Con sentenza n. 34573/2021, la Cassazione ha stabilito che, ex art. 4 DM n. 55/2014, il giudice non può ridurre i compensi dell’avvocato al di sotto del limite del 50% dei valori medi tariffari.
Nel caso in esame, un avvocato chiedeva la condanna di una sua cliente al pagamento del saldo dei compensi dovuti per l’attività professionale svolta. La Cliente veniva condannata a pagare un importo ridotto a seguito dell’abbandono dell’udienza da parte dell’avvocato ricorrente, senza essere autorizzato dal giudice e senza salutare.
Il legale ricorre in Cassazione lamentando la violazione degli artt. 91 c.c., 2233 c.c. e 4 del D.M. n. 55/2014 nella parte in cui sono state liquidate le spese di lite senza distinguere le varie fasi, oltre alla anticipazione e alle spese generali, in violazione del disposto di cui all’art. 4, con motivazione relativa solo alla fase di decisione.
Gli Ermellini accolgono il ricorso: l’art. 4 del D.M. 55/2014 prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, (possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento). Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la (diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento).”
La riduzione del 50% dei valori medi è il limite sotto al quale il giudice non può scendere nella diminuzione del compenso, mentre nella fattispecie la somma liquidata è molto inferiore ai minimi tariffari: ne consegue che il ricorso deve essere accolto per rideterminare la somma.
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