La Cassazione, con sentenza n. 16488/2019, ha affermato che l’accertamento dell’inadempimento del medico non basta ad escludere la responsabilità diretta della struttura sanitaria.
Qualora detta struttura intenda addebitare un danno all’esclusiva responsabilità del sanitario – ed eventualmente rivalersi su quest’ultimo – deve dimostrare che il fatto dipenda in via esclusiva dalla condotta dello stesso e non sia ricollegabile a proprie carenze tecnico-organizzative.
Diversamente la giurisprudenza presume un eguale concorso di responsabilità nella causazione del danno.
Se la struttura sanitaria ha integralmente risarcito un danno cagionato ad un paziente per responsabilità medica è titolare di un diritto di rivalsa nei confronti dei sanitari direttamente coinvolti nei fatti oggetto di malpractice.
Ai sensi degli artt. 1229 e 2049 c.c., le strutture rispondono dei danni cagionati a terzi dai propri dipendenti e ai sensi dell’art.2055 c.c. possono rivalersi nei confronti dei medici che hanno causato materialmente il danno.
Negli ultimi anni la giurisprudenza ha limitato sempre più detto diritto contenendo l’ammontare delle somme che si possono recuperare dai medici.
Nella realtà, spesso, le strutture sanitarie hanno profili di colpa loro propri in aggiunta a quelli dei sanitari e pertanto sono anch’esse responsabili del danno.
In tale ipotesi la rivalsa potrà essere parziale.
Avv. Gian Carlo Soave.
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