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La Commissione Europea ha tracciato un piano di azione datato 2018 in materia di finanza sostenibile con l’obiettivo di fornire delle linee guida che dovrebbero riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili e favorire la domanda di investimenti sostenibili da parte degli investitori
Il quadro legislativo europeo è stato implementato con tutta una serie di regolamenti specifici che mirano a favorire il governo e la corretta applicazione di questo piano. Il percorso è iniziato con la pubblicazione del Regolamento UE 2019/2088 entrato in vigore il 10 marzo 2021, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), che rappresenta però solo una delle diverse iniziative regolamentari con cui l’Europa al momento sta spingendo l’implementazione dei criteri ESG e, più in generale, lo sviluppo di un nuovo modello di finanza maggiormente attento al rispetto di tematiche ambientali e sociali.
In ambito assicurativo è stato emanato il Regolamento Delegato UE 2021/1257, in vigore dal 2 agosto 2022, che si applica tanto alle Imprese di assicurazione quanto ai Distributori di prodotti assicurativi. Le nuove disposizioni prevedono l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e di consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi.
Il 20 luglio 2022 EIOPA ha successivamente pubblicato una guida sull’integrazione delle preferenze di sostenibilità nella valutazione di adeguatezza ai sensi della direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD). Gli orientamenti si basano sul Regolamento delegato UE 2021/1257 e si pongono l’obiettivo di promuovere una migliore comprensione delle nuove norme in vigore e di facilitare una corretta attuazione presentando i nuovi requisiti in un linguaggio e in un modo più semplice.
Vediamo nel dettaglio quali sono i principali obblighi a cui i Distributori dovranno attenersi a seguito delle nuove disposizioni regolamentari.
1) Riguardo le modifiche intervenute nell’ambito degli obblighi in materia di POG (Reg. 45/2020 Ivass):
- Il distributore, nell’individuazione del mercato di riferimento effettivo ed effettivo negativo, dovrà prendere in considerazione l’introduzione degli obiettivi di sostenibilità quale elemento costituente il mercato di riferimento;
- Il distributore dovrà adottare ogni ragionevole misura per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito compatibilmente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, ivi compresi quelli legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento individuato;
- Il distributore dovrà trasmettere ai collaboratori (nell’ambito degli accordi verticali e orizzontali in essere) tutte le informazioni rilevanti sul prodotto assicurativo sul relativo target market, compreso il mercato di riferimento individuato con i relativi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità.
2) Riguardo le modifiche intervenute nell’ambito degli obblighi in materia di vendita in consulenza dei prodotti assicurativi di investimento ai sensi del Reg. 40/2018 Ivass modificato dal Provvedimento 97/2020:
Con riferimento alle regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (c.d. IBIPs), è richiesto, nell’ambito della vendita in regime di consulenza, che oltre a rilevare a) i bisogni e le esigenze assicurative del cliente e a valutare le conoscenze ed esperienze necessarie nell’ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto raccomandato; b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite; c) gli obiettivi di investimento del cliente; d) la tolleranza al rischio; e) siano valutate anche le sue eventuali preferenze di sostenibilità*.
Con preferenze di sostenibilità si intende la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di manifestare quanto sia importante e rilevante nelle proprie scelte di investimento. Il Distributore, nel consigliare il prodotto più adeguato al cliente, dovrà tenere in considerazione anche gli obiettivi di sostenibilità di quest’ultimo.
Le eventuali preferenze di sostenibilità introducono pertanto un’ulteriore variabile nella valutazione dell’adeguatezza del prodotto di investimento assicurativo. Al fine di prevenire la vendita impropria (non adeguata), non sarà infatti possibile emettere alcuna raccomandazione nel caso nessuno dei prodotti IBIPs in collocamento risponda alle preferenze di sostenibilità del cliente o potenziale cliente.
Nel caso in cui la valutazione non dia luogo a prodotti che corrispondano alle preferenze di sostenibilità del cliente, infatti, è necessario che la Compagnia o l’Intermediario ne spieghi i motivi e informi il cliente della possibilità di adattare le proprie preferenze di sostenibilità. La spiegazione per il ricorso a tale passaggio, così come la decisione del cliente, devono essere documentate nella dichiarazione di adeguatezza.
Se il cliente decide di rivedere le proprie preferenze, sarà necessario fornirgli informazioni sui prodotti più vicini alle sue richieste esplicitando se tali informazioni si basano solo sui prodotti che l’Impresa o il Distributore che fornisce consulenza ha a disposizione oppure se si tratta di prodotti disponibili sul mercato.
Anche alla luce di quanto sopra evidenziato, il quadro regolamentare corrente presenta ancora aspetti di non chiara interpretazione normativa e di criticità applicativa derivanti dal fatto che il settore finanziario-assicurativo attualmente non è in grado di integrare i criteri ambientali e di sostenibilità negli approcci e nei metodi di valutazione in un contesto disciplinare ancora in evoluzione. A titolo di esempio gli orientamenti forniti da EIOPA, nonostante si pongano un obiettivo di chiarezza e semplificazione, si basano tuttavia sui principi della Tassonomia dell’UE che ad oggi risultano ancora troppo astratti e generici oltre ad essere in continuo sviluppo.
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* Guido Cappa è founder e managing partner di InLife Advisory, società che offre consulenza operativa e servizi integrati ad operatori istituzionali e professionali del settore assicurativo, in particolare in materia di compliance distributiva.
InLife Advisory offre, tra gli altri, strumenti di supporto alla compliance normativa. Testa gratuitamente la nostra web app per la gestione del processo di prevendita assicurativa dei prodotti IBIPs tramite una demo accessibile dal seguente link: https://yq12b3aow7b.typeform.com/demo-quest-mail?typeform-source=assicompliance.it
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