Siamo felici, anche questa settimana, di pubblicare l’intervento del nostro Avvocato Soave. Questa settimana ha risposto alla domanda di un nostro affezionato lettore.
Domanda: Egregio Avvocato, se una società di brokeraggio iscritta alla sez. B rui, per lo svolgimento dell’oggetto sociale affida l’incarico ad un consiglio di amministrazione, tutti i membri del consiglio devono essere iscritti nella sez B rui?
Risposta: Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. n. 5/2006, una società per poter accedere all’iscrizione rui sez. B deve rispettare alcuni fondamentali requisiti quali:
– avere la sede legale in Italia;
– non essere assoggettato a procedura di fallimento o concordato preventivo;
– non essere enti pubblici o società controllate da enti pubblici
– avere affidato la responsabilità dell’attività di intermediazione, di rappresentante legale, di amministratore delegato e direttore generale a persone fisiche iscritte nella sezione B del registro;
– essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile;
– aver aderito al fondo di garanzia;
Orbene per comprendere, come richiesto dal nostro gentile lettore, se tutti i membri di un consiglio di amministrazione debbano essere obbligatoriamente iscritti nel registro sez B, sarebbe stato opportuno preliminarmente prendere visione dello statuto per capire cosa s’intenda esattamente con l’espressione: “la società di brokeraggio…. per lo svolgimento dell’oggetto sociale affida l’incarico a un consiglio di amministrazione…”.
E’ notorio, infatti, che l’oggetto sociale consiste nelle attività per cui la società viene costituita e può comprendere più attività anche non affini tra loro.
Quindi in generale si può affermare che il requisito dell’iscrizione è richiesto per la persona fisica a cui la società ha affidato la responsabilità dell’attività di intermediazione nonché per il legale rappresentante, l’amministratore delegato e il direttore generale, qualora siano figura previste.
Relativamente agli altri componenti si deve far riferimento, invece, all’effettivo svolgimento degli incarichi in concreto attribuiti a ciascuno. Incarichi che devono essere volti a soddisfare interessi anche mediati ed indiretti purchè non estranei all’oggetto sociale, nell’ambito dell’interesse ad una corretta gestione dell’impresa.
In particolare si deve aver riguardo al contesto nel quale operano i singoli, valutato in base al concreto rapporto di strumentalità tra gli atti compiuti e il programma stabilito nell’oggetto sociale e all’attuazione dello stesso.
A titolo esemplificativo, ritengo che debbano senz’altro essere iscritti quei soggetti le cui funzioni e/o mansioni rientrino nell’attività di conclusione, gestione o assistenza nell’esecuzione del contratto.
Vi auguro una splendida settimana.
Avv. Gian Carlo Soave
La rubrica sta per diventare un libro!
Per prenotare, in modo assolutamente non vincolante, potrete spedire email con Vostro nome e cognome a: vademecumsoave@gmail.com
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