Responsabilità nel sinistro stradale
Con sentenza n. 534/2021, il Tribunale di Torino ha stabilito che la guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti non comporta automaticamente l’applicazione dell’aggravante dell’aver causato il sinistro, dovendosi distinguere tra l’essere coinvolto in un sinistro e la responsabilità per averlo provocato.
Nel caso in esame, un soggetto veniva imputato ai sensi dell’art. 187 C.D.S. per essersi messo alla guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti, con l’aggravante di aver causato un sinistro stradale.
Il Tribunale ritiene integrato il reato di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, essendo emersa dagli esami la presenza di dette sostanze in misura superiore alla soglia di tollerabilità, ma esclude l’aggravante dell’aver provocato un incidente stradale in quanto la responsabilità dello stesso è da attribuire al conducente di altro veicolo coinvolto nel sinistro.
L’art. 187 comma 1 bis C.D.S. prevede, infatti, un inasprimento di pena se “il conducente in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale“; pertanto, non basta essere coinvolti in un incidente ma è necessario che il conducente abbia concorso a provocarlo.
Diversamente il soggetto dovrebbe rispondere dell’aggravante a titolo di responsabilità oggettiva.
Avv. Gian Carlo Soave.
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