’istanza può essere riproposta.
Se, invece, pur sussistendo i presupposti, l’istanza è ritenuta inammissibile viene comunque trasmessa al Fondo con indicazione delle relative ragioni.
Il Fondo, sulla scorta del provvedimento adottato dal giudice, accoglie o rigetta l’istanza e liquida le istanze accolte nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Il provvedimento di accoglimento dell’istanza viene revocato qualora venga accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per ottenere quanto richiesto o qualora la documentazione presentata sia incompleta o non veritiera, salve, in tal caso, le eventuali conseguenze di legge, nonché il recupero delle somme indebitamente erogate.
Avv. Patricia Russo

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