Domanda:
Un mio cliente è rimasto coinvolto in un sinistro con un auto immatricolata all’estero. A chi si deve inoltrare la richiesta di risarcimento? Vale in queste ipotesi l’indennizzo diretto? Romano – Bari
Nel caso in cui un veicolo immatricolato in Italia venga coinvolto, in territorio italiano, in un sinistro con un veicolo immatricolato all’estero la legge affida la gestione dei sinistri ad un ente apposito, l’Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.)
L’attività dell’ente è regolamentata dagli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni private, in cui sono stabilite le procedure di richiesta e risarcimento.
L’Ufficio provvederà alla liquidazione tramite una Compagnia italiana appositamente incaricata della trattazione della questione.
U.C.I è abilitato all’esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall’ordinamento comunitario e dal codice codice delle assicurazione a seguito di riconoscimento del Ministro delle attività produttive, che ne approva lo statuto con decreto.
L’Ufficio centrale italiano, quindi, stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l’assicurazione frontiera, provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti.
L’Ufficio centrale italiano è abilitato, inoltre, ad emettere le carte verdi richieste per la circolazione all’estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.
La Carta Verde è il certificato internazionale di assicurazione che consente ad un veicolo di entrare e circolare in un Paese estero essendo in regola con l’obbligo dell’assicurazione RCA obbligatoria nel Paese visitato.
L’Ente opera quindi all’interno di un sistema di convenzioni stipulate con altri uffici nazionali di Assicurazione che agiscono all’interno dei Paesi che hanno aderito al sistema della Carta Verde e in questa veste si occupa di provvedere al risarcimento dei danni causati dai veicoli esteri che si trovano temporaneamente a circolare sul territorio Italiano.
L’U.C.I. si attiva su richiesta del danneggiato che lamenti dei danni subiti nell’ambito di un sinistro che ha coinvolto un mezzo immatricolato all’estero.
La richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata.
Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento l’U.C.I. provvederà ad incaricare della trattazione della procedura di liquidazione una Compagnia Assicuratrice italiana incaricata di occuparsi delle questioni risarcitorie relative ai veicoli assicurati dalla corrispondente Compagnia che assicura il mezzo immatricolato all’estero.
La nuova Assicuratrice incaricata verificherà in primo luogo se il mezzo straniero risulta assicurato e se la polizza è operativa.
Nel caso in cui il mezzo sia regolarmente coperto procede alla gestione del sinistro secondo lo schema previsto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni private).
Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia assicuratrice è obbligata a:
- formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento
- oppure comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta (si pensi al caso in cui la Compagnia ritiene che il sinistro non sia mai avvenuto).
Il termine è ridotto a 60 giorni nel caso in cui il danneggiato abbia subito solo danni a cose.
Se la documentazione è incompleta la Compagnia deve segnalarlo al richiedente entro 30 giorni e il termine per effettuare l’offerta rimane sospeso finché la documentazione non viene integrata.
Quando viene formulata l’offerta può accadere che:
- il danneggiato dichiari di accettare l’offerta, in tal caso la Compagnia deve procedere al pagamento entro 15 giorni dal momento in cui riceve l’accettazione;
- il danneggiato dichiari di non accettare l’offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo;
- il danneggiato non si pronunci entro 30 giorni dal momento in cui riceve l’offerta: la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo.
In ogni caso il danneggiato può ricorrere al Giudice (sia esso il Giudice di Pace o il Tribunale a seconda dell’importo del danno) solo se il termine per effettuare l’offerta (di 60 o 90 giorni a seconda delle situazioni) è scaduto senza che la Compagnia abbia comunicato le sue intenzioni.
Se invece la Compagnia incaricata della gestione del sinistro accerta che il mezzo straniero non era assicurato oppure che la garanzia non era operativa si limita a restituire gli atti all’U.C.I. e il danneggiato dovrà rivolgersi al Fondo di Garanzia per la Vittime della Strada.
L’Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese per i danni causati nel territorio dello stato straniero da veicoli a motore immatricolati in Italia e non coperti da assicurazione.
Buona settimana.
Avv. Gian Carlo Soave – Twitter: @Avvocato_Soave
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