L’Avvocato Soave: “Infortunio in itinere”
La Cassazione, con ordinanza n. 21516/2018, ha stabilito che costituisce infortunio in itinere quello occorso al lavoratore a seguito di un sinistro in bicicletta mentre si recava dalla sua abitazione al luogo di lavoro.
È stato così accolto il ricorso di un soggetto che aveva chiesto la condanna dell’INAIL e il riconoscimento dell’indennizzo per la menomazione dell’8% provocata dall’infortunio occorsogli mentre andava al lavoro in bicicletta.
Nella fattispecie era stata appurata la mancanza di mezzi pubblici per percorrere il tratto di strada tra la casa del dipendente e il luogo di lavoro; ciononostante, nel merito, l’uso del mezzo privato era stato ritenuto non necessitato, pur a fronte delle condizioni fisiche del soggetto che gli rendevano la “deambulazione faticosa, disagevole e scarsamente tollerata”.
La Suprema Corte afferma, invece, che in relazione all’infortunio in itinere “l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato”.
È necessitato l’uso dettato da ragioni di impedimento per la percorrenza a piedi del tragitto da casa al lavoro, per tali non intendendosi soltanto le situazioni in cui l’impossibilità sia assoluta, ma anche quelle in cui la deambulazione sia motivo di pena ed eccesso di fatica, oltre che di rischio per l’integrità psicofisica.
Secondo la Cassazione “l’uso della bicicletta privata per il tragitto ‘luogo di lavoro abitazione’ può essere consentito secondo un canone di necessità relativa, ragionevolmente valutato in relazione al costume sociale, anche per assicurare un più intenso rapporto con la comunità familiare, e per tutelare l’esigenza di raggiungere in modo riposato e disteso i luoghi di lavoro in funzione di una maggiore gratificazione dell’attività ivi svolta”.
È escluso, invece, il “cd. rischio elettivo”, da intendersi quale rischio non attinente all’attività lavorativa, dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ad essa inerente.
La pronuncia va, pertanto, cassata con rinvio.
Avv. Gian Carlo Soave
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