L'Avv. Soave risponde:"responsabilità medica" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde:”responsabilità medica”

La Cassazione, con sentenza n. 29597/2020, ha stabilito che risponde per errore diagnostico il medico che non esegue i dovuti controlli su una partoriente.

Detto errore, infatti, non si configura solo quando il medico, in presenza di uno o più sintomi lamentati dal paziente, non sia stato in grado di inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o lo abbia inquadrato in maniera errata, ma anche quando il sanitario non esegua controlli ed accertamenti necessari al fine della formulazione di una diagnosi corretta, visti i sintomi lamentati dal paziente.

Nel caso in esame, un ginecologo era stato condannato per aver colposamente causato la morte di un neonato, deceduto per complicanze respiratorie a seguito della rottura dell’utero materno al termine della gravidanza.

Secondo gli Ermellini, l’omesso approfondimento diagnostico e l’omessa verifica delle condizioni del feto da parte del medico determinano la responsabilità penale dello stesso.

Detti accertamenti avrebbero, infatti, permesso con un elevato grado di certezza di intervenire tempestivamente con il parto cesareo e, in tal modo, quantomeno di ridurre i danni causati al bambino.

Ne consegue che il mancato prolungato monitoraggio della partoriente si configura quale omissione colposa per errore diagnostico, in quanto comportamento contrario alle leges artis.

            Avv. Gian Carlo Soave.

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