Meno appeal fiscale per le polizze vita unit-linked
1italiaoggi
di Francesco Squeo
Svilito l’appeal fiscale delle polizze vita del tipo unit-linked, quale strumento di pianificazione patrimoniale in chiave successoria. È quanto emerge dall’art.44, comma 23, de disegno di legge di Stabilità per il 2015, che così dispone: «Il quarto comma dell’art.34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, è sostituito dal seguente: I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche». Da cui la revoca del regime di esonero accordato agli eredi sui rendimenti finanziari generati dagli attivi vestiti in polizza. Resta invece per ora impregiudicato l’esonero di quanto percepito dagli eredi ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione.
La modifica recata all’art.34 del DPR n.601/73, a far data dall’1 gennaio 2015, comporta che l’esenzione ai fini delle imposte diretta riguarderà esclusivamente il maggior capitale corrisposto dalla compagnia assicurativa a copertura del rischio demografico, ossia quello collegato ad eventi della vita dell’assicurato. Capitale sovente risibile, espresso da pochi punti base in ragione dei premi corrisposti o del valore della polizza, essendo il rischio assunto dall’impresa assicurativa decisamente basso.
La causa della polizza risiede nella gran parte dei casi nella vantaggiosità dello strumento declinato in chiave successoria. La normativa italiana, prima della modifica in discorso, consentiva la totale assenza di imposizione diretta e indiretta di quanto liquidato agli eredi all’atto del decesso del contraente.
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Fonte: Italia Oggi
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