Dal 1 Giugno 2016 Ivass emana e rende operativo il Regolamento per la disciplina della Banca dati Sinistri, della Banca dati Testimoni e della Banca dati anagrafe dei danneggiati.
In 20 articoli l’Ivass da corpo e definizione a quanto le imprese assicurative attendevano circa le nuove modalità di interrogazione e gestione delle informazioni, molto più strutturate, legate ai sinistri anomali, ai testimoni e ai danneggiati che permetterà, a regime, di intercettare ed individuare in maniera più agevole e immediata i fenomeni fraudolenti .
Le banche dati sono uno strumento molto utile ai fini della deterrenza della frode, non solo in assicurazione, ma non deve trarre in inganno il fatto che solo con le banche dati si possa sconfiggere e risolvere l’annoso problema.
All’interno del regolamento partorito dopo mesi e mesi di discussioni tra operatori e compagnie assicurative si delineano le modalità e le prassi per alimentare la banca dati con una serie maggiore di informazioni . La cosa da vedere sarà come queste nuove modalità di alimentazione mettano veramente il mercato assicurativo nazionale nelle condizioni ottimali di agire in maniera più articolata di quanto fino ad oggi è stato fatto o si è potuto fare.
Dal 10 di Giugno inoltre entreranno in vigore i nuovi indicatori antifrode e i nuovi livelli di anomalia che si andranno ad integrare a quanto sopra specificato. Di questo il Provvedimento Ivass recante il nr. 47 del 1 Giugno 2016 parleremo più specificatamente nel prossimo intervento.
Con il nuovo regolamento permangono a capo delle Imprese obblighi di comunicazione ( Art. 6 ) di specifici dati e precise modalità e termini di comunicazione degli stessi ( Art. 7 )
Importante quanto indicato all’art. 9 ( Consultazione della Banca dati Integrata ) al punto 4. Al verificarsi della sussistenza di almeno due parametri di significatività le assicurazioni saranno obbligate ad effettuare specifici approfondimenti , evidenziando la attività all’interno del fascicolo del sinistro, anche se non avvieranno quanto previsto d all’art. 148 comma2 bis ( esonero dall’obbligo della formulazione della offerta nei termini previsti ) .
Nel prossimo numero parleremo dei nuovi indicatori e livelli di anomalia che metteranno le Imprese nella condizione di avviare i dovuti controlli antifrode che , come visto, Ivass vuole rendere sempre più stringenti e approfonditi
Marco Contini
0 Comments
Leave A Comment